I CONTRIBUTI VERSATI DALL’AZIENDA A UN
FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA FANNO PARTE DELLA RETRIBUZIONE – Devono
perciò essere inclusi nel calcolo del t.f.r. (Cassazione Sezione Lavoro
n. 14591 del 14 ottobre 2002, Pres. Senese, Rel. Balletti).
Francesco P. ha lavorato alle dipendenze della Rai
Radiotelevisione Italiana dal 21 maggio 1962 al 19 giugno 1989. In base
al contratto collettivo durante il rapporto la Rai gli ha accreditato un
importo pari al 6,70% della retribuzione sul suo conto di previdenza
integrativa aziendale. Al termine del rapporto la Rai non ha incluso nel
calcolo del t.f.r. quanto versato in suo favore per previdenza
integrativa. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Roma di condannare
la Rai a corrispondergli le differenze di trattamento di fine rapporto
derivanti dalla mancata inclusione nel relativo calcolo del contributo
versatogli per previdenza aziendale. Il Pretore ha rigettato la domanda,
ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal
Tribunale di Roma che ha condannato l’azienda a pagare le differenze
richieste. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo
che, per la sua natura previdenziale, il contributo non andava incluso
nel calcolo del t.f.r.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14591 del 14 ottobre
2002, Pres. Senese, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso, ricordando
la sua giurisprudenza secondo cui i trattamenti pensionistici
integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali
previsti dalla contrattazione collettiva, privi di autonoma soggettività,
hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività
con la prestazione lavorativa a causa dell’interdipendenza con la
durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Tale natura
retributiva – ha precisato la Corte – è pure riferibile ai c.d.
“conti individuali”, costituiti da versamenti mensili, integranti,
insieme con l’indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza;
può parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una
prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo
riferimento ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettività
intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze
di vita del lavoratore, dato che nell’adempimento dell’obbligazione
lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore.
|