D. P. C. M. 16 settembre 1994, n. 716.
Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il procedimento per l'attuazione della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, lo schema di regolamento deve essere emanato previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 dello stesso decreto, nonchè - per quanto riguarda la mobilità fra le regioni - sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di regolamento è stato inviato, ai sensi dell'art. 10 citato, alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONF.S.A.L., CONFEDIR, R.D.B/CUB, e che a seguito di richiesta delle confederazioni CGIL, CILS, UIL si è proceduto ad un incontro per l'esame, in data 21 aprile 1994;
Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di regolamento è stato inviato, ai sensi dell'art. 35 citato, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la lettera prot. n. 1189/94 in data 1 luglio 1994 con la quale il direttore della segreteria della suddetta Conferenza ha trasmesso il parere espresso da tale organismo nella seduta del 29 giugno 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e termini per l'attuazione, tra amministrazioni diverse:
a) della mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dei trasferimenti volontari, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con esclusione di quello indicato nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nonchè del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale del comparto scuola, salvo, per quest'ultimo, quanto previsto nell'art. 7, comma 2. La mobilità del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca si attua secondo la norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il personale delle strutture sanitarie dispone l'art. 22;
b) della mobilità dei dipendenti risultanti in esubero a seguito di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle gestioni commissariali governative, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali.
2. Ai fini del presente regolamento, per "decreto" si intende il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per "Dipartimento" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per "amministrazioni" si intendono le pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 2.
Ricognizione dei posti disponibili

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento i posti disponibili, compresi tutti quelli per cessazione, distinti per qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio. I posti disponibili sono quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche, in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data, tenuto conto del personale eventualmente assegnato in base agli accordi di mobilità stipulati tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali.
2. In deroga al comma 1, le amministrazioni soggette al blocco del turn-over ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comunicano sino al 15 gennaio 1997 il solo cinque per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni.
3. Gli enti locali che non versano in situazioni strutturalmente deficitarie effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 solo per i posti disponibili di cui intendono assicurare la copertura.
4. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto.
5. Sino al 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione attua la mobilità interna e i trasferimenti volontari del proprio personale secondo le procedure ordinarie. Le procedure per la copertura di posti disponibili avviate e non concluse alla data del 31 dicembre di ogni anno perdono efficacia. Nessuna procedura può essere avviata per i posti disponibili alla stessa data da comunicarsi ai sensi del comma 1.

Art. 3.
Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilità
e dei dipendenti in esubero

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento l'elenco nominativo con qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio, dei dipendenti che risultano collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le amministrazioni e aziende autonome nonchè gli enti pubblici economici trasformati in società di diritto privato effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'Ente ferrovie dello Stato, le gestioni commissariali governative, le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti risultanti in esubero, a seguito di ristrutturazioni, al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Non rientrano nella comunicazione di cui al comma 1 i dipendenti collocati in disponibilità e già trasferiti a posto disponibile della stessa amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto.

Art. 4.
Regioni, mobilità infraregionale e mobilità a livello
nazionale

1. Ciascuna regione disciplina la mobilità in ambito regionale del proprio personale, nonchè del personale dei relativi enti strumentali e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in armonia con i principi stabiliti dal presente regolamento e prevedendo i criteri di raccordo con le intese intervenute ai sensi del comma 2.
2. Le regioni che, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, decidono di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 nel termine ivi indicato, aderiscono con tale adempimento alla mobilità di livello nazionale. Il contenuto delle predette comunicazioni è definito, su iniziativa delle regioni interessate, mediante preventive intese stipulate con il Dipartimento.

Art. 5.
Bando di mobilità

1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei posti disponibili presso le varie amministrazioni di cui all'art. 1.

Art. 6.
Procedure per l'assegnazione dei posti disponibili e
successione delle stesse

1. I posti disponibili sono assegnati con le procedure e secondo l'ordine che segue:
a) mediante mobilità volontaria;
b) mediante mobilità d'ufficio.

Art. 7.
Mobilità volontaria

1. Possono presentare domanda individuale di mobilità, relativamente ai posti disponibili pubblicati nel bando di cui all'art. 5:
a) i dipendenti delle amministrazioni collocati in disponibilità;
b) i dipendenti delle stesse amministrazioni non collocati in disponibilità;
c) i dipendenti risultanti in esubero di cui all'art. 1, lettera
b) del presente regolamento.
2. I dipendenti del comparto scuola possono presentare domanda individuale di mobilità, per essere trasferiti presso amministrazioni diverse, sino all'attuazione degli accordi di cui all'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 8, del suddetto decreto legislativo possono prevedere l'opzione tra la mobilità disciplinata dal presente regolamento e quella di cui allo stesso decreto legislativo.

Art. 8.
Modalità di presentazione della domanda

1. Ciascun dipendente può presentare una sola domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di mobilità. Se sono presentate più domande le stesse sono tutte inammissibili.
2. La domanda è inviata dal dipendente alle amministrazioni scelte e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza e al Dipartimento.

Art. 9.
Requisiti della domanda

1. La domanda contiene le seguenti indicazioni:
a) i dati anagrafici;
b) la qualifica o categoria e il profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni;
c) l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre posti scelti tra quelli disponibili presso altre amministrazioni, corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni;
d) il titolo di studio;
e) l'anzianità nellaP9ualifica funzionale;
f) il carico familiare;
g) la data del collocamento in disponibilità;
h) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre domande per il medesimo bando.
2. Se la domanda è diretta ad amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia, sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla normativa vigente.

Art. 10.
Criteri di priorità per la mobilità volontaria

1. Ciascuna amministrazione, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compila due graduatorie: la prima per i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero di cui alle lettere a) e c) dell'art. 7; la seconda per i dipendenti non collocati in disponibilità di cui alla lettera b) dello stesso art. 7.
2. La prima graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;
b) maggiore incidenza dei carichi di famiglia;
c) età anagrafica.
3. La seconda graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità:
a) corrispondenza tra profilo professionale relativo al posto disponibile e titolo di studio del dipendente;
b) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;
c) maggiore incidenza dei carichi di famiglia.
4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente applicati secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A partià di punteggio il posto è assegnato al dipendente di età anagrafica più elevata.
5. Le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia inseriscono nelle graduatorie, formate secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B, solo i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8.
6. I posti disponibili sono assegnati ai componenti della prima graduatoria e, in caso di ulteriore capienza, a quelli della seconda.
7. Le graduatorie sono comunicate, per informazione, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto.

Art. 11.
Adempimenti connessi alle graduatorie

1. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie, ogni amministrazione comunica a ciascun interessato, con telegramma, l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento.
2. Il dipendente ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultima comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.
3. Non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'ultima accettazione o dall'inutile decorso del termine per la stessa, ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento:
a) l'elenco dei posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati per effetto di trasferimenti volontari;
b) l'elenco dei posti impegnati;
c) l'elenco nominativo dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria;
d) l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno rifiutato, che non hanno risposto, che hanno risposto con ritardo.
4. La trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, lettera c), produce gli effetti previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 12.
Attuazione dei trasferimenti disposti con la
mobilità volontaria e con gli accordi di mobilità

1. Per i posti assegnati con la procedura della mobilità
volontaria, il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2.
2. Per i posti assegnati con le procedure degli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, il trasferimento è disposto con il provvedimento di cui al comma 1. Le amministrazioni che hanno stipulato accordi di mobilità con le organizzazioni sindacali, entro cinque giorni, comunicano al Dipartimento l'elenco dei dipendenti che hanno accettato il trasferimento sulla base degli accordi.
3. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorre dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 13.
Aggiornamento del bando

1. Non oltre trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 11, il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'aggiornamento del bando relativamente ai posti disponibili che residuano dopo le suddette comunicazioni, nonchè dell'elenco dei dipendenti collocati in disponibilità e in esubero soggetti alla mobilità d'ufficio ai sensi dell'art. 14.

Art. 14.
Mobilità d'ufficio

1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero, elencati nelle comunicazioni di cui all'art. 3, se non hanno fatto domanda di mobilità, se hanno rifiutato tutti i posti scelti nella domanda, se per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in graduatoria.
2. I posti disponibili per la mobilità d'ufficio sono quelli del bando aggiornato ai sensi dell'art. 13. Essi sono assegnati dal Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 16.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, la mobilità d'ufficio del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, si effettua esclusivamente nell'ambito rispettivamente delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Art. 15.
Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati
provinciali e dei comitati metropolitani

1. I comitati provinciali e i comitati metropolitani, ai sensi dell'art. 33 del decreto, possono presentare al Dipartimento proposte per la razionale redistribuzione del personale indicando i trasferimenti necessari per attuare la mobilità d'ufficio, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13.

Art. 16.
Criteri di priorità per i trasferimenti d'ufficio

1. La graduatoria dei trasferimenti d'ufficio è formata secondo i criteri di priorità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 10. A parità di punteggio il posto è assegnato ai dipendenti collocati in disponibilità e in esubero che non si sono utilmente collocati in graduatoria per nessuno dei posti scelti.
2. I posti disponibili, corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni, sono assegnati, rispetto alla sede dell'amministrazione di appartenenza, prioritariamente nell'ambito della provincia, poi della regione, quindi delle regioni limitrofe, infine di tutte le altre regioni.

Art. 17.
Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità d'ufficio

1. Il trasferimento d'ufficio è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13 e non prima del decorso del termine per la presentazione delle eventuali proposte di cui all'art. 15.

Art. 18.
Inserimento nei ruoli

1. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova amministrazione conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

Art. 19.
Raccordo con i nuovi accessi

1. Ove norme di legge non dispongano diversamente, le amministrazioni procedono alle assunzioni, nei limiti e secondo le modalità della normativa vigente, dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento.

Art. 20.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini di cui agli articoli 2 e 3 sono così differiti: quello del 31 dicembre dell'anno precedente, al 28 febbraio 1995; quello del 15 gennaio al 15 marzo 1995. Il termine di cui all'art. 5 è differito al 30 aprile 1995.
2. Per consentire la mobilità del personale nelle more dell'emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è applicabile sino al 28 febbraio 1995.
3. L'accorpamento dei profili professionali per aree omogenee di funzioni, ai fini delle comunicazioni richieste dal presente regolamento nonchè dal decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato secondo l'allegato prospetto C sino alla disciplina della materia nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 21.
Norma di rinvio

1. Gli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali sono stipulati ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto.
2. I predetti accordi riguardano i dipendenti da collocare in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. I posti disponibili da assegnare con le procedure del presente regolamento sono al netto dei posti impegnati con gli accordi di mobilità.

Art. 22.
Mobilità fra strutture del Servizio sanitario
nazionale e servizi centrali periferici del Ministero
della sanità e di altre pubbliche amministrazioni

1. Per la disciplina della mobilità fra le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità e con le altre pubbliche amministrazioni si provvede con autonomo regolamento in attuazione del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Roma, 16 settembre 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica URBANI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 59

TABELLA A
Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del presente regolamento Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri:

CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITà     PUNTEGGIO

DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA

FUNZIONALE

Dipendente con anzianità di           3

servizio superiore o uguale

a 20 anni

Dipendente con anzianità di           3  meno il risultato della

servizio inferiore a 20 anni              moltiplicazione di 0,15
per

                                          la differenza tra 20 e il

                                          numero di anni di

                                          anzianità di servizio

                                          maturata nella qualifica

                                          funzionale

Nota

L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è
avvenuto l'inquadramento nella qualifica.


CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA      PUNTEGGIO

DEI CARICHI DI FAMIGLIA

Dipendente con 5 persone e             4

più a carico ai fini

fiscali

Dipendente con 4 persone a             3

carico ai fini fiscali

Dipendente con 3 persone a             2,5

carico ai fini fiscali

Dipendente con 2 persone a             2

carico ai fini fiscali

Dipendente con 1 persona a             1,5

carico ai fini fiscali

Dipendente con nessuna persona         0

a carico ai fini fiscali

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare,
il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto
nelle seguenti due.

L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini
fiscali.



CRITERIO DELL'ETà ANAGRAFICA          PUNTEGGIO

Dipendente con età inferiore          0

ai 25 anni

Dipendente con età superiore o        1 più il risultato della

uguale ai 25 anni e inferiore o          moltiplicazione di 0,1 per

uguale ai 35 anni                        la differenza tra l'età

                                         del

                                         dipendente e l'età di 25

                                         anni

Dipendente con età superiore          3

ai 35 anni e inferiore ai 50

anni

Dipendente con età superiore o        2 meno il risultato della

uguale ai 50 anni e inferiore o          moltiplicazione di 0,1 per

uguale ai 60 anni                        la differenza tra l'età di

                                         60 anni e l'età del

                                         dipendente

Dipendente con età superiore ai       0

60 anni



TABELLA B

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie 

di cui all'art. 10, commi 4 e 5 del presente regolamento.

Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in 

relazione ai seguenti criteri:



CRITERIO DELLA CORRISPONDENZA TRA      PUNTEGGIO

PROFILO PROFESSIONALE RELATIVO AL

POSTO DISPONIBILE E TITOLO DI

STUDIO DEL DIPENDENTE

Esistenza della corrispondenza         3

Non esistenza della corrispondenza     0



CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITà     PUNTEGGIO

DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA

FUNZIONALE

Dipendente con anzianità di           3

servizio superiore o uguale

a 20 anni

Dipendente con anzianità di           3 meno il risultato della

servizio                                 moltiplicazione di 0,15 per

                                         la differenza tra 20 e il

                                         numero di anni di

                                         anzianità di servizio

                                         maturata nella qualifica

                                         funzionale

Nota

L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è
avvenuto l'inquadramento nella qualifica.



CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA      PUNTEGGIO

DEI CARICHI DI FAMIGLIA

Dipendente con 5 persone e             4

più a carico ai fini

fiscali

Dipendente con 4 persone a             3

carico ai fini fiscali

Dipendente con 3 persone a             2,5

carico ai fini fiscali

Dipendente con 2 persone a             2

carico ai fini fiscali

Dipendente con 1 persona a             1,5

carico ai fini fiscali

Dipendente con nessuna persona         0

a carico ai fini fiscali

Se  il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare,
il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto
nelle seguenti due.

L'esistenza  del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a
fini fiscali.



PROSPETTO C 3

Elenco delle aree omogenee dei profili professionali 

per il comparto ministeri Enti Locali

__________________________________________________________________

|      |                           |

|      | AREE DI PROFILI           |   PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|      |                           |

|    I | Lavorazioni di base       | Addetto pulizie

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   II | Lavorazioni di base       | Commesso, Portiere, Usciere,

|      |                           | Custode

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  III | Lavorazioni di base       | Operaio N.U., operaio

|      |                           | qualificato, affissatore,

|      |                           | interratore, necroforo,

|      |                           | operatore socio assistenziale,

|      |                           | centalinista

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  III | Servizi amm.vi ausiliari  | Autista, biblioteca, Bidello

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  III | Automezzi                 | Autista

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Servizi amm.vi di base    | Applicato, Messo notificatore

|      |                           | Perforatore C.M. e CE

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Telecomunicazioni         |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lav.ni Metalmeccaniche    | Oper. spec. (secondo qualif.

|      |                           | mestiere)

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lav.ni Idrauliche         |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lav.ni Elettriche         |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lav.ni Elettroniche       |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lav.ni El.Meccaniche      |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lav. Mater. non metallici |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Agropecuaria              |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Automezzi                 |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Nautica di base           |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lavorazioni ottiche       |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lavorazioni a stampa      |   "     "       "         "

|      | disegno e fototele        |   "

|      | cinematografia            |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Lav.ni alimentari         |   "     "       "         "

|      |                           |   "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IV | Sanitaria                 | Infermiere generico,

|      |                           | Puericultrice

|      |                           | Addetto assistenza domiciliare

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Servizi amm.vi di base    | Vigile urbano

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lav.ni Metalmeccaniche    | Oper. spec. con resp.tà|

|      |                           | indirizzo

|      |   "           "           | (secondo qual. di mestiere)|

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Automezzi                 |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lav.ni Idrauliche         |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lav.ni Elettriche         |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lav.ni Elettroniche       |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lav.ni El.Meccaniche      |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lav. Mater. non metallici | Agente tecn. (secondo qualif.

|      |                           | di mestiere)

|______|___________________________|_______________________________

|___________________________________________________________________

|      |                           |

|      | AREE DI PROFILI           |   PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Agropecuaria              | Vigile ittico, venatorio,

|      |                           | faunistico silvopastorale

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lav.ni alimentari         | Capo cuoco

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Nautica di base           |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lavorazioni ottiche       | Oper. spec. con resp.tà|

|      |                           | (secondo qual. di mestiere)|

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Lavorazioni a stampa      |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|      | disegno e                 |

|      | fototelecinematica        |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Sanitaria                 |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|      |                           |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Telecomunicazioni         |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|    V | Informatica di base       |   "   "   "  "  "  "  "   "  "

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Funzioni amm.ve interm.   | Impiegato amm.vo concetto,

|      |                           | Ragioniere Maestro scuola

|      |                           | materna, Assistente sociale,

|      |                           | Assistente visitatrice,

|      |                           | Educatore asilo nido,

|      |                           | Stenografo rendicontista,

|      |                           | Educatore professionale

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni Metalmeccaniche    |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni Elettriche         |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni Elettroniche       |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni El.Meccaniche      |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni ottiche            |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav. Mater. non metallici |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni Idrauliche         |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Sanitaria                 | Terapista, Educatore

|      |                           | handicappati

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni alimentari         |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Fototelecinematografica   |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Telecomunicazioni         |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Informatica di base       | Programmatore CM e CE

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Nautica di base           |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Lav.ni stampa e disegno   |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   VI | Agropecuaria              |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Funzioni amm.ve interm.   | Laureati amm.vi responsabili

|      |                           | unità operativa, Ragioniere

|      |                           | economo

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Funzioni culturali        | Bibliotecario laureato

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Ingegneria                | Laureati tecnici (secondo

|      |                           | qualifiche professionali)

|      | Architettura              |

|      |                           |

|      | Cartografia               |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Geologia                  |  "     "     "     "    "    "

|      |                           |

|      | Biologia                  |

|      |                           |

|      | Ecologia                  |

|______|___________________________|_______________________________

 ___________________________________________________________________

|      |                           |

|      | AREE DI PROFILI           |   PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Chimica                   | Laureati tecnici (secondo

|      |                           | qualifiche professionali)

|      | Fisica                    |

|      |                           |

|      | Matematica                |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Medicina                  | Terapista coordinatore

|      |                           | Laureati tecnici (secondo

|      | Farmacia                  | qualifiche professionali)

|      |                           |

|      | Veterinaria               |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Funzioni psico-socio      | Assistente sociale

|      | educative                 | coordinatore, Docente laureato,|

|      |                           | Educatore laureato

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Informatica               | Analista programmatore CM e CE

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|  VII | Nautica di Comando        |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Funzioni giurid. amm.ve   | Apicali enti tipo 3,

|      |                           | Procuratore Legale

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Funzioni culturali        |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Ingegneria                | Ingegnere

|      |                           |

|      | Architettura              | Architetto

|      |                           |

|      | Cartografia               |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Geologia                  | Laureati tecnici (secondo

|      |                           | qualifiche professionali)

|      | Biologia                  |

|      |                           |

|      | Cartografia               |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Chimica                   |  "      "        "    "  "

|      |                           |

|      | Fisica                    |

|      |                           |

|      | Matematica                |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Medicina                  | Medico

|      |                           |

|      | Farmacia                  | Farmacista

|      |                           |

|      | Veterinaria               |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Funzioni psico-socio      |

|      | educative                 |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Informatica               | Analista di sistema

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

| VIII | Nautica di Comando        |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IX | Funzioni giurid. amm.ve   |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IX | Funzioni culturali        |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IX | Ingegneria                |

|      |                           |

|      | Architettura              |

|      |                           |

|      | Cartografia               |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IX | Geologia                  |

|      |                           |

|      | Biologia                  |

|      |                           |

|      | Ecologia                  |

|______|___________________________|_______________________________

|      |                           |

|   IX | Chimica                   |

|      |                           |

|      | Fisica                    |

|      |                           |

|      | Matematica                |

|______|___________________________|_______________________________

N O T E
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 recante delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonchè alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (9), siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professinali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interessere dell'attività degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilità, anche temporanea dei dirigenti, nonchè la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;
i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonchè sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorchè non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amminstrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre, prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria ancorchè realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonchè delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente suprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purchè in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissione in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, che attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonchè un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiscenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficenza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione, degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
- Si riporta il testo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilità).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, nonchè, per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.
2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;
c) traferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'epletamento delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristihe del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.
5. Per quanto espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il D.P.C.M. 27 maggio 1994 reca "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali on.le prof. Giuliano Urbani".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 52, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: "52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
- Si riportano i testi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 4 del già citato D.Lgs. n. 29/1993:
"Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), comma 2. - Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
"Art. 2 (Fonti), comma 4. - In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonchè i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della già citata legge n. 537/1993: "8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 7, del già citato D.Lgs. n. 29/1993: "7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto".
Nota all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 45, comma 7, del già citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota all'art. 2.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 35/1993, recante riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
"7. Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonchè per il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonchè i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del D.L. n. 8/1993, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica:
"Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilità volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 18, della legge n. 537/1993, già citata: "18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del già citato D.Lgs. n. 29/1993:
"Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzioni del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate.
2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2.
4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati."
Nota all'art. 20:
- Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della già citata legge n. 537/1993, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 21:
- Per il riferimento all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della già citata legge n. 537/1993, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 22:
- Per il riferimento all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.