DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1994, n. 770.
Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e
dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la
"razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare i commi 1, 2, 3 e 5;
Visto l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza
pubblica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, recante: "Regolamento concernente la
determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29";
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13
aprile 1994, recante: "Individuazione delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che
partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche";
Visto l'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro
pro-tempore per la funzione pubblica - delegato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL -
RdB/CUB;
Vista la lettera prot. n. 1368/94/8.93.5 del 23 giugno 1994 del
Dipartimento della funzione pubblica, con la quale - ai sensi
dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 - e'
stato chiesto alle amministrazioni regionali di esprimere,
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
l'intesa, per gli aspetti di interesse regionale, in ordine allo
schema di decreto concernente la nuova disciplina dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche;
Vista la deliberazione del 2 agosto 1994 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, con la quale e' stata espressa
l'intesa delle amministrazioni regionali in ordine ai contenuti
del citato schema di decreto;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1994 riguardante
l'approvazione dello schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in merito al regolamento concernente:
"Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed
all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 27 ottobre 1994;
A D O T T A
Il seguente regolamento:
Art. 1.
Area di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, dello stesso decreto
legislativo.
Art. 2.
Distacchi sindacali
1. La somma delle aspettative sindacali, dei permessi sindacali
annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre 221 giorni
lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti pubblici dei
comparti "Ministeri", "Enti pubblici non
economici", "Regioni-Autonomie locali",
"Sanita', personale medico", "Sanita', personale
non medico", "Ricerca", "Scuola",
"Universita', personale docente", "Universita',
personale non docente", nonche', per i dipendenti del
"Corpo nazionale dei vigili del fuoco",
dell'"ANAS", dei "Monopoli di Stato", della
"Cassa depositi e prestiti" e dell'"AIMA", in
base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente
al momento della stipulazione dell'accordo recepito dal presente
regolamento, costituisce il contingente complessivo dei distacchi
sindacali.
2. Il contingente complessivo di cui al primo comma, pari a 5.167
distacchi, e' ridotto del cinquanta per cento. Alla riduzione del
cinquanta per cento si perviene diminuendo il contingente del
venticinque per cento, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque per
cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il comparto
"Scuola" l'intera riduzione del cinquanta per cento -
predisposta alla data della formazione delle classi - diventa
operativa dal 1 settembre 1994.
3. Il contingente dei distacchi sindacali ottenuto dalla
riduzione del cinquanta per cento ai sensi del comma 2,
complessivamente pari a 2.584, e' ridotto di un ulteriore cinque
per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.
4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai
commi 2 e 3 costituiscono il limite massimo dei distacchi
sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di
cui ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1.
I contingenti sono ripartiti per ciascun comparto di
contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna
autonoma separata area di contrattazione collettiva per il
personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, e
sono attribuiti, in ciascuno dei predetti comparti ed aree, per
il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nel comparto o nella autonoma
area di contrattazione collettiva e per il restante dieci per
cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale
ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle
predette confederazioni sindacali ed un distacco sindacale alla
confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle
associazioni sindacali costituite esclusivamente tra dipendenti
appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ai
sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58. Per l'area di contrattazione della dirigenza
medica e veterinaria, i distacchi sindacali sono attribuiti
soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
5. Alla determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali di
cui al comma 4, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 54
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ed alla ripartizione degli stessi tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di
rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della
normativa vigente nel pubblico impiego alla data della
ripartizione dei predetti contingenti, provvede la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali
interessate, entro trenta giorni dalle cadenze indicate nel comma
2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro il primo trimestre
di ciascun quadriennio.
6. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aventi
titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori
- acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo
assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il provvedimento
di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio - finalizzato
esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7
ed alla verifica dei contingenti e relativi riparti di cui ai
commi 2, 3, 4, 5 e 8 - e' considerato acquisito qualora il
Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti
giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in
atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La
conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla
amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i
conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel
comparto "Scuola" le richieste di distacco e di revoca,
anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con
altro dirigente sindacale, nonche' le conferme annuali, devono
essere presentate trenta giorni prima della data della formazione
delle classi per ciascun anno scolastico.
7. Possono essere distaccati soltanto i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale indicate nel comma 4. I
distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali ai
sensi del comma 4 possono essere utilizzati da dipendenti delle
amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali,
regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali
di categoria aderenti alle confederazioni.
8. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
9. Ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto
"Regioni-Autonomie locali" si applica il comma 2
dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per
consentire i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette copia dei preventivi assensi di cui al comma 6
all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi
ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province;
all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunita' montane;
all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza
dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale
dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da
esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.
Art. 3.
Permessi sindacali
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla
contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali,
giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7, non
collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi
sindacali, giornalieri e orari, per l'espletamento del loro
mandato.
3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire
di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a
convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'amministrazione.
5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel limite del
monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione
sindacale secondo i criteri fissati nei commi successivi, non
possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale
quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore
lavorative. Per assicurare la continuita' didattica, evitare
aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro
tra il personale in servizio, nel comparto scuola i permessi non
possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni
caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico.
I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali
di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta
almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno ventiquattro
ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente
titolo.
L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non
ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.
6. E' vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali,
giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di
contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la
dirigenza medica e veterinaria.
7. La somma dei permessi sindacali fruiti dai dipendenti pubblici
dei comparti "Ministeri", "Enti pubblici non
economici", "Regioni-Autonomie locali",
"Sanita', personale medico", "Sanita', personale
non medico", "Ricerca", "Scuola",
"Universita', personale docente", "Universita',
personale non docente", nonche' per i dipendenti del
"Corpo nazionale dei vigili del fuoco",
dell'"ANAS", dei "Monopoli di Stato", della
"Cassa depositi e prestiti" e dell'"AIMA", in
base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione
dell'accordo recepito dal presente regolamento, al netto dei
permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati di
cui all'art. 2, comma 1, costituisce il monte ore complessivo dei
permessi sindacali giornalieri e orari ed e' pari a 3.942.994
ore.
8. Il monte ore complessivo di cui al comma 7 e' ridotto del
cinquanta per cento ed e' pari a 1.971.497 ore. Alla riduzione
del 50 per cento si perviene diminuendo il predetto contingente
complessivo del 25 per cento, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore 25 per
cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante
dalle riduzioni effettuate costituisce il limite massimo a
disposizione per i permessi sindacali, giornalieri e orari, di
cui ai commi 1, 2 e 3.
9. Il monte ore complessivo dei permessi sindacali rideterminato
ai sensi del comma 8 e' ripartito, in relazione al numero dei
dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, per
ciascun comparto e per ciascuna autonoma area di contrattazione
collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro
un mese dalle cadenze indicate nel comma 8, e, successivamente
entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. Con gli stessi
provvedimenti il Dipartimento della funzione pubblica definisce
il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali, in base al
quale ciascuna amministrazione individua il monte ore dei
permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali
aventi titolo. La ripartizione e la definizione del rapporto
dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del
numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo
indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al
provvedimento di riparto.
10. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali,
determinato ai sensi del comma 9, e' effettuata, nell'ambito di
ciascun comparto e di ciascuna area di contrattazione collettiva,
da ciascuna amministrazione pubblica e, per il comparto
"Scuola", da ciascun istituto, scuola e istituzione
scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento di cui al comma
9, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo. Nella
ripartizione la quota pari al dieci per cento del monte orario e'
attribuita in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione interessata e
la parte restante e' attribuita alle predette organizzazioni
sindacali in proporzione al grado di rappresentativita' accertato
per ciascuna di esse in base al numero delle deleghe per la
riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31
gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di
rappresentativita' anche elettivi.
11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al
presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al
dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso
sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha
richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente
provvedera' ad informare il capo del personale
dell'amministrazione.
Art. 4.
Aspettative e permessi non retribuiti
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di
aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono
presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale.
Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo
per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di aspettativa
entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio, finalizzato
esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e'
considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione
pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della
ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la
conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono
avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale
e la richiesta di revoca e' comunicata all'amministrazione
interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica che adottano i
conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel
comparto "Scuola" le richieste di aspettativa e di
revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale
sostituzione con altro dirigente sindacale, nonche' le conferme
annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima
della data della formazione delle classi per ciascun anno
scolastico.
3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
3, comma 1, possono fruire - con le modalita' di cui ai commi 5,
6 e 11 dello stesso art. 3 - di permessi sindacali ai sensi
dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la
partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di
natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 del citato art. 3.
Art. 5.
Trattamento economico
1. I distacchi sindacali di cui all'art. 2 e i permessi sindacali
di cui all'art. 3 del presente regolamento sono retribuiti, con
esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
2. Le aspettative sindacali di cui all'art. 4 del presente
regolamento non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita' all'art.
31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I permessi sindacali previsti dall'art. 4 del presente
regolamento non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita' all'art.
24 della legge 24 maggio 1970, n. 300.
Art. 6.
Norma finale
1. Con le stesse decorrenze indicate negli articoli 2 e 3,
ciascuna azienda ed ente di cui all'art. 73, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 37
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvede a
ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati articoli, i
contingenti complessivi di aspettative e permessi sindacali in
atto, comunicando i relativi provvedimenti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 e al comma 1 del presente articolo -
utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate,
anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di
distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni -
utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel
comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del
numero complessivo dei giorni e delle ore. il Dipartimento della
funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal
presente regolamento.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle
amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi
indicati nei commi 2 e 3 e puo' fissare un termine per
l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione
pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, e
dell'art. 4, comma 2, e non autorizza nei loro confronti alcuna
modificazione di piante organiche ed assunzioni di personale, ne'
trasferisce personale a seguito di processi di mobilita'.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3,
distinti per comparti e settori, per sindacato, per qualifica e
per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla
relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29
marzo 1983, n. 93.
6. Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica o di almeno tre
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente
regolamento, si procede alla revisione, per le finalita' e con le
forme e le procedure di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, della disciplina della materia di cui al
presente regolamento. La richiesta deve essere comunicata alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza dei
primi quattro anni di applicazione della normativa definita con
il presente regolamento e, successivamente almeno sei mesi prima
di ogni quadriennio di applicazione.
7. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di
distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali
violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave - concretano una
violazione penale, oltre che responsabilita' disciplinare e
amministrativa-contabile.
8. Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano
di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18
marzo 1968, n. 249; gli articoli 16 e 119 della legge 11 luglio
1980, n. 312; gli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; l'art. 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; l'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395; gli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, nonche' le relative
disposizioni riguardanti le aspettative e i permessi sindacali
contenute nelle leggi regionali che hanno recepito l'accordo; gli
articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; l'art. 8 della legge 17
novembre 1978, n. 715; l'art. 9 del decreto-legge 6 giugno 1981,
n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981,
n. 432; gli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; gli
articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; gli articoli 590, comma 2,
591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'art.
1 della legge 11 agosto 1991, n. 262; gli articoli 23, 24, 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319.
Art. 7.
Norme transitorie
1. Il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione
del numero delle aspettative retribuite di cui al presente
regolamento puo' essere, a richiesta, trasferito - con precedenza
rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di altra
sede della propria o di altra amministrazione dello stesso
comparto, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di
aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede
richiesta.
2. Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non puo'
avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto
alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 e' collocato nel
ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in
base all'anzianita' di qualifica e conserva, ove piu' favorevole,
il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento
mediante attribuzione "ad personam" della differenza
con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo
ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei
futuri miglioramenti economici.
4. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 non puo' essere
discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente
sindacale. Esso non puo' essere assegnato ad attivita' che
facciano sorgere conflitti di interesse con l'attivita' sindacale
svolta.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre 1994
Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI
Il Ministro per la funzione pubblica URBANI
Il Ministro del tesoro DINI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Non registrato alla Corte dei conti a seguito della deliberazione
della sezione di controllo, I collegio, n. 41/95 del 2 febbraio
1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiarativa di "non
luogo a deliberare" in merito al presente regolamento,
divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718.