I CONTRIBUTI VERSATI DALL’AZIENDA A UN FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA FANNO PARTE DELLA RETRIBUZIONE –
Devono perciò essere inclusi nel calcolo del t.f.r. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14591 del 14 ottobre 2002, Pres. Senese, Rel. Balletti).


Francesco P. ha lavorato alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana dal 21 maggio 1962 al 19 giugno 1989. In base al contratto collettivo durante il rapporto la Rai gli ha accreditato un importo pari al 6,70% della retribuzione sul suo conto di previdenza integrativa aziendale. Al termine del rapporto la Rai non ha incluso nel calcolo del t.f.r. quanto versato in suo favore per previdenza integrativa. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Roma di condannare la Rai a corrispondergli le differenze di trattamento di fine rapporto derivanti dalla mancata inclusione nel relativo calcolo del contributo versatogli per previdenza aziendale. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha condannato l’azienda a pagare le differenze richieste. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, per la sua natura previdenziale, il contributo non andava incluso nel calcolo del t.f.r.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14591 del 14 ottobre 2002, Pres. Senese, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso, ricordando la sua giurisprudenza secondo cui i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva, privi di autonoma soggettività, hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa dell’interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Tale natura retributiva – ha precisato la Corte – è pure riferibile ai c.d. “conti individuali”, costituiti da versamenti mensili, integranti, insieme con l’indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza; può parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettività intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell’adempimento dell’obbligazione lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore.