D. P. C. M. 16 settembre 1994, n. 716.
Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 35 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai sensi del
quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il procedimento per l'attuazione della
mobilità dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
maggio 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e
per gli affari regionali è stato, tra l'altro, delegato ad
esercitare le funzioni attribuite dalla legge al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 35 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, lo schema di regolamento deve
essere emanato previo eventuale esame con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
secondo le modalità di cui all'art. 10 dello stesso decreto, nonchè - per quanto riguarda la
mobilità fra le regioni - sulla
base di preventive intese con le amministrazioni regionali
espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di
regolamento è stato inviato, ai sensi dell'art. 10 citato, alle
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL,
CONF.S.A.L., CONFEDIR, R.D.B/CUB, e che a seguito di richiesta
delle confederazioni CGIL, CILS, UIL si è proceduto ad un
incontro per l'esame, in data 21 aprile 1994;
Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di
regolamento è stato inviato, ai sensi dell'art. 35 citato, alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la lettera prot. n. 1189/94 in data 1 luglio 1994 con la
quale il direttore della segreteria della suddetta Conferenza ha
trasmesso il parere espresso da tale organismo nella seduta del
29 giugno 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e
termini per l'attuazione, tra amministrazioni diverse:
a) della mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità ai
sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dei trasferimenti
volontari, per il personale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con esclusione di quello
indicato nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nonchè del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e del personale del comparto scuola, salvo, per quest'ultimo,
quanto previsto nell'art. 7, comma 2. La mobilità del personale
delle università e degli enti pubblici di ricerca si attua
secondo la norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il personale
delle strutture sanitarie dispone l'art. 22;
b) della mobilità dei dipendenti risultanti in esubero a seguito
di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle
gestioni commissariali governative, delle aziende regionalizzate,
provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti
locali.
2. Ai fini del presente regolamento, per "decreto" si
intende il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, per "Dipartimento" si intende
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per "amministrazioni" si intendono
le pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 2.
Ricognizione dei posti disponibili
1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al Dipartimento i posti disponibili, compresi tutti
quelli per cessazione, distinti per qualifica o categoria e
profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e
per sede di servizio. I posti disponibili sono quelli risultanti
dal confronto tra le dotazioni organiche, in vigore al 31
dicembre dell'anno precedente, e il personale a tempo
indeterminato in servizio alla stessa data, tenuto conto del
personale eventualmente assegnato in base agli accordi di mobilità stipulati tra amministrazioni pubbliche e
organizzazioni sindacali.
2. In deroga al comma 1, le amministrazioni soggette al blocco
del turn-over ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, comunicano sino al 15 gennaio 1997 il solo
cinque per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni.
3. Gli enti locali che non versano in situazioni strutturalmente
deficitarie effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 solo
per i posti disponibili di cui intendono assicurare la copertura.
4. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data
informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7
dell'art. 45 del decreto.
5. Sino al 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione
attua la mobilità interna e i trasferimenti volontari del
proprio personale secondo le procedure ordinarie. Le procedure
per la copertura di posti disponibili avviate e non concluse alla
data del 31 dicembre di ogni anno perdono efficacia. Nessuna
procedura può essere avviata per i posti disponibili alla stessa
data da comunicarsi ai sensi del comma 1.
Art. 3.
Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilità
e dei dipendenti in esubero
1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al Dipartimento l'elenco nominativo con qualifica o
categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di
funzioni e per sede di servizio, dei dipendenti che risultano
collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le amministrazioni e aziende autonome nonchè gli enti
pubblici economici trasformati in società di diritto privato
effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al
comma 1 per i dipendenti collocati in disponibilità al 31
dicembre dell'anno precedente.
3. L'Ente ferrovie dello Stato, le gestioni commissariali
governative, le aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali effettuano,
entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i
dipendenti risultanti in esubero, a seguito di ristrutturazioni,
al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Non rientrano nella comunicazione di cui al comma 1 i
dipendenti collocati in disponibilità e già trasferiti a posto
disponibile della stessa amministrazione entro il 31 dicembre di
ogni anno.
5. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data
informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7
dell'art. 45 del decreto.
Art. 4.
Regioni, mobilità infraregionale e mobilità a livello
nazionale
1. Ciascuna regione disciplina la mobilità in ambito
regionale del proprio personale, nonchè del personale dei
relativi enti strumentali e degli enti pubblici non economici da
essa dipendenti, in armonia con i principi stabiliti dal presente
regolamento e prevedendo i criteri di raccordo con le intese
intervenute ai sensi del comma 2.
2. Le regioni che, anche per conto dei rispettivi enti
strumentali e dipendenti, decidono di effettuare le comunicazioni
di cui all'art. 2 e all'art. 3 nel termine ivi indicato,
aderiscono con tale adempimento alla mobilità di livello
nazionale. Il contenuto delle predette comunicazioni è definito,
su iniziativa delle regioni interessate, mediante preventive
intese stipulate con il Dipartimento.
Art. 5.
Bando di mobilità
1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il Dipartimento
provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei posti disponibili presso le varie
amministrazioni di cui all'art. 1.
Art. 6.
Procedure per l'assegnazione dei posti disponibili e
successione delle stesse
1. I posti disponibili sono assegnati con le procedure e
secondo l'ordine che segue:
a) mediante mobilità volontaria;
b) mediante mobilità d'ufficio.
Art. 7.
Mobilità volontaria
1. Possono presentare domanda individuale di mobilità,
relativamente ai posti disponibili pubblicati nel bando di cui
all'art. 5:
a) i dipendenti delle amministrazioni collocati in disponibilità;
b) i dipendenti delle stesse amministrazioni non collocati in disponibilità;
c) i dipendenti risultanti in esubero di cui all'art. 1, lettera
b) del presente regolamento.
2. I dipendenti del comparto scuola possono presentare domanda
individuale di mobilità, per essere trasferiti presso
amministrazioni diverse, sino all'attuazione degli accordi di cui
all'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 35. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 8, del suddetto
decreto legislativo possono prevedere l'opzione tra la mobilità
disciplinata dal presente regolamento e quella di cui allo stesso
decreto legislativo.
Art. 8.
Modalità di presentazione della domanda
1. Ciascun dipendente può presentare una sola domanda entro
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
bando di mobilità. Se sono presentate più domande le stesse
sono tutte inammissibili.
2. La domanda è inviata dal dipendente alle amministrazioni
scelte e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza e
al Dipartimento.
Art. 9.
Requisiti della domanda
1. La domanda contiene le seguenti indicazioni:
a) i dati anagrafici;
b) la qualifica o categoria e il profilo professionale di
appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee
di funzioni;
c) l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre
posti scelti tra quelli disponibili presso altre amministrazioni,
corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo professionale
di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree
omogenee di funzioni;
d) il titolo di studio;
e) l'anzianità nellaP9ualifica funzionale;
f) il carico familiare;
g) la data del collocamento in disponibilità;
h) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
aver presentato altre domande per il medesimo bando.
2. Se la domanda è diretta ad amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato e di giustizia, sono allegati i documenti attestanti il
possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla
normativa vigente.
Art. 10.
Criteri di priorità per la mobilità volontaria
1. Ciascuna amministrazione, non oltre trenta giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
compila due graduatorie: la prima per i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero di cui alle lettere a) e c) dell'art.
7; la seconda per i dipendenti non collocati in disponibilità di
cui alla lettera b) dello stesso art. 7.
2. La prima graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;
b) maggiore incidenza dei carichi di famiglia;
c) età anagrafica.
3. La seconda graduatoria è formata secondo i seguenti criteri
di priorità:
a) corrispondenza tra profilo professionale relativo al posto
disponibile e titolo di studio del dipendente;
b) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;
c) maggiore incidenza dei carichi di famiglia.
4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente applicati
secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B. La
graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al
punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei
dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire
dal primo in graduatoria. A partià di punteggio il posto è assegnato al dipendente di
età anagrafica più elevata.
5. Le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia
inseriscono nelle graduatorie, formate secondo i punteggi
riportati nelle allegate tabelle A e B, solo i richiedenti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8.
6. I posti disponibili sono assegnati ai componenti della prima
graduatoria e, in caso di ulteriore capienza, a quelli della
seconda.
7. Le graduatorie sono comunicate, per informazione, alle
rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del
decreto.
Art. 11.
Adempimenti connessi alle graduatorie
1. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie,
ogni amministrazione comunica a ciascun interessato, con
telegramma, l'accoglimento o il rigetto della domanda di
trasferimento.
2. Il dipendente ha l'onere di comunicare l'accettazione o il
rifiuto, con telegramma da spedire entro i quindici giorni
successivi al ricevimento dell'ultima comunicazione. La mancata o
ritardata risposta equivale a rifiuto.
3. Non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'ultima
accettazione o dall'inutile decorso del termine per la stessa,
ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento:
a) l'elenco dei posti rimasti disponibili, compresi quelli che si
sono liberati per effetto di trasferimenti volontari;
b) l'elenco dei posti impegnati;
c) l'elenco nominativo dei dipendenti utilmente collocati in
graduatoria;
d) l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno rifiutato, che
non hanno risposto, che hanno risposto con ritardo.
4. La trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, lettera
c), produce gli effetti previsti dall'art. 16-bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Art. 12.
Attuazione dei trasferimenti disposti con la
mobilità volontaria e con gli accordi di mobilità
1. Per i posti assegnati con la procedura della mobilità
volontaria, il trasferimento è disposto con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni
dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3,
lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2.
2. Per i posti assegnati con le procedure degli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni
sindacali, il trasferimento è disposto con il provvedimento di
cui al comma 1. Le amministrazioni che hanno stipulato accordi di mobilità con le organizzazioni sindacali, entro cinque giorni,
comunicano al Dipartimento l'elenco dei dipendenti che hanno
accettato il trasferimento sulla base degli accordi.
3. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorre dal ricevimento
delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o
dalle comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 13.
Aggiornamento del bando
1. Non oltre trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma
3 dell'art. 11, il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'aggiornamento
del bando relativamente ai posti disponibili che residuano dopo
le suddette comunicazioni, nonchè dell'elenco dei dipendenti
collocati in disponibilità e in esubero soggetti alla mobilità
d'ufficio ai sensi dell'art. 14.
Art. 14.
Mobilità d'ufficio
1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati
in disponibilità e in esubero, elencati nelle comunicazioni di
cui all'art. 3, se non hanno fatto domanda di mobilità, se hanno
rifiutato tutti i posti scelti nella domanda, se per nessuno dei
posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in
graduatoria.
2. I posti disponibili per la mobilità d'ufficio sono quelli del
bando aggiornato ai sensi dell'art. 13. Essi sono assegnati dal
Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 16.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, la mobilità
d'ufficio del personale delle università e degli enti pubblici
di ricerca, si effettua esclusivamente nell'ambito
rispettivamente delle università e degli enti pubblici di
ricerca.
Art. 15.
Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati
provinciali e dei comitati metropolitani
1. I comitati provinciali e i comitati metropolitani, ai sensi
dell'art. 33 del decreto, possono presentare al Dipartimento
proposte per la razionale redistribuzione del personale indicando
i trasferimenti necessari per attuare la mobilità d'ufficio, non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di
cui all'art. 13.
Art. 16.
Criteri di priorità per i trasferimenti d'ufficio
1. La graduatoria dei trasferimenti d'ufficio è formata
secondo i criteri di priorità di cui ai commi 2 e 4 dell'art.
10. A parità di punteggio il posto è assegnato ai dipendenti
collocati in disponibilità e in esubero che non si sono
utilmente collocati in graduatoria per nessuno dei posti scelti.
2. I posti disponibili, corrispondenti alla qualifica o categoria
e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli
accorpamenti per aree omogenee di funzioni, sono assegnati,
rispetto alla sede dell'amministrazione di appartenenza,
prioritariamente nell'ambito della provincia, poi della regione,
quindi delle regioni limitrofe, infine di tutte le altre regioni.
Art. 17.
Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità d'ufficio
1. Il trasferimento d'ufficio è disposto con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre sessanta giorni
dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13 e non
prima del decorso del termine per la presentazione delle
eventuali proposte di cui all'art. 15.
Art. 18.
Inserimento nei ruoli
1. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova
amministrazione conservando l'anzianità maturata e il
trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione
di assegno ad personam della differenza con il trattamento
economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
Art. 19.
Raccordo con i nuovi accessi
1. Ove norme di legge non dispongano diversamente, le
amministrazioni procedono alle assunzioni, nei limiti e secondo
le modalità della normativa vigente, dopo l'espletamento delle
procedure di cui al presente regolamento.
Art. 20.
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i
termini di cui agli articoli 2 e 3 sono così differiti: quello
del 31 dicembre dell'anno precedente, al 28 febbraio 1995; quello
del 15 gennaio al 15 marzo 1995. Il termine di cui all'art. 5 è differito al 30 aprile 1995.
2. Per consentire la mobilità del personale nelle more
dell'emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento è applicabile sino
al 28 febbraio 1995.
3. L'accorpamento dei profili professionali per aree omogenee di
funzioni, ai fini delle comunicazioni richieste dal presente
regolamento nonchè dal decreto ministeriale ai sensi dell'art.
3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato
secondo l'allegato prospetto C sino alla disciplina della materia
nei contratti collettivi di lavoro.
Art. 21.
Norma di rinvio
1. Gli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e
organizzazioni sindacali sono stipulati ai sensi dell'art. 35,
comma 8, del decreto.
2. I predetti accordi riguardano i dipendenti da collocare in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di attuazione
dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. I posti disponibili da assegnare con le procedure del presente
regolamento sono al netto dei posti impegnati con gli accordi di mobilità.
Art. 22.
Mobilità fra strutture del Servizio sanitario
nazionale e servizi centrali periferici del Ministero
della sanità e di altre pubbliche amministrazioni
1. Per la disciplina della mobilità fra le strutture del
Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici
del Ministero della sanità e con le altre pubbliche
amministrazioni si provvede con autonomo regolamento in
attuazione del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare
Roma, 16 settembre 1994
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica URBANI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 59
TABELLA A
Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie di cui
all'art. 10, commi 2 e 3 del presente regolamento Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti
criteri:
CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITà PUNTEGGIO DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE Dipendente con anzianità di 3 servizio superiore o uguale a 20 anni Dipendente con anzianità di 3 meno il risultato della servizio inferiore a 20 anni moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale Nota L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica. CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA PUNTEGGIO DEI CARICHI DI FAMIGLIA Dipendente con 5 persone e 4 più a carico ai fini fiscali Dipendente con 4 persone a 3 carico ai fini fiscali Dipendente con 3 persone a 2,5 carico ai fini fiscali Dipendente con 2 persone a 2 carico ai fini fiscali Dipendente con 1 persona a 1,5 carico ai fini fiscali Dipendente con nessuna persona 0 a carico ai fini fiscali Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali. CRITERIO DELL'ETà ANAGRAFICA PUNTEGGIO Dipendente con età inferiore 0 ai 25 anni Dipendente con età superiore o 1 più il risultato della uguale ai 25 anni e inferiore o moltiplicazione di 0,1 per uguale ai 35 anni la differenza tra l'età del dipendente e l'età di 25 anni Dipendente con età superiore 3 ai 35 anni e inferiore ai 50 anni Dipendente con età superiore o 2 meno il risultato della uguale ai 50 anni e inferiore o moltiplicazione di 0,1 per uguale ai 60 anni la differenza tra l'età di 60 anni e l'età del dipendente Dipendente con età superiore ai 0 60 anni TABELLA B Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, commi 4 e 5 del presente regolamento. Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri: CRITERIO DELLA CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO PROFILO PROFESSIONALE RELATIVO AL POSTO DISPONIBILE E TITOLO DI STUDIO DEL DIPENDENTE Esistenza della corrispondenza 3 Non esistenza della corrispondenza 0 CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITà PUNTEGGIO DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE Dipendente con anzianità di 3 servizio superiore o uguale a 20 anni Dipendente con anzianità di 3 meno il risultato della servizio moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale Nota L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica. CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA PUNTEGGIO DEI CARICHI DI FAMIGLIA Dipendente con 5 persone e 4 più a carico ai fini fiscali Dipendente con 4 persone a 3 carico ai fini fiscali Dipendente con 3 persone a 2,5 carico ai fini fiscali Dipendente con 2 persone a 2 carico ai fini fiscali Dipendente con 1 persona a 1,5 carico ai fini fiscali Dipendente con nessuna persona 0 a carico ai fini fiscali Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali. PROSPETTO C 3 Elenco delle aree omogenee dei profili professionali per il comparto ministeri Enti Locali __________________________________________________________________ | | | | | AREE DI PROFILI | PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI |______|___________________________|_______________________________ | | | | | | | I | Lavorazioni di base | Addetto pulizie |______|___________________________|_______________________________ | | | | II | Lavorazioni di base | Commesso, Portiere, Usciere, | | | Custode |______|___________________________|_______________________________ | | | | III | Lavorazioni di base | Operaio N.U., operaio | | | qualificato, affissatore, | | | interratore, necroforo, | | | operatore socio assistenziale, | | | centalinista |______|___________________________|_______________________________ | | | | III | Servizi amm.vi ausiliari | Autista, biblioteca, Bidello |______|___________________________|_______________________________ | | | | III | Automezzi | Autista |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Servizi amm.vi di base | Applicato, Messo notificatore | | | Perforatore C.M. e CE |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Telecomunicazioni | |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lav.ni Metalmeccaniche | Oper. spec. (secondo qualif. | | | mestiere) |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lav.ni Idrauliche | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lav.ni Elettriche | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lav.ni Elettroniche | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lav.ni El.Meccaniche | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lav. Mater. non metallici | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Agropecuaria | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Automezzi | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Nautica di base | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lavorazioni ottiche | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lavorazioni a stampa | " " " " | | disegno e fototele | " | | cinematografia | |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Lav.ni alimentari | " " " " | | | " |______|___________________________|_______________________________ | | | | IV | Sanitaria | Infermiere generico, | | | Puericultrice | | | Addetto assistenza domiciliare |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Servizi amm.vi di base | Vigile urbano |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lav.ni Metalmeccaniche | Oper. spec. con resp.tà| | | | indirizzo | | " " | (secondo qual. di mestiere)| |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Automezzi | " " " " " " " " " |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lav.ni Idrauliche | " " " " " " " " " |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lav.ni Elettriche | " " " " " " " " " |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lav.ni Elettroniche | " " " " " " " " " |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lav.ni El.Meccaniche | " " " " " " " " " |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lav. Mater. non metallici | Agente tecn. (secondo qualif. | | | di mestiere) |______|___________________________|_______________________________ |___________________________________________________________________ | | | | | AREE DI PROFILI | PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Agropecuaria | Vigile ittico, venatorio, | | | faunistico silvopastorale |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lav.ni alimentari | Capo cuoco |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Nautica di base | |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lavorazioni ottiche | Oper. spec. con resp.tà| | | | (secondo qual. di mestiere)| |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Lavorazioni a stampa | " " " " " " " " " | | disegno e | | | fototelecinematica | |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Sanitaria | " " " " " " " " " | | | |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Telecomunicazioni | " " " " " " " " " |______|___________________________|_______________________________ | | | | V | Informatica di base | " " " " " " " " " |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Funzioni amm.ve interm. | Impiegato amm.vo concetto, | | | Ragioniere Maestro scuola | | | materna, Assistente sociale, | | | Assistente visitatrice, | | | Educatore asilo nido, | | | Stenografo rendicontista, | | | Educatore professionale |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni Metalmeccaniche | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni Elettriche | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni Elettroniche | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni El.Meccaniche | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni ottiche | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav. Mater. non metallici | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni Idrauliche | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Sanitaria | Terapista, Educatore | | | handicappati |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni alimentari | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Fototelecinematografica | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Telecomunicazioni | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Informatica di base | Programmatore CM e CE |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Nautica di base | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Lav.ni stampa e disegno | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VI | Agropecuaria | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Funzioni amm.ve interm. | Laureati amm.vi responsabili | | | unità operativa, Ragioniere | | | economo |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Funzioni culturali | Bibliotecario laureato |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Ingegneria | Laureati tecnici (secondo | | | qualifiche professionali) | | Architettura | | | | | | Cartografia | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Geologia | " " " " " " | | | | | Biologia | | | | | | Ecologia | |______|___________________________|_______________________________ ___________________________________________________________________ | | | | | AREE DI PROFILI | PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Chimica | Laureati tecnici (secondo | | | qualifiche professionali) | | Fisica | | | | | | Matematica | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Medicina | Terapista coordinatore | | | Laureati tecnici (secondo | | Farmacia | qualifiche professionali) | | | | | Veterinaria | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Funzioni psico-socio | Assistente sociale | | educative | coordinatore, Docente laureato,| | | | Educatore laureato |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Informatica | Analista programmatore CM e CE |______|___________________________|_______________________________ | | | | VII | Nautica di Comando | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Funzioni giurid. amm.ve | Apicali enti tipo 3, | | | Procuratore Legale |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Funzioni culturali | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Ingegneria | Ingegnere | | | | | Architettura | Architetto | | | | | Cartografia | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Geologia | Laureati tecnici (secondo | | | qualifiche professionali) | | Biologia | | | | | | Cartografia | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Chimica | " " " " " | | | | | Fisica | | | | | | Matematica | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Medicina | Medico | | | | | Farmacia | Farmacista | | | | | Veterinaria | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Funzioni psico-socio | | | educative | |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Informatica | Analista di sistema |______|___________________________|_______________________________ | | | | VIII | Nautica di Comando | |______|___________________________|_______________________________ | | | | IX | Funzioni giurid. amm.ve | |______|___________________________|_______________________________ | | | | IX | Funzioni culturali | |______|___________________________|_______________________________ | | | | IX | Ingegneria | | | | | | Architettura | | | | | | Cartografia | |______|___________________________|_______________________________ | | | | IX | Geologia | | | | | | Biologia | | | | | | Ecologia | |______|___________________________|_______________________________ | | | | IX | Chimica | | | | | | Fisica | | | | | | Matematica | |______|___________________________|_______________________________
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 recante
delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale:
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi,
diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo
della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell'efficienza e della produttività, nonchè alla sua
riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al
perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli
articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo
1983, n. 93 (9), siano ricondotti sotto la disciplina del diritto
civile e siano regolati mediante contratti individuali e
collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad
assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in
vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al
presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del
lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti
sindacali e della contrattazione compatibili con le norme
costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza
negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria,
mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità
giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed operante in
conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio
dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo,
corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri
finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà
pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non
superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano
sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà
pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il
controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina
di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti
il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le
disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal
terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e
comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui
alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale
resta subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con
legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi
dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le
seguenti materie:
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza
complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono
definite previa informazione alle organizzazioni sindacali
interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità
tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità
di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori
a quelli prescritti dai contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi
ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al
personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti
generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere
diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso;
prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più
elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professinali; prevedere una disciplina uniforme per i
procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo
livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione
di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità
didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di
direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti -
nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle
direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri
di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la
gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interessere
dell'attività degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di
valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero
attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilità, anche temporanea dei dirigenti, nonchè la
rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso
di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della
gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica
amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in
relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali
assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali
accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i
criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei
dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli
uffici individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale
dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;
la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative
attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la
dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione
sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa
globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali,
per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente;
prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre
amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva
per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la
revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato,
adeguando altresì la composizione degli organi di controllo
anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio
del controllo stesso;
i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento
degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonchè
sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti
predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio,
prevedendo negli accordi contrattali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto,
ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere
che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale
dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro
pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace
perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni
giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico
impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro
del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del
tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di
mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione
definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea
assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle
mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che
comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori
l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle
mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono
automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici
accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici
dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare
direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a
quella collettiva ancorchè non generalizzata ma correlata
all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la
determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di
valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente
pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici
fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva
ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione
impropria dei trattamenti economici accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della
pubblica amministrazione possa essere conferito in casi
rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che
l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno
conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione
incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amminstrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo
scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle
prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico,
prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la
gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che
contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata
nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un
apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi
dovranno essere determinati tenendo conto della diversa
dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni,
della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i
permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione
delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione
alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della
normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali
interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche
forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali; inoltre, prevedere, secondo i tempi definiti
dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e
permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati
relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni
debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una
funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla
relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art.
16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del
personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le
amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove
assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie
protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante
organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura
dei posti vacanti mediante mobilità volontaria ancorchè
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad
impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di
permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi,
stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva
permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi
presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i
trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di
cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a
mobilità d'ufficio e,
qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi
dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali,
la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112
del codice civile si applica anche nel caso di transito dei
dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o
consortili a società private per effetto di norme di legge, di
regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società
le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di
accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego
presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni,
degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei
profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei
concorsi, nonchè delle modalità di accesso alle graduatorie di
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la
possibilità, in determinati casi, di provvedere
attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati
mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di
sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle
sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della
legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato,
delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie
stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e
delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle
rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il
personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per
lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di
qualifica funzionale immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
suprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e
classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per
ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del
predetto personale docente soprannumerario è consentito purchè
in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove
richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio
del personale docente in soprannumero e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che
presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni
organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di
corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi
valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei
titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una
maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola
in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione
scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali
l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di
cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento
dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e
quelli riservati alle immissione in ruolo nel senso di rendere
disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano
dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli
istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al
raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a
modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e
integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico
1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata
legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla
progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una
nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del
personale della scuola per garantirne l'impiego, che attraverso
forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini
di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale
nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unità;
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano
destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per diverse
attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
e successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali
solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e
disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad
altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la
limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del
personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali
dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a
novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano
servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per
lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina
del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di
costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al
fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle
procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento
delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile
delle sedi di esame, nonchè un più frequente ricorso alla
scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente
e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti
delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per
l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei
citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di
spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la
sostituzione del personale esonerato dal servizio di
insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina
del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative
procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla
previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e,
per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli
titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della
spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del
sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva
fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del
pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei
diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la
durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità
di servizio e del trattamento di quiscenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione
delle amministrazioni pubbliche e della più razionale
utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere
alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei
mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi
standard qualitativi e dei controlli di efficenza e di efficacia;
procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire
ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione, degli investimenti in materia di
automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei
sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili
dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
- Si riporta il testo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 29/1993
(Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546:
"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilità).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10,
nonchè, per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le
amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in
disponibilità
e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità
d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e
d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i
nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto
dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.
2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al
personale in esubero;
c) traferimento d'ufficio di personale in esubero a posto
vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'epletamento
delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di
particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche
che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20,
comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di
specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno
disciplinati tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte
le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi
centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito
dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle
esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale
con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento
di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari
caratteristihe del personale dell'università e degli enti
pubblici di ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole
amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente
nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione
dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.
5. Per quanto espressamente previsto dal presente capo ed in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di mobilità.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale
assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e
d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991,
n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale
assoggettato a mobilità è disciplinato dall'art. 6 della legge
29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli
enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68.
8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata,
ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e
di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra
amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il
consenso dei singoli lavoratori interessati".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il D.P.C.M. 27 maggio 1994 reca "Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali
on.le prof. Giuliano Urbani".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 52, della legge n.
537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:
"52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con
proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del
tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in
relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
- Si riportano i testi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma
4 del già citato D.Lgs. n. 29/1993:
"Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), comma 2. -
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
"Art. 2 (Fonti), comma 4. - In deroga ai commi 2 e 3
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di
segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i
dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e
quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge
8 marzo 1985, n. 72, nonchè i dipendenti degli enti che svolgono
la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre
1990, n. 287".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della già citata
legge n. 537/1993: "8. Fino al 31 dicembre 1996 le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere,
previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti
resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono,
altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un
ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il
relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio
1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23
dicembre 1992, n. 498".
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 7, del già citato
D.Lgs. n. 29/1993: "7. I contratti collettivi nazionali di
comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la
parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
nell'ambito del comparto".
Nota all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 45, comma 7, del già citato D.Lgs.
n. 29/1993, vedi in nota all'art. 2.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e 8, del D.Lgs. n.
35/1993, recante riordino della normativa in materia di
utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
"7. Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni
successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni
sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono
tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e
quella territoriale, nonchè per il superamento dell'attuale
ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori
provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo
che queste ultime siano effettuate sui posti residui che
rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle
operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale
in ciascun anno scolastico.
8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati
l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i
criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonchè i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di
cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di
sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di
specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente
articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del D.L. n. 8/1993,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica:
"Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio
1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale
delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad
eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilità
volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non
versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai
sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli enti locali di cui
al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono
assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale
l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le
procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel
predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 18, della legge n.
537/1993, già citata: "18. Trascorsi sessanta giorni
dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita
l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a
profili professionali la cui dotazione non superi l'unità".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del già citato D.Lgs. n.
29/1993:
"Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati
metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17
del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo
art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale
redistribuzioni del personale degli organi decentrati delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di
personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le
amministrazioni interessate.
2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale
predispongono progetti per una razionale redistribuzione del
personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello
Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei
rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi
trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano locale presso amministrazioni
interessate.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono
adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai
commi 1 e 2.
4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono
invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti
locali interessati."
Nota all'art. 20:
- Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della già citata
legge n. 537/1993, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 21:
- Per il riferimento all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993,
vedi in nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 3,
comma 52, della già citata legge n. 537/1993, vedi nota all'art.
1.
Nota all'art. 22:
- Per il riferimento all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993
vedi in nota alle premesse.