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STATUTO dell'Associazione Antiutilitaristica di Critica Sociale

 

 

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata ““Associazione Anti-Utilitarista di critica sociale””, con sede in Bologna, via De’ Griffoni 17.

L’associazione, di carattere no-profit, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.

La durata dell'associazione è illimitata.

 

 

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

L'associazione si prefigge come scopi generali la promozione sociale attraverso la ricerca culturale, etica e spirituale e l'attuazione dei principi della pace, dell’interculturalità e della solidarietà fra i popoli e rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, di razzismo e neorazzismo. Come suo specifico l’associazione intende lottare contro la colonizzazione delle menti e delle società da parte dell’immaginario economicista e utilitarista valorizzando e promuovendo, viceversa, il paradigma del “dono”; promuovere a questo riguardo di occasioni di riflessione e dibattito su temi specifici dell’antiutilitarismo, della critica della società di mercato e del neoliberalismo, nel campo delle discipline sociali ed economiche, della filosofia, dell’università, dell’industria culturale e della cultura in generale; promuovere la conoscenza delle opere e del pensiero antiutilitarista francese ed internazionale; contribuire alla riscoperta e la diffusione di autori “antiutilitaristi” ante litteram della tradizione italiana e non solo. Intende promuovere inoltre una consapevolezza e una ricerca sulla necessità e le possibilità di una “decrescita conviviale”.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

Ü         organizzare  seminari e incontri pubblici;

Ü         progettare e curare percorsi e attività di formazione e autoformazione;

Ü         realizzare pubblicazioni e materiali di consultazione come libri, riviste, opuscoli, documenti su supporto cartaceo, elettronico, video, mostre fotografiche;

Ü         offrire supporto e tutoraggio nella realizzazione di lavori di ricerca, tesi di laurea e di dottorato;

Ü         collaborare con istituzioni pubbliche e private (Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Enti locali);

Ü         intervenire pubblicamente nel dibattito culturale e politico pubblico;

Ü         promuovere programmi di ricerca e momenti di incontro e scambio nazionale e internazionale tra studiosi e cittadini sulle tematiche attinenti all’antiutilitarismo;

Ü         seguire e promuovere la sperimentazione di pratiche sociali, economiche e politiche alternative;

Ü         organizzare e promuovere occasioni di convivialità, condivisione e festa;

Ü         promuovere occasioni di incontro, conoscenza e interscambio con altre realtà del nord e del sud del mondo, in un’ottica di solidarietà e reciprocità.

 

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per specifiche manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1)   contributi degli aderenti e di privati,

2)   contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,

3)   donazioni e lasciti testamentari,

4)   entrate patrimoniali,

5)   entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;

6)   beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

Tutti i contributi devono essere eticamente compatibili e non provenire da enti o soggetti giudicati responsabili di attività contrarie agli scopi dell’associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

 

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

 

ART.5 I SOCI

 

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

 

 

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

L'ammissione a socio/a è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

          La qualità di socio/a si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Presidente/alla Presidentessa e all'associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio/a decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

          Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al/alla socio/socia gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio/socia receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

1)   a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,

2)   a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3)   ad accedere alle cariche associative;

4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

 

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Sono Organi dell'associazione:

1)   l'Assemblea dei soci,

2)   il Consiglio Direttivo;

3)   il Presidente/la Presidentessa;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

 

ART.9 ASSEMBLEA

 

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. In caso di votazioni, sono sovrani i presenti, mentre non sono ammessi deleghe e rappresentanti di assenti.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente/della Presidentessa almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente/Presidentessa o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1) discute e approva il programma delle iniziative dell’associazione, valutando previamente, per ogni nuova iniziativa pubblica e privata e per ogni tipo di collaborazione con altri soggetti e iniziative la compatibilità con gli scopi dell’associazione.

2) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

3) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente/Presidentessa;

4) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

5) delibera l'esclusione dei soci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente/dalla Presidentessa o in sua assenza da un Presidente/Presidentessa vicario/a delegato/a dal Presidente/Presidentessa. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi in via postale o elettronica ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

 

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque persone nominate dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Il Presidente/la Presidentessa è rieleggibile ma non per due mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare la comunicazione e il dibattito tra i propri soci, preparando gli incontri associativi e informando adeguatamente gli associati attraverso mezzi informatici e cartacei;

2)  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

3)  predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

4)  deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente/dalla Presidentessa o in caso di sua assenza da un/a vicario/a delegato/a dallo/a stesso/a Presidente/Presidentessa, o nell’impossibilità di attuare questa modalità da un altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente/la Presidentessa lo ritenga opportuno o almeno 2/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per lettera o mail o per avviso telefonico, almeno cinque giorni prima della data della riunione, specificando l’ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario nominato contestualmente in ogni riunione, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

 

ART.11 IL PRESIDENTE/LA PRESIDENTESSA

 

Il Presidente o la Presidentessa, nominato/a dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al/alla Presidente/Presidentessa è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/alla Presidente/ssa-vicario/a delegato/a dal/dalla Presidente/Presidentessa, o nell’impossibilità di attuare questa modalità da un altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

 

ART.12 SCIOGLIMENTO

 

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

 

ART.13 RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e da norme eventualmente suggerite da un regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.