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LA CONFERENZA PERMANENTE - PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Visto gli articoli 2, comma 2,
lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal
Ministero della salute il 13 giugno 2002;
Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso
la segreteria di questa Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto,
trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero
della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di
questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al
Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli
ambiti di competenza dello Stato e regioni, il
provvedimento inerisce alla materia "tutela della
salute", ricadente nella potestà concorrente delle
regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle
regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art.
4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che si e' reso necessario rivedere l'intesa
tra Stato e regioni relativa agli aspetti
igienico-sanitari concernenti la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993,
n. 39, per le difficolta' applicative della stessa e si
e' ravvisata la necessita' di modificarla ed aggiornarla
anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi
derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del
decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della
norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei
procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico
delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977 n. 616 e il decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994 n. 425, il regio decreto 18
luglio 1931 n. 773 e successive modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette
normative di semplificazione dei procedimenti
concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'
agibilita' ed allo svolgimento di attivita' di pubblico
spettacolo;
Si conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) - Definizione.
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la
balneazione che comporti la presenza di uno o piu'
bacini artificiali utilizzati per attivita' ricreative,
formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua
contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione delle piscine.
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono
classificate in base ai seguenti criteri: destinazione,
caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di
utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si
distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprieta' pubblica o privata, destinate
ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le
seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche
strutturali e gestionali specifiche sono definite da
ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine
comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in
strutture gia' adibite, in via principale, ad altre
attività ricettive (alberghi, camping, complessi
ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio di
collettività, palestre o simili, accessibili ai soli
ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
b) piscine la cui natura giuridica e' definita dagli
articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate
esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro
ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una
struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui
disciplina e' definita da una normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed
ambientali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o piu'
bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse
permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o piu'
bacini artificiali confinati entro strutture chiuse
permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o
piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili
anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con
uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi
destinati alle attività possono essere aperti o chiusi
in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano,
nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di
vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi
requisiti che consentono l'esercizio delle attività
natatorie in conformità al genere ed al livello di
prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel
rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto
(FIN) e della Federation Internazionale de Natation
Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche
agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che
consentono l'esercizio delle attività in conformità al
genere ed al livello di prestazioni per le quali e'
destinata la piscina, nel rispetto delle norme della
Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation
Internazionale de Natation Amateur (FINA) per quanto
concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali
che le
rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d)
per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali,
quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per
la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e
funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino
per attivita' differenti o che posseggono requisiti di
convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla
prevalenza di attrezzature accessorie quali
acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi
mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e
funzionali nonche' dotazione di attrezzature specifiche
per l'esercizio esclusivo di attivita' riabilitative e
rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene
utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue
caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle
modalita' con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle
quali l'esercizio delle attivita' di balneazione viene
effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto 3) - Campo di applicazione e finalita'.
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si
applicano esclusivamente alle piscine della categoria a)
aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b),
c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i
criteri per la gestione ed il controllo delle piscine,
ai fini della tutela igienico-sanitaria e della
sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la
disciplina delle caratteristiche strutturali e
gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti
dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n.
1 del presente Accordo, contenente i requisiti
igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere
alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine
saranno disciplinati con appositi provvedimenti
regionali.
Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e
materiali.
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti
responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti
e dei bagnanti e della funzionalita' delle piscine. Le
relative figure professionali sono individuate dalle
regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata
durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di
salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa
vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attivita'
che si svolgono in vasca e negli spazi
perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovra'
essere assicurata la presenza continua di assistenti
bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo
impiego e le attrezzature di primo intervento devono
risultare completamente disponibili ed immediatamente
utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere
mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) - Controlli.
5.1 I controlli per la verifica del corretto
funzionamento del complesso sono distinti in controlli
interni, eseguiti a cura dei responsabile della gestione
della piscina, e controlli esterni, di competenza
dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale.
Punto 6) - Controlli interni.
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la
corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di
tutti gli elementi funzionali del complesso che
concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto
delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo
protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine
il responsabile della piscina deve redigere un
documento, di valutazione dei rischio in cui e'
considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica
nella gestione dell'attivita'. Il documento deve tenere
conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per
la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
verificarsi tali pericoli e definizione delle relative
misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei
limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in
relazione al variare delle condizioni iniziali, delle
analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure
in materia di controllo e sorveglianza.
6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate,
mantenute e aggiornate le procedure previste nel
documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresi' tenere a disposizione
dell'autorita' incaricata dei controllo i seguenti
documenti, redatti secondo opportuni sistemi di
controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con
l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna
vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata
delle pompe, il sistema dimanutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca
contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero,
cloro attivo combinato, temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita
tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al
calcolo della quantita' di acqua di reintegro;
b3) le quantita' e la denominazione dei prodotti
utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi
dell'acqua;
b5) il nunero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle
registrazioni effettuati dal responsabile e' a
disposizione dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale che
potra' cosi' acquisire tutte le informazioni concernenti
la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi
effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato,
il responsabile riscontri valori dei parametri
igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione
della piscina, deve provvedere per la soluzione del
problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali.
Qualora la non conformita' riscontrata possa costituire
un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve
darne tempestiva comunicazione all' Azienda unita'
sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi e' a
disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di
almeno due anni.
Punto 7) - Controlli esterni.
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno
effettuati dall'Azienda unita' sanitaria locale secondo
criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di
appositi piani di controllo e vigilanza e secondo
modalita' e frequenza che tenga conto della tipologia
degli impianti esistenti all'interno degli specifici
ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti
critici evidenziati nei protocolli di gestione e di
autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorita' sanitaria competente accerti che
nella piscina siano venuti meno i requisiti
igienico-sanitari previsti disporra' affinche' vengano
poste in atto le opportune verifiche e adottati i
necessari provvedimenti per il ripristino di detti
requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura
dell'impianto.
Punto 8) - Sanzioni.
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie formulate dall'autorita' sanitaria
nei termini fissati, puo' essere comminata una sanzione
al responsabile della piscina secondo criteri e
modalita' stabilite dalle regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di
sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale.
Punto 9).
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine
delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi
turistici, nonche' piscine delle aziende agrituristiche
a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni
con propri atti specifici potranno individuare peculiari
modalita' applicative anche in via transitoria nel
rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e
sanita' pubblica.
Roma, 16 gennaio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato 1
1. Requisiti igienico-ambientali.
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle
caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di
piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di
ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 Classificazione. e requisiti delle acque utilizzate.
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono
classificate come segue:
acqua di approvvigionamento: e' quella utilizzata per
l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e
quella destinata agli usi igienico-sanitari;
acqua di immissione in vasca: e' quella costituita sia
dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro
opportunamente trattate per assicurare i necessari
requisiti;
acqua contenuta in vasca: e' quella presente nel bacino
natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento.
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i
requisiti di potabilita' previsti dalle vigenti
normative fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da
pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere
effettuati controlli di potabilita' con frequenza almeno
annua o semestrale, per i parametri indicati nel
giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo
umano, previsti dalla vigente normativa.
1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e
dell'acqua
contenuta in vasca.
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono
possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualita' dell'acqua in vasca devono
essere raggiunti in qualsiasi punto.
Il controllo all'acqua di immissione sara' effettuato
ogni qualvolta se ne manifesti la necessita' per
verifiche interne di gestione o sopraggiunti
inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su
richiesta dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale. I
trialometani vengono accertati secondo criteri e
parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti
per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero
della salute individuera' ulteriori metodi di analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente
rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e
comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4 Sostanze da utilizzare per il trattamento
dell'acqua.
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca e'
consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come
disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio(soluzione).
3. Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si
adotta lo stesso grado di purezza previsto per le
sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per
consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate
sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilen
e dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene
dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve
essere previamente autorizzato dal Ministero della
salute.
1.5 Punti di prelievo.
-------------------------------------------------------------
Acqua di | campione da prelevarsi da apposito
Approvvigionamento | rubinetto posto su tubo di adduzione
--------------------|----------------------------------------
Acqua di immissione | campione da prelevarsi da rubinetto
In vasca | posto sulle tubazioni di mandata alle
| singole vasche a valle degli impianti
| di trattamento
--------------------|----------------------------------------
Acqua in vasca | campione da prelevarsi in qualsiasi
| punto in vasca
-------------------------------------------------------------
1.6 Requisiti
termoigrometrici e di ventilazione.
Per le piscine coperte, nella sezione delle attivita'
natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria
dovra' risultare non inferiore alla temperatura
dell'acqua in vasca.
L'umidita' relativa dell'aria non dovra' superare in
nessun caso il valore limite del 70%. La velocita'
dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai
frequentatori non dovra' risultare superiore a 0,10 m/s
e dovra' assicurarsi un ricambio di aria esterna di
almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi,
servizi igienici, pronto soccorso) Il ricambio dell'aria
dovra' risultare non inferiore a 4 volumi/h, la
temperatura dell'aria dovra' risultare non inferiore a
20oC.
1.7 Requisiti illuminotecnici.
Nelle sezioni delle attivita' natatorie e di balneazione
l'illuminazione artificiale dovra' assicurare condizioni
di visibilita' tali da garantire la sicurezza dei
frequentatori ed il controllo da parte del personale.
Comunque il livello di illuminamento sul piano del
calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in
nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi,
servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale
dovra' assicurare un livello medio di almeno 100 lux
negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In
tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovra' essere
assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore
al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di
erogazione di energia elettrica, l'impianto di
illuminazione di emergenza.
1.8 Requisiti acustici.
Nella sezione delle attivita' natatorie e di balneazione
delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non
dovra' in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I
requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attivita'
devono far riferimento alla normativa vigente in
materia. |
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