Le Sezioni provinciali, interprovinciali e
cittadine sono istituite dai Consigli Regionali in ambiti provinciali o
interprovinciali in cui risiedono almeno 20 Soci effettivi.
Esse sono rette da un Consiglio di 3 membri,
che viene eletto dalle assemblee dei soci in concomitanza con il rinnovo dei
Consigli Regionali; dura in carica quattro anni e nomina nel suo seno il
Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere.
Il Presidente della Sezione č membro di
diritto del Consiglio regionale.
Le Sezioni promuovono nel loro ambito
territoriale le attivitā sociali in stretto collegamento con la Presidenza
regionale. Esse provvedono alla raccolta delle quote sociali, che
trasmettono per competenza agli organi regionali; amministrano i fondi che
vengono loro assegnati dal Consiglio regionale, a cui devono trasmettere il
rendiconto e la relazione delle loro attivitā.