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A.F.P. Statuto

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STATUTO SOCIALE

 

“ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO FAMIGLIE

PIOMBINESI”

TITOLO I

 

Art. 1 ( Denominazione sede )

 

E’ costituita, nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata :“ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PIOMBINESI” con sede presso il Centro Diurno per Anziani, P.zza C.Ezio Gaspari, a Piombino Dese (PD).

L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

 

Art. 2 ( Scopi e Finalità dell’Associazione )

 

L’Associazione riconosce che la famiglia è cellula base del tessuto sociale e per questo si propone di promuovere in tutti gli ambiti d’azione dell’Associazione la centralità della famiglia promovendo esperienze di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, per favorire l’integrazione delle famiglie nel campo dell’educazione, dell’istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione della famiglia.

A tal fine attiverà servizi rivolti alle famiglie per il loro sostegno, accoglienza, informazione, formazione, ascolto, incontro e reciproco aiuto, in conformità con le istituzioni locali.

 

Le finalità che si propone l’Associazione sono in particolare:

a) Attività di carattere ricreativo: gestione dei centri sociali e ricreativi per favorire l’incontro tra le famiglie attuando iniziative di tipo ricreativo, di animazione, gestionale, e per lo svago e il tempo libero;

b) Attività informativa: costante opera di formazione ed aggiornamento dei soci al fine di adeguare ed uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari; sviluppare la ricerca al fine di identificare bisogni e le aree a rischio e i modelli di attività di servizio più consoni alle esigenze delle persone bisognose;

c) Attività a carattere culturale: trattazione di tematiche sociali, economiche e di altro tipo, incontri rivolti ai giovani e a tutta la popolazione; organizzare spettacoli, visite guidate, gite ed altro; sviluppare la ricerca per il recupero e la riproposta delle tradizioni.

 

L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse ed affini a quelle sopra elencate nonché utili alla realizzazione degli scopi sociali, in quanto integrative della stessa, come pure istituire un fondo a copertura e sostegno delle attività e programmi dell’Associazione. Potrà altresì possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione spazi ed impianti sportivi frazionali, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, che consentano la pratica di attività di svago e ricreative aperti alla collettività. Infine, concludere contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, richiedere licenze, concessioni e autorizzazioni necessarie e comunque utili alla realizzazione degli scopi suddetti, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L’Associazione potrà partecipare o dare la propria collaborazione, a livello locale, provinciale o regionale, ad altri Enti od Organizzazioni al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità dell’Associazione. L’Associazione potrà aderire, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale a Enti od Organizzazioni nazionali le cui finalità siano conformi allo Statuto, partecipando eventualmente ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

TITOLO II

 

Art. 3 ( Soci )

 

Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi ad osservare il presente statuto, le disposizioni del Consiglio Direttivo e a versare la quota associativa.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli ed Enti Pubblici aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione. Nei limiti fissati dalla legge, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori che svolgono attività tecnica ed amministrativa necessaria per il buon funzionamento dell’Associazione e per qualificare l’attività da essa svolta.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte di soci.

 

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

 

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

 

1.                  Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2.                  Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3.                  L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

Art. 6 (Organi sociali)

 

1.                  Gli organi dell’associazione sono:

-         Assemblea dei soci;

-         Consiglio direttivo;

-         Presidente;

2.                  Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art. 7 ( Assemblea )

 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 8 (Compiti dell’Assemblea)

 

L’assemblea deve:

-         approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

-         fissare l’importo della quota sociale annuale;

-         determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

-         approvare l’eventuale regolamento interno;

-         deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

-         eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo;

-         deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

Art. 9 (Validità Assemblee)

 

1.    L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2.    Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3.    Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

4.    L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  ¾ dei soci.

 

 

 

Art. 10 (Verbalizzazione)

 

1.         Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente.

2.         Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

Art. 11 (Consiglio direttivo)

 

1.                  Il consiglio direttivo è composto da 7 componenti che durano in carica tre anni, eletti dall’Assemblea tra i propri soci appartenenti.

2.                  Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3.                  Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4.                  Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

5.                  Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

 

Art. 12 (Presidente)

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, per la sua funzione rimane in carica un triennio, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

Art. 13 ( Il Vice Presidente )


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell’interesse dell’Associazione. Ogni delega di carattere permanente deve risultare dai verbali del Consiglio Direttivo. E’ eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il Vice Presidente.

 

Art. 14 ( Il Segretario )


Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione: cura il disbrigo degli affari ordinari; redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene l’archivio e la corrispondenza; provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco; cura l’inventano di tutti i beni dell’Associazione e la contabilità generale; d’accordo con il cassiere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il Segretario.

 

Art. 15 ( Cassiere Economo )


Il Cassiere economo ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti curando gli interessi dell’Associazione. Di tutto deve tenere un’accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il Segretario.

 

TITOLO IV

 

Art. 16 (Risorse economiche)

 

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a)      contributi e quote associative;

b)      donazioni e lasciti;

c)      ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

 

L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Art. 17 (Rendiconto economico-finanziario)

 

 

1.      Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2.      Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.      Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 ( Clausola compromissoria )


Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

 

Art. 20 (Disposizioni finali)

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.