APPUNTI SULLA PENA DI
MORTE
IL PROBLEMA DELLA PENA DI MORTE
Da diversi anni, dopo gravissimi delitti, affiora costantemente
nell'opinione pubblica l'idea dell'indispensabile ripristino della
pena di morte in quanto le sole norme penali non sembrano essere
più sufficienti a difendere la comunità. Sono stati
numerosi i sondaggi presso la popolazione italiana negli ultimi
cinquant'anni. Ne ricordiamo solo alcuni della DOXA.
1982: SI tra il 55-61%
1992: SI tra il 50-54%
In genere, tra i laureati prevale il NO (70%), mentre tra quelli
in possesso della sola licenza elementare prevale il SI (61%). Più
bassa è la classe sociale di appartenenza, maggiore è
il SI. Così pure nell'estrema destra.
1996: SI 45,6 % NO 45,7 % NON SO 8,7 %
A sorpresa, dunque, dopo 47 anni i NO hanno raggiunto i SI.
LE RAGIONI DEL "SI"
Solo la pena di morte può intimorire certi delinquenti e
frenare la peggiore criminalità.
L'assassinio è un delitto così grave che deve essere
punito con una pena altrettanto grave.
La società deve difendersi dalla criminalità più
crudele.
Può essere daiuto richiamare il pensiero di alcuni
penalisti e criminologi dell'800:
CESARE LOMBROSO: Esistono soggetti del tutto irrecuperabili e costituzionalmente
tendenti a compiere delitti contro la comunità: eliminarli
è purificare la società.
ENRICO FERRI: La pena di morte è come la selezione naturale
che seleziona i migliori.
RAFFAELE GAROFALO: Le pene ordinarie contro il delinquente incallito
sono del tutto inefficaci. E' inevitabile dunque l'eliminazione
fisica.
(Nonostante queste posizioni, la cultura giuridica e l'etica sociale
hanno mutato indirizzo che si è tradotto nella soppressione
della pena capitale nel Codice Penale Zanardelli del 1890).
LE RAGIONI DEL "NO"
Un uomo non deve uccidere mai un altro uomo.
Il rischio di condannare un innocente è insopportabile.
Motivi religiosi in genere circa il rispetto della vita altrui.
La pena di morte non funziona affatto come deterrente sociale e
strumento di dissuasione.
Dove va a finire la possibilità di ravvedimento e riabilitazione
del reo?
Di fatto chi viene condannato a morte appartiene spesso ad una minoranza
etnica discriminata e povera, non cioè nella possibilità
di pagarsi un buon avvocato.
Se il cittadino commette un reato, egli va certamente punito. Lo
stato oltre a mettere il reo nella possibilità di non nuocere,
deve però anche aiutarlo a ravvedersi e a riabilitarsi perché
possa tornare a vivere una vita umana e a reinserirsi nella società
(Adeguata custodia, rieducazione, reinserimento nella società).
VICENDE DELLA PENA DI MORTE IN ITALIA
PRIMA DELL'UNITA' D'ITALIA
Nei vari stati era in vigore per i delitti più gravi (contro
la sicurezza dello stato). Nei secoli più recenti la dottrina
filosofica e giuridica ha fatto emergere il concetto di proporzionalità
della pena e riabilitazione del reo attraverso la pena che così
acquista una finalità medicinale-rieducativa. Importante
è lo scritto di CESARE BECCARIA, "Dei delitti e delle
pene" (1764), secondo il quale la pena capitale è del
tutto inutile: essa non distoglie affatto altri dal commettere delitti,
fa più spettacolo che terrore.
REGNO D'ITALIA (1861)
Continua ad essere in vigore, ma viena messa in discussione con
maggiore incisività. Nel codice penale Zanardelli del 1890
non figura più. Resta in vigore solo tra le sanzioni previste
dal codice militare. Fu applicata durante i moti sociali di fine
secolo.
REGIME FASCISTA
Viene reintrodotta con la L. 25/11/1926 n. 2008 contro i reati
che attentano la sicurezza dello stato.
COSTITUZIONE REPUBBLICANA (1/1/1948)
Esclude la pena di morte all'articolo 27:
1. La responsabilità penale è personale.
2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
4. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
(Questa seconda parte è stata abrogata).
INDICAZIONI DELLA MORALE CATTOLICA
L'insegnamento tradizionale della Chiesa Cattolica ha sempre riconosciuto
allo stato ordinamento, sul piano dei principi, il potere
di punire con la morte i delitti di estrema gravità, qualora
non disponesse di altri mezzi per contenere l'aggressione criminale.
La pena capitale cioè deve risultare come estremo rimedio
al fine di neutralizzare l'azione criminale quando essa sia di gravissimo
danno alla società.
Tuttavia, sul piano della applicabilità concreta
di tale principio, nell'epoca attuale è difficile immaginare
un caso di aggressione criminale contro l'ordine sociale in cui
lo stato non disponga di valide alternative capaci di neutralizzare
il reo. Ciò consentirebbe la possibilità di ravvedimento
e l'assistenza di opportune iniziative riabilitative.
(Cfr. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992, paragrafi
2226-2267 dai quali emerge una evoluzione che si allontana sempre
più dal favore per la pena di morte. Cfr. anche i numerosi
e recenti interventi di Giovanni Paolo II contro la pena di morte).
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