Articolo 1
Sono considerati Soci dell’Associazione coloro che
versano la quota sociale entro il 30 maggio di ciascun anno sociale.
L’anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno solare
successivo. L’anno amministrativo coincide con l’anno solare.
I Soci sono tenuti ad iscriversi alla Sezione della
Regione ove risiedono. Ogni Sezione, tuttavia, può iscrivere Soci di
Regioni contermini che gravitino per comodità di trasporti o per
prevalenza di interessi sulla Regione medesima.
Ciascun Socio può partecipare alle attività di tutte
le Sezioni regionali, provinciali, interprovinciali e cittadine. Per
ricevere il materiale informativo da parte di Sezioni diverse da quella
cui è iscritto, ciascun Socio deve dare comunicazione alla segreteria
delle Sezioni d’interesse, sollevando queste ultime da eventuali spese
per l’invio delle comunicazioni e circolari informative.
I Segretari delle Sezioni regionali devono tenere
regolare archivio alfabetico dei Soci, curandone periodicamente
l’aggiornamento anche in relazione all’adempimento degli obblighi
sociali e alle variazioni d’indirizzo dei Soci. Copia degli elenchi
aggiornati deve essere trasmessa al Segretario nazionale, rispettando le
seguenti scadenze: 31 gennaio e 5 maggio.
Articolo 2
L’ammontare della quota sociale annuale è stabilito
dal Consiglio Centrale entro il 1° giugno dell’anno precedente, nel
rispetto di quanto previsto dall’Art. 18 dello Statuto.
Il Consiglio Centrale stabilisce altresì, entro il
medesimo termine, l’ammontare percentuale della quota sociale che deve
essere destinata al fondo patrimoniale nazionale. Le Sezioni
stabiliscono di anno in anno la percentuale della quota sociale da
devolvere per l’attività delle eventuali Sezioni provinciali, tenendo
conto del numero degli iscritti.
I Soci sono tenuti a versare la quota ai Tesorieri o
ai Segretari di ciascuna Sezione periferica; i Segretari-Tesorieri
regionali, a loro volta, versano le quote al Tesoriere nazionale alle
stesse scadenze previste per l’invio degli elenchi dei Soci al
Segretario.
Articolo 3
Le sedi e i recapiti delle Sezioni regionali, provinciali,
interprovinciali e cittadine sono decisi dai rispettivi Consigli.
Ogni variazione di sede e indirizzo deve essere comunicata
tempestivamente al Segretario nazionale, che avrà cura di trasmetterla
al Direttore della Rivista.
Articolo 4
L’Assemblea dell’Associazione, costituita secondo le
modalità di cui all’Art. 8 dello Statuto, delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, salvo quanto previsto dagli Artt. 21 e 22
dello Statuto.
La votazione avviene, di regola, per alzata di mano.
Il Presidente dell’Assemblea, in casi di opportunità o qualora lo
richieda l’Assemblea stessa, può disporre l’appello nominale oppure lo
scrutinio segreto.
In caso di delibere aventi ad oggetto l’espulsione di
un Socio, l’Assemblea decide comunque a scrutinio segreto.
Articolo 5
La convocazione dell’Assemblea per l’elezione del
Consiglio Centrale viene disposta dal Presidente entro i tre mesi che
precedono la scadenza del suo mandato oppure quando il Consiglio
Centrale non riesca ad esprimere un Presidente. La data fissata per lo
svolgimento dell’Assemblea non deve superare i quattro mesi dalla data
della convocazione.
La convocazione avviene mediante invio delle schede
per la votazione, generalmente tramite la Rivista.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i
Soci Effettivi, in regola con il versamento della quota sociale, e i
soci d’Onore. Hanno diritto di elettorato attivo i Soci Juniores.
Per le elezioni nazionali il Presidente invita
ciascuna Sezione regionale a esprimere un proprio candidato. Il
Consiglio Centrale può esprimere candidati propri.
La lista dei candidati viene trasmessa ai Soci
insieme alla scheda di votazione.
Ciascun Socio può esprimere sei preferenze per il
Consiglio Centrale, e tre nominativi (due effettivi e uno supplente) per
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il voto degli Enti è espresso dal legale
rappresentante, il quale è anche tenuto a spedire la relativa scheda.
Le schede votate vanno restituite al Presidente in
busta chiusa, senza contrassegni, anche a mezzo posta (sulla busta
esterna dovrà essere indicato il mittente) e vengono accettate fino
all’ora stabilita per l’inizio dell’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea nomina un collegio formato da un
presidente e da almeno tre scrutatori per lo spoglio delle schede e non
si scioglie fino alla proclamazione degli eletti.
Articolo 6
La convocazione del Consiglio da parte del Presidente
deve essere comunicata, con l' indicazione dell'ordine del giorno da
discutere, anche mediante posta elettronica almeno quindici giorni prima
della data fissata per la riunione. Tale termine può essere abbreviato
in caso di particolare urgenza.
In seguito ad elezioni, la prima riunione del
Consiglio Centrale per l’attribuzione delle cariche viene convocata,
entro trenta giorni dalla proclamazione, dal più anziano degli eletti,
deputato a presiederla. Lo stesso deve richiedere a tutti i Consiglieri
la loro accettazione entro sette giorni dalla proclamazione. In caso di
non accettazione provvede a convocare il primo dei non eletti e i
successivi a seguire.
Articolo 7
I Consigli delle Sezioni regionali, provinciali,
interprovinciali e cittadine vengono eletti con le modalità indicate per
il Consiglio Centrale.
Le preferenze si limitano a tre nominativi per i
Consigli regionali e a due per i Consigli provinciali, interprovinciali
e cittadini.
Articolo 8
La Rivista della Associazione viene pubblicata con periodicità
bimestrale e inviata gratuitamente a tutti i Soci Effettivi, Juniores e
d’Onore.
La tipografia per la stampa viene scelta dal Consiglio Centrale.
La responsabilità legale è affidata al Direttore.
La collaborazione alla Rivista è aperta a tutti i Soci secondo le
norme stabilite dal Comitato di Redazione.