Stato Giuridico degli
Insegnanti di Religione approvato definitivamente
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (2480-B)
Art. 1. (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985,
n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle
diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici
previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente
legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti
dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento
della religione cattolica può essere affidato ai docenti
di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità
ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma
1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione
cattolica)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita
la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione
cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura
del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica
nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio
scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna
regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica
nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite
dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico
complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede
di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni
organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti
funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla
data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3.
(Accesso ai ruoli)
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento
di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti
al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive
modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni
organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale,
con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più
sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi
dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza
di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi
sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo
1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento
di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo
addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto
per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le
disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica
come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti
specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente
scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti
a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità,
titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al
comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici
sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della
regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato
il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente
i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco
ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi
di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti
delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco
dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale
attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari
per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni
organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è
disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano
competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto
2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito
del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità
da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta
esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si
fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione
o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su
indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano
competente per territorio.
Art. 4.
(Mobilità)
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti
in materia di mobilità professionale nel comparto del personale
della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento,
da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale
è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo
3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento
di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente
per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione
cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di
idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per
territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità,
ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione
dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità
professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì
titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di
mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo
anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica,
che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, è riservato agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini
e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente
all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali
della legislazione scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una
spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola
dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi
dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle
relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto
previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903
euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni.