Il Coordinamento Interregionale Prevenzione ha da tempo approvato la Disciplina Interregionale delle Piscine, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Provincie Autonome relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio.  
  Il documento approvato costituisce una disciplina comune che verrà recepita dalla Regioni e Provincie autonome con leggi regionali o altri atti legislativi analoghi e raccoglie e sviluppa in maniera organica i principi dell’Accordo.  
  Il campo d’azione dell’Accordo Stato Regioni e del documento sviluppato dal Coordinamento Interregionale è specificamente quello della tutela sulla salute degli utenti delle piscine e proprio a questo titolo l’attuazione normativa delle indicazioni dei suddetti documenti compete alle regioni e provincie autonome, in quanto la materia “tutela della salute” è classificata ad oggi fra quelle ricadenti nella potestà delle Regioni, previa fissazione di principi da parte dello Stato.  
  Vediamo dunque quali sono i punti principali dell’Accordo Stato-Regioni e della Disciplina Interregionale e quali i principi di base:  
     
 
  • DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE
 
  Per piscina si definisce un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
Le piscine sono classificate, in base alla tipologia di utenza ed utilizzo, in tre macrocategorie:
 
  1.  Piscine destinate ad utenza pubbliche, comprendenti piscine pubbliche (piscine comunali), piscine ad uso collettivo (quelle annesse a palestre, circoli sportivi, strutture ricettive turistiche, comunità, ecc.) e impianti finalizzati al gioco acquatico;  
  2.  Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti;  
  3. Piscine ad usi speciali, collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione o termali (regolamentate da normativa specifica);  
  Sono escluse dall’applicazione delle prescrizioni le piscine che costituiscono pertinenza di singole abitazioni.  
 

 

 
 
  • IL RESPONSABILE DELLA PISCINA
 
  Il titolare dell’impianto è tenuto a nominare il responsabile della piscina che deve assicurare sia il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico ed organizzativo che il rispetto dei requisiti igienico - Ambientali previsti.  
  Il responsabile della piscina deve inoltre assicurare che siano eseguite opportunamente le procedure di pulizia quotidiana e tutte le altre procedure di autocontrollo previste.  
     
 
  • L’AUTOCONTROLLO
 
  L’applicazione dei principi dell’autocontrollo alla gestione igienico-sanitaria della piscina, al fine di tutelare la salute degli utenti, è infatti uno degli elementi caratterizzanti l’impostazione dell’Accordo Stato-Regioni.  
  Al fine di garantire la corretta gestione dell’impianto sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo, predisposto secondo le indicazioni delle disposizioni regionali e redatto secondo i seguenti principi:  
 
  • Analisi dei pericoli igienico-sanitari
  • Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli
  • Definizione delle misure preventive da adottare
  • Individuazione dei punti critici e definizione dei loro limiti critici
  • Definizione del sistema di monitoraggio, individuazione delle azioni correttive
  • verifiche del piano e riesame periodico
 
  Il responsabile della piscina deve tenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazione delle attività compiute  
  Il responsabile deve inoltre tenere a disposizione dell’autorità un registro dei requisiti tecnico - funzionali dell’impianto (dimensione e volume di ciascuna vasca, numero e tipologia dei filtri, portata delle pompe, sistema di manutenzione, ecc.) ed un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente gli esiti dei controlli effettuati (cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH), la lettura del contatore utilizzato per il calcolo della quantità di acqua di reintegro, le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell’acqua, la data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua, il numero dei frequentatori dell’impianto.  
  Qualora, in seguito all’autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali.  
  Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell’impianto deve darne tempestiva comunicazione all’Azienda unità sanitaria locale.  
     
 
  • DOTAZIONE DI PERSONALE, ATTREZZATURE E MATERIALI

Ai fini di garantire la sicurezza dell’impianto devono essere individuate le seguenti figure:

 
 
  • Assistente ai bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, incaricato di vigilare sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa
 
 
  • Addetto agli impianti tecnologici, dotato della competenza tecnica specifica necessaria a garantire il corretto funzionamento dell’impianto (tale incarico può essere affidato ad una ditta esterna).
 
  L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina grazie alla presenza a bordo vasca di un numero di assistenti bagnanti proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti.  
  Deve essere presente un locale di primo soccorso attrezzato coi presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili;  
  Le apparecchiature mediche devono essere mantenute in efficienza.  
     
 

Gazzetta Ufficiale N. 51 del 03 Marzo 2003

 

LA CONFERENZA PERMANENTE - PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;
Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della salute", ricadente nella potestà concorrente delle regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che si e' reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficolta' applicative della stessa e si e' ravvisata la necessita' di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931 n. 773 e successive modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all' agibilita' ed allo svolgimento di attivita' di pubblico spettacolo;
Si conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) - Definizione.
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per attivita' ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione delle piscine.
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprieta' pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture gia' adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
b) piscine la cui natura giuridica e' definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina e' definita da una normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attivita' differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonche' dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attivita' riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalita' con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attivita' di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto 3) - Campo di applicazione e finalita'.
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalita' delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attivita' che si svolgono in vasca e negli spazi
perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovra' essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) - Controlli.
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale.
Punto 6) - Controlli interni.
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui e' considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attivita'. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresi' tenere a disposizione dell'autorita' incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema dimanutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantita' di acqua di reintegro;
b3) le quantita' e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
b5) il nunero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile e' a disposizione dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale che potra' cosi' acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformita' riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda unita' sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi e' a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) - Controlli esterni.
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unita' sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalita' e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorita' sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporra' affinche' vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto 8) - Sanzioni.
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorita' sanitaria nei termini fissati, puo' essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalita' stabilite dalle regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Punto 9).
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonche' piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalita' applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanita' pubblica.
Roma, 16 gennaio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

Allegato 1
1. Requisiti igienico-ambientali.
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 Classificazione. e requisiti delle acque utilizzate.
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:
acqua di approvvigionamento: e' quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
acqua di immissione in vasca: e' quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
acqua contenuta in vasca: e' quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento.
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilita' previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilita' con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.
1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua
contenuta in vasca.
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualita' dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
Il controllo all'acqua di immissione sara' effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessita' per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuera' ulteriori metodi di analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4 Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua.
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca e' consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio(soluzione).
3. Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilen e dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.
1.5 Punti di prelievo.

-------------------------------------------------------------
Acqua di            | campione da prelevarsi da apposito
Approvvigionamento  | rubinetto posto su tubo di adduzione
--------------------|----------------------------------------
Acqua di immissione | campione da prelevarsi da rubinetto
In vasca            | posto sulle tubazioni di mandata alle
                    | singole vasche a valle degli impianti
                    | di trattamento
--------------------|----------------------------------------
Acqua in vasca      | campione da prelevarsi in qualsiasi
                    | punto in vasca
-------------------------------------------------------------

1.6 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione.
Per le piscine coperte, nella sezione delle attivita' natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovra' risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidita' relativa dell'aria non dovra' superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocita' dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovra' risultare superiore a 0,10 m/s e dovra' assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) Il ricambio dell'aria dovra' risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovra' risultare non inferiore a 20oC.
1.7 Requisiti illuminotecnici.
Nelle sezioni delle attivita' natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovra' assicurare condizioni di visibilita' tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovra' assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovra' essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.8 Requisiti acustici.
Nella sezione delle attivita' natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovra' in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attivita' devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

 
 
     
 
REQUISITI DELL'ACQUA - IN IMMISSIONE E CONTENUTA IN VASCA
REQUISITI FISICI
PARAMETRO ACQUA IN IMMISSIONE ACQUA DI VASCA
TEMPERATURA Vasche Coperte in Genere 24° - 32° 24° - 30°
TEMPERATURA Vasche Coperte Bambini 26° - 35° 26° - 32°
TEMPERATURA Vasche Scoperte 18° - 30° 18° - 30°

PH Per disinfestazione a base di Cloro

6,5 - 7,5 6,5 - 7,5

Ove si utilizzano disinfettanti diversi il PH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante

Torbidità in Si O2 < 2 mg/l Si O2 < 4 mg/l Si O2
Solidi Grossolani Assente Assente
Solidi Sospesi < 2 mg/l Si O2 (filtrazione su membrana da 0,45 cm.) < 4 mg/l Si O2 (filtrazione su membrana da 0,45 cm.)
Colore

Valore dell'acqua potabile

< 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento

REQUISITI CHIMICI

Cloro Attivo Libero

0,6 - 1,8 mg/l Cl2

0,7 - 1,5 mg/l Cl2

Cloro Attivo Combinato < 0,2 mg/l Cl2 < 0,4 mg/l Cl2
Impiego Combinato Ozono / Cloro 0,4 - 1,6 mg Cl2 04,4 - 1 mg/l Cl2
Cloro Attivo Libero < 0,05 mg/l Cl2 < 0,2 mg/l Cl2
Cloro Attivo Combinato Ozono < 0,01 mg/l O3 < 0,01 mg/l O3
Acido Isocianurico

< 75 mg/l

< 75 mg/l

Sostanze Organiche

< 0,2 mg/l di O2 oltre l'acqua di approvvigionamento

< 0,2 mg/l di O2 oltre l'acqua di approvvigionamento

Nitrati

Valore dell'acqua potabile

< 20 mg/l NO3  oltre l'acqua di approvvigionamento

Flocculanti

< 0,2 mg/l in Al o Fe rispetto al flocculante impiegato

< 0,2 mg/l in Al o Fe rispetto al flocculante impiegato

REQUISITI MICROBIOLOGICI

Conta Batterica a 22°

< 100 ufc/l ml

< 200 ufc/l ml

Conta Batterica a 36°

< 10 ufc/l ml

< 100 ufc/l ml

REGOLAMENTO PER L’USO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE PISCINE

Art.1

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti ad uso privato, collettivo e pubblico.
Le piscine vengono considerate private quando destinate esclusivamente agli abitanti del condominio od ai loro ospiti
Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture ricettive collettive, quali esemplificativamente, alberghi, residenze turistico alberghiere, residence, camping, villaggi turistici, circoli sportivi, scuole ed altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti delle predette strutture, purché non rientrino nel caso di cui al precedente comma.
Sono invece di uso pubblico tutte le altre piscine a cui chiunque può liberamente accedere, a pagamento o meno (piscine pubbliche, acquaparchi ecc.).
Per tutti gli impianti natatori l’allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

Art.2

Per l’esercizio le piscine, con esclusione di quelle private, devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria.
La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco corredata da:
¨ Planimetria della struttura recante gli estremi della concessione edilizia;
¨ Relazione tecnico descrittiva degli impianti di approvvigionamento idrico, di filtrazione/depurazione e di disinfezione dell’acqua, di allontanamento e di smaltimento delle acque e dei rifiuti;
¨ Copia del certificato di conformità dell’impianto elettrico legge 46/90 (o attestazione del possesso);
¨ Copia del certificato di agibilità/usabilità (o dichiarazione sostitutiva) che nel caso in cui la piscina costituisce parte del complesso edilizio realizzato a seguito di un unico titolo edilizio è costituito dal certificato di agibilità /abitabilità della struttura edilizia;
¨ Descrizione delle attrezzature di pronto soccorso.

Art.3

L’approvvigionamento idrico sia per gli usi sanitari che per l’alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico e/o attraverso altre fonti di approvvigionamento idrico, qualitativamente rispondente ai requisiti di potabilità previsti dalle norme vigenti, esclusa la temperatura.
Negli impianti ove sia prevista presenza di pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblici debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Nel caso di contiguità tra l’area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi tra le due zone. In ogni caso, per quanto riguarda le caratteristiche dell’area destinata al pubblico, vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell’Interno.
In dette strutture si osserva il dettato del D.M.18.3.96 che prevede l’obbligo della figura dell’assistente bagnante da assicurarsi durante tutto l’orario di apertura al pubblico.

Art.4

Nelle vasche per bambini il numero di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 1,5 di specchio d’acqua per persona; in tutte le altre vasche il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2 di specchio d’acqua per persona.
La conformazione planimetrica deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell’acqua in tutte le parti del bacino. Le pareti delle vasche debbono avere
caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti. Le eventuali prese di fondo dovranno essere dotate di griglie fisse e non amovibili. Per tutte le vasche, nelle zone con profondità fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell’8%.
Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti a livello del pelo dell’acqua del bacino. Il sistema di tracimazione con canali sfioratori, siano essi incassati nelle parti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, deve essere obbligatorio per tutte le piscine con superficie superiore a mq. 200 e deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del perimetro della vasca. Per piscine con superficie di vasca inferiore a mq. 200 possono essere utilizzati skimmer nel rapporto di uno ogni mq. 25 di superficie di vasca. I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Nelle vasche per nuotatori gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.
Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore.
Quando il dislivello tra bordo della vasca e fondo superi i cm. 60 è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette debbono essere munite di mancorrenti e debbono essere rigidamente ancorate alla struttura della vasca.
Nelle zone destinate ai tuffi la profondità dell’acqua deve essere non inferiore a m. 3,5 per i trampolini (altezza dal pelo d’acqua da m. 1 a m. 3) e a m. 5 per le piattaforme (altezza dal pelo d’acqua da m. 5 e m. 10). I trampolini devono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco o materiale equivalente.
Sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all’azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole. I materiali in metallo devono resistere alla corrosione.
L’accesso alle aree delle attività balneari deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante e dotata di docce a zampillo. Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria la doccia e l’immersione completa dei piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione stessa; deve avere un battente di almeno cm. 16.
Parametri dell’acqua, tipo di controlli, additivi e disinfettanti utilizzabili vengono indicati dall’Azienda Sanitaria Locale.

Art.5

Gli impianti ad uso pubblico come definiti all’art. 1 comma 5 del presente regolamento per esercitare l’attività, oltre all’autorizzazione sanitaria devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 86 del TULPS.
Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali nel rispetto del provvedimento sindacale in ordine alla sua definizione.
Negli impianti ad uso pubblico dovranno essere previsti un numero di spogliatoi o posti non inferiore al 20% del numero massimo degli utenti calcolato sulla capienza dei bacini e distinti per sesso, considerando una uguale presenza di uomini e donne (per ogni posto o cabina la superficie minima è di mq. 1,6). Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali distaccate dal pavimento per un’altezza non inferiore a cm. 20 per assicurare una facile pulizia anche con l’uso di idranti. Il pavimento degli spogliatoi deve essere riservato con materiali resistenti all’azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed antisdrucciolevoli, deve essere dotato di scarichi a pavimento in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le pareti debbono essere protette per un’altezza di almeno metri 2 con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all’azione dei comuni disinfettanti.
Nelle strutture ad uso pubblico dovranno essere previsti almeno: n. 1 wc ogni 30 frequentatori e n. 1 doccia ogni 20 frequentatori (di cui il 50% a box) ed un lavabo ogni 30 frequentatori. In ogni caso vanno previsti 2 settori distinti per sesso e proporzionati, considerando un’eguale presenza di uomini e donne con un numero minimo di 1 wc, 1 doccia ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone ed idonei sistemi per l’asciugatura delle mani, restando la necessaria dotazione di servizi igienici accessibili alle persone handicappate.
Nelle piscine ad uso collettivo dei residence, delle residenze turistico alberghiere e degli alberghi non sono previsti servizi igienici espressamente dedicati alla piscina.

Art.6

Le acque utilizzate nell’impianto piscina vengono classificate come segue:
¨ Acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l’alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienici, e, fatta eccezione per la temperatura , deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalle normative vigenti;
¨ Acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quelle di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
¨ Acqua contenuta nella vasca: è quella presente nel bagno natatorio e, pertanto, a diretto contatto con i bagnanti.
Nelle aree delle attività natatorie e di balneazione, l’illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicure zza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale.
Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell’acqua nelle vasche debbono essere predisposte in modo che in ogni parte della vasca l’acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno. La temperatura dell’acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi debbono risultare uniformemente distribuiti nella massa d’acqua, in quantità tali da assicurare all’acqua stessa i requisiti richiesti dal presente regolamento.
Nelle piscine per le quali il numero giornaliero dei frequentatori è calcolabile attraverso i programmi di attività prevista (corsi di addestramento, attività agonistiche, ecc.) devono essere garantiti almeno tre ricicli completi dell’acqua ogni 24 ore.

Art.7

In tutti gli ambienti della piscina, quotidianamente, deve essere praticata una accurata pulizia con allontanamento di ogni rifiuto. Nella sezione per le attività natatorie e di balneazione e nei servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia, che deve estendersi anche alle superfici verticali, deve essere completata da una accurata disinfezione giornaliera, utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano ai requisiti di efficacia ed innocuità. Nei percorsi a piedi nudi vietato l’uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
Nell’area interessata dalla piscina debbono essere collocati contenitori asportabili, per rifiuti solidi, in numero adeguato.
All’ingresso dell’impianto deve essere esposto, ben visibile, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori. Questi prima di accedere alle vasche, debbono fare la doccia.
Nei percorsi a piedi nudi è obbligatorio per i frequentatori l’uso di ciabatte di plastica o gomma o zoccoli in legno; l’uso di scarpe da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all’interno dei percorsi a piedi nudi durante l’orario di lavoro.
Nelle piscine per le quali l’attività di balneazione, non è programmabile, deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità, una quantità d’acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d’acqua in vasca.
Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell’acqua e che l’apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per analisi dovranno essere installati appositi rubinetti:
¨ dalla tubatura dell’acqua di approvvigionamento;
¨ dalla tubatura dell’acqua di immissione nella vasca;
¨ dalla tubatura dell’acqua di riciclo all’uscita dalla vasca.
Il numero delle unità filtranti in servizio è subordinato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto ed in ogni caso non dovrà essere inferiore a 2; ciascun filtro dovrà essere identificabile a mezzo targhetta e dovrà essere disponibile la scheda tecnica contenente le caratteristiche del filtro stesso (portata, capacità filtrante ecc.)
L’acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua. Le apparecchiature per il dosaggio dei disinfettanti debbono essere preferibilmente di tipo automatico con dispositivi idonei a registrare e regolare in continuo il mantenimento delle concentrazioni imposte agli agenti disinfettanti nell’acqua delle singole vasche. In ogni caso non è assolutamente consentita la disinfezione manuale.
I materiali per pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell’acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell’acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare, in qualsiasi momento, una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.
Ogni impianto ad esclusione di quelli considerati ad uso privato, deve essere munito di apposito registro, vidimato dall’ASL.
Sullo stesso deve riportarsi giornalmente gli interventi effettuati, le analisi e le informazioni utili tutte.
Detto registro, a disposizione degli organi di controllo, deve essere conservato a cura del gestore per almeno tre anni.

Art.8

Ogni piscina di uso pubblico deve essere dotata di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo dei frequentatori; esso è costituito da un locale di almeno 9 mq., adeguatamente aerato ed illuminato; il locale di pronto soccorso dovrà essere dotato di:
¨ lavabo;
¨ rivestimento lavabile;
¨ lettino;
¨ armadietto di pronto soccorso suddiviso in due parti di cui una contenente materiale per i piccoli interventi senza ausilio sanitario. L’altra dovrà contenere materiali usabili solo dal medico o personale qualificato. L’utilizzo del materiale sanitario dovrà essere disposto dal personale responsabilizzato e sempre presente (es. assistente ai bagnanti). Sull’armadietto dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello recante precise indicazioni per reperire, in qualsiasi momento, personale sanitario qualificato.
Il locale adibito a primo soccorso deve essere chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l’esterno attraverso percorsi agibili con l’impiego di lettighe.
Le piscine di uso pubblico dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Le piscine di uso collettivo dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
A seguito motivata richiesta da parte del titolare, l’Autorità sanitaria può concedere una proroga dei termini di adeguamento. Tale proroga, non potrà superare i 12 mesi.
Durante il periodo di adeguamento si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia.

Art.9

Il presente regolamento deve essere osservato dal proprietario o proprietari della piscina con esclusione di quelle private o parificate a quelle private.
Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500.
Nel caso di attività in assenza di autorizzazione sanitaria o amministrativa se richiesta si procede ad emettere immediata ordinanza di sospensione dell’attività.