Le procedure per l'inclusione degli Agrotecnici nella Fondazione ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI  DELL'AGRICOLTURA- sono state piuttosto lunghe e laboriose e solo nel 1998 il "Fondo Previdenziale autonomo degli Agrotecnici incluso nell'ENPAIA" (così chiamato tecnicamente) è divenuto operativo.

Si tratta di un fondo autonomo nel senso che i versamenti effettuati dagli Agrotecnici non vengono mescolati nè con la gestione ENPAIA ordinaria nè con la Gestione Separata dei Periti Agrari, anch'essi inseriti nell'ENPAIA. Quindi, la categoria degli Agrotecnici è responsabile in proprio delle risorse che confluiscono nel fondo. La gestione è affidata ad un Comitato Amministratore, composto da 8 persone: Presidente e Vice-Presidente dell'Enpaia più 6 Agrotecnici. Gli Agrotecnici che compongono il Comitato vengono eletti dagli iscritti nel Fondo di previdenza, ad eccezione della fase iniziale, durante la quale vengono eletti dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici.

La Gestione separata concorda annualmente la quota di spese che deve versare all'ENPAIA per l'uso delle strutture e degli uffici; l'essere confluiti in una Cassa di previdenza già esistente ha consentito di limitare fortemente tali costi, al punto che il Comitato ha deciso di rivalutare in previdenza la totalità delle somme versate dagli iscritti, come contributo soggettivo, nella misura del 5,359% per l'anno 1998, ma ha anche rivalutato retroattivamente le somme versate per l'anno 1996 del 6,205% e per l'anno 1997 del 5,587%. Ha cioè rivalutato con un elevato interesse (maggiore di quello dei titoli di Stato nel medesimo periodo) somme delle quali non aveva neppure disponibilità (perchè versate solo nel 1999). Nessun altro fondo previdenziale pubblico o privato italiano ha saputo fare di meglio nel periodo di tempo in esame.

Il Fondo ha preso avvio alla fine del 1998, ma l'obbligo di effettuare il versamento dei contributi previdenziali è entrato in vigore nel 1996; chi si è iscritto ha quindi versato (nel 1999 e senza interessi) le somme dovute per gli anni 1996, 1997, 1998.

Ma veniamo alle principali regole del Fondo.

  1. Soggetti obbligati

Gli Agrotecnici iscritti all'Albo che svolgono attività professionale (intesa come attività tipica di Agrotecnico) in forma totale, parziale od occasionale, con o senza Partita IVA. Per coloro che svolgono attività parziale di Agrotecnico congiuntamente ad un'altra attività, l'obbligo sussiste solo per la parte di reddito professionale di Agrotecnico. Sono quindi tenuti ad iscriversi:

- i titolari di P.IVA di Agrotecnico (cod. 7414/B)

- i soci di studi associati, in proporzione alla loro quota di partecipazione;

- gli Agrotecnici professionisti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- gli Agrotecnici professionisti occasionali.

    2. Soggetti esclusi

Tutti coloro che, pur essendo iscritti all'Albo, non svolgono attività libero-professionale di Agrotecnico, quali dipendenti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli, gli artigiani, ecc. che svolgono esclusivamente queste attività, in quanto già coperte previdenzialmente.

    3. Iscrizioni "volontarie"

Alcuni Agrotecnici, pur non esercitando la libera professione, hanno espresso il desiderio di iscriversi comunque nel Fondo in relazione alla validità di questa forma di previdenza. Queste iscrizioni vengono da taluni definite "volontarie", anche se tale definizione è errata, in quanto il Fondo è per sua natura di carattere obbligatorio. Pertanto gli iscritti senza reddito professionale vengono iscritti non come "iscritti volontari", bensì come "professionisti con reddito zero".

   4. La Contribuzione

E' sostanzialmente distinta in tre tipologie:

1) contributo soggettivo: pari al 10% del reddito professionale, con versamento minimo annuo di L. 500.000, ridotte alla metà per gli iscritti con meno di 35 anni, per i primi cinque anni di iscrizione, ovvero per la differenza di anni compresa tra i 35 ed i 40 anni per gli altri;

2) contributo integrativo: pari al 2% del volume d'affari o dei compensi totali, con un minimo annuo di L. 100.000; è previsto anche in tal caso il dimezzamento come al punto 1);

3) contributo di maternità fissato in L. 10.000 annue a carico di tutti gli iscritti per il triennio 1996-1998; dal 1999 è salito a L. 35.000 ed è dovuto da tutti gli iscritti a titolo di solidarietà.

Per tutti dettagli consultare il sito dell'ENPAIA www.enpaia.it

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