Membri
dell’Associazione (art. 3)
Possono essere membri dell’Associazione:
-
come Soci Effettivi, gli insegnanti di qualsiasi ordine e
grado di scuola, i docenti universitari di discipline geografiche e
affini, i cultori della materia e i simpatizzanti, le scuole e gli enti
con finalità o interessi geografici;
-
come Soci Familiari, i familiari dei soci effettivi che
intendano partecipare a manifestazioni promosse dall’Associazione, senza
ricevere la rivista;
-
come Soci Juniores, i giovani non impegnati in attività
professionali.
I Soci hanno l’obbligo di concorrere
moralmente e materialmente al conseguimento degli scopi dell’Associazione,
partecipando alle attività e versando la quota annuale.
I Soci sono tenuti a versare la quota di
iscrizione anche per l’anno successivo se non hanno comunicato la propria
intenzione di recedere dal rapporto associativo entro il mese di giugno.
Sezioni
(art. 4)
L’Associazione è costituita in Sezioni
regionali, che possono articolarsi nel loro ambito territoriale in Sezioni
provinciali, interprovinciali e cittadine.
Patrimonio
sociale (art. 5)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
-
da quote di iscrizione e da altri contributi dei soci;
-
da eventuali contributi o donazioni di enti pubblici e
privati;
-
da eventuali eccedenze patrimoniali non impiegate in
attività sociali.
Anno sociale
(art. 6)
L’anno sociale inizia il 1° settembre e
termina il 31 agosto dell’anno successivo, analogamente all’anno scolastico.
La rivista viene inviata ai soci per anno solare.
Organi dell’Associazione
(art. 7)
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio Centrale;
-
il Presidente;
-
il Segretario;
-
il Tesoriere;
-
il Direttore della Rivista;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
la Consulta dei Presidenti.
Assemblea dei
Soci
(art.8)
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in
regola con gli obblighi sociali. I Soci Familiari ne fanno parte senza
diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una
volta l’anno, in occasione del Convegno nazionale, ed è valida in prima
convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti. È costituita
legalmente con l’elezione di un presidente e di un segretario verbalizzante.
Ad essa compete:
-
l’elezione del Consiglio Centrale e dei Revisori dei
Conti;
-
l’approvazione della relazione presentata dal Presidente,
del bilancio consuntivo e di quello di previsione;
-
la formulazione di proposte per il programma di attività
dell’anno successivo;
-
la nomina dei Soci d’onore e del Presidente onorario;
-
le modifiche dello Statuto;
-
l’esame di altri argomenti che siano all’ordine del
giorno;
-
l’espulsione di Soci che perseguano finalità e
orientamenti in contrasto con quelli dell’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea è indetta dal Presidente
mediante avviso sulla rivista.
Consiglio
Centrale (art. 9)
Il Consiglio Centrale è composto da 9 membri,
aumentabili fino a 12 secondo quanto previsto al successivo comma 3; dura in
carica 4 anni.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, due
Vicepresidenti e il Segretario. Nomina inoltre, preferibilmente tra i
Consiglieri, il Tesoriere.
Qualora tra i primi nove eletti non siano
rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di primo e
secondo grado e università) da docenti in attività di servizio o in
quiescenza, ad essi si aggiunge il socio più votato per ogni ordine e grado
di istruzione.
Il Consiglio Centrale si riunisce su
convocazione del Presidente almeno due volte l’anno e può essere convocato
in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri. Il
Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei
Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Centrale possono
partecipare, su invito del Presidente, persone la cui consulenza sia
ritenuta utile per particolari finalità.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la
composizione del Consiglio si riduca a meno di nove membri, si procede
all’integrazione mediante nomina del primo dei soci non eletti. Qualora, per
qualsiasi motivo, venga a mancare la rappresentanza di un ordine di scuola,
si procede alla nomina del primo dei non eletti appartenente allo stesso
ordine di scuola.
Le modalità per l’elezione del Consiglio
Centrale sono fissate dal Regolamento.
Al Consiglio Centrale compete:
-
la predisposizione del programma annuale delle attività
sociali;
-
il coordinamento delle attività delle Sezioni e la
vigilanza sul rispetto delle norme statutarie;
-
la ratifica dell’elezione dei Consigli Regionali;
-
la nomina, tra i Soci, del Direttore e del Comitato di
redazione della Rivista;
-
la promozione dei Convegni nazionali, la scelta della
località, delle date e dei temi; la nomina del Comitato ordinatore e
l’approvazione del programma;
-
la promozione di viaggi d’istruzione e di altre
manifestazioni a livello nazionale;
-
la proposta del Presidente onorario e dei Soci d’onore;
-
la delibera in materia di spese straordinarie.
Il Consiglio Centrale può delegare alcune sue
funzioni ad un Comitato ristretto, formato dal Presidente, dai
Vicepresidenti e dal Segretario.
Decade dalla carica di consigliere chi non
partecipa a tre sedute consecutive senza addurre a giustificazione legittimi
impedimenti.
Presidente
(art.10)
Il Presidente è eletto in seno al Consiglio
Centrale ed è il legale rappresentante dell’Associazione. Dura in carica
quattro anni e per non più di due mandati consecutivi. Mantiene i rapporti
con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con altri Ministeri,
con le istituzioni geografiche italiane e con le associazioni consorelle di
altri paesi.
Egli convoca e presiede le riunioni del
Consiglio Centrale e della Consulta dei Presidenti; convoca l’Assemblea dei
Soci e dà esecuzione alle deliberazioni adottate; presenta ogni anno
all’Assemblea dei Soci una relazione sulla vita dell’Associazione; rivolge
messaggi ai Soci attraverso la rivista, utilizzando allo scopo appositi
editoriali; su delibera del Consiglio Centrale, autorizza il Tesoriere ad
effettuare le spese straordinarie; vigila sull’osservanza dello Statuto e
del Regolamento sociale. In caso d’impedimento è sostituito dal
Vicepresidente più anziano.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga
a cessare dalla carica, il Consiglio Centrale procede alla convocazione di
nuove elezioni.
Segretario
(art. 11)
Il Segretario è nominato dal Consiglio.
Collabora strettamente con il Presidente, conserva gli atti amministrativi,
redige i verbali delle sedute del Consiglio Centrale, cura i rapporti con i
segretari delle Sezioni, tiene aggiornato l’elenco dei soci e l’albo dei
Consigli regionali e provinciali. È coadiuvato nelle sue funzioni da un
Ufficio Sociale, i cui componenti vengono designati tra i soci, in numero
variabile, dal Consiglio Centrale.
Tesoriere
(art. 12)
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle
quote versate dalle Sezioni alla sede centrale, nonché di eventuali quote
per manifestazioni promosse dall’Associazione, e a tutte le operazioni
connesse; al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; alla tenuta
dei libri contabili e a tutti gli adempimenti di legge; alla predisposizione
dei rendiconti finanziari da sottoporre all’approvazione del Consiglio
centrale e dell’Assemblea dei Soci; alla trasmissione di tutti gli atti
contabili per le operazioni di competenza ai Revisori dei Conti.
Direttore della
Rivista
(art. 13)
Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio. Pone
in atto gli indirizzi scientifici proposti dal Consiglio, cui periodicamente
riferisce. Provvede all’organizzazione e alla puntuale pubblicazione della
rivista. Promuove l’invio di contributi e coordina il Comitato di Redazione
nominato dal Consiglio. Provvede alla programmazione della rivista di
concerto con il Presidente, con cui mantiene uno stretto rapporto.
Collegio dei
Revisori (art. 14)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
di tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni in
occasione del rinnovo del Consiglio Centrale, secondo le modalità previste
dal Regolamento, anche tra i non soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e un
Segretario e si riunisce almeno una volta all’anno per il controllo dei
rendiconti finanziari, su cui è tenuto a riferire all’Assemblea con
osservazioni e proposte, in ordine alla loro approvazione.
Consulta
dei Presidenti (art. 15)
La Consulta dei Presidenti è formata dai
Presidenti regionali. E’ organo di consultazione e viene convocata dal
Presidente nazionale almeno una volta l’anno, in occasione del Convegno
nazionale o in altri momenti particolarmente importanti per la vita
dell’Associazione.
Sezioni e
Consigli regionali (art. 16)
Le Sezioni regionali sono rette da un
Consiglio locale e sono dotate di autonomia amministrativa ed organizzativa,
nel rispetto delle finalità dell’Associazione e nella piena osservanza delle
sue norme statutarie.
I Consigli regionali sono composti da 5
membri che durano in carica quattro anni ed eleggono nel loro seno il
Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e nominano il Tesoriere. Del
Consiglio regionale fanno parte anche i Presidenti delle eventuali Sezioni
provinciali, che sono membri di diritto fin dalla riunione successiva
all’assegnazione delle cariche. Nel caso in cui nel Consiglio non siano
rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di I e II
grado), i rappresentanti mancanti devono essere cooptati possibilmente nella
prima riunione.
I Consigli regionali si riuniscono su
convocazione del Presidente almeno due volte all’anno, all’inizio e al
termine delle attività, e possono essere convocati in seduta straordinaria
su richiesta della metà dei loro membri.
Le modalità per l’elezione dei Consigli
regionali sono previste dal regolamento.
Ai Consigli regionali compete:
-
la rappresentanza legale dell’Associazione e la
promozione delle attività sociali a livello regionale, in collegamento
con il Consiglio Centrale e con la Presidenza nazionale;
-
la raccolta delle quote annuali e la tempestiva
trasmissione al Segretario nazionale degli indirizzi dei soci ed al
Tesoriere nazionale dei versamenti relativi alla quota spettante alla
sede centrale, secondo le disposizioni impartite di anno in anno dal
Presidente nazionale;
-
la costituzione e il coordinamento delle Sezioni
provinciali, interprovinciali o cittadine;
-
l’approvazione della relazione annuale sulle attività
svolte e dei rendiconti sezionali.
Sezioni
provinciali, interprovinciali e cittadine
(art. 17)
Le Sezioni provinciali, interprovinciali e
cittadine sono istituite dai Consigli Regionali in ambiti provinciali o
interprovinciali in cui risiedono almeno 20 Soci effettivi.
Esse sono rette da un Consiglio di 3 membri,
che viene eletto dalle assemblee dei soci in concomitanza con il rinnovo dei
Consigli Regionali; dura in carica quattro anni e nomina nel suo seno il
Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere.
Il Presidente della Sezione è membro di
diritto del Consiglio regionale.
Le Sezioni promuovono nel loro ambito
territoriale le attività sociali in stretto collegamento con la Presidenza
regionale. Esse provvedono alla raccolta delle quote sociali, che
trasmettono per competenza agli organi regionali; amministrano i fondi che
vengono loro assegnati dal Consiglio regionale, a cui devono trasmettere il
rendiconto e la relazione delle loro attività.
Quota sociale
(art. 18)
La quota annuale di Associazione è uguale per
tutti i Soci effettivi, è maggiorata delle spese postali per l’invio della
rivista per i Soci residenti all’estero ed è ridotta per i Soci juniores e
Soci Familiari nella misura deliberata dal Consiglio; essa dà diritto a
ricevere gratuitamente la rivista e a partecipare a tutte le attività
organizzate in sede nazionale, regionale e provinciale.
Onorificenze
(art. 19)
Il Consiglio Centrale propone all’assemblea,
per la ratifica, la nomina del Presidente onorario e dei Soci d’onore. La
nomina dà diritto a ricevere gratuitamente la rivista.
Gratuità delle
cariche (art. 20)
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo
gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese legittimamente sostenute per
conto dell’Associazione, compatibilmente con lo stato del bilancio.
Scioglimento
dell’Associazione
(art. 21)
Lo scioglimento dell’Associazione può essere
richiesto per giustificati motivi dal Consiglio Centrale e deve essere
ratificato a maggioranza dei due terzi dall’Assemblea dei Soci. In caso di
scioglimento, l’Assemblea delibera la destinazione del patrimonio sociale ad
altra istituzione geografica, tenendo conto delle sue finalità.
Modifiche di
Statuto
(art. 22)
Il presente Statuto può essere modificato
dall’Assemblea dei Soci a maggioranza di due terzi dei votanti.
Quanto non è contemplato nello Statuto è
oggetto del Regolamento, che viene predisposto e modificato dal Consiglio
Centrale.
Mediante il
Regolamento
sono fissate
le modalità generali di funzionamento dell’Associazione nelle sue varie
attività. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio
Centrale assumere di volta in volta le necessarie deliberazioni.