D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (1).
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle
associazioni di volontariato nelle attività di protezione
civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 4,
comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.
363;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente
istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione
civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente
l'attuazione del citato art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile;
Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto
dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di
spesa e di riordino degli organi collegiali;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze
generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana
il seguente regolamento:
ART. 1.
Iscrizione delle associazioni di volontariato
nell'elenco del Dipartimento della protezione civile.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono
considerate associazioni di volontariato di protezione civile
quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da
volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini
di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di
previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di
calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché
di formazione nella suddetta materia.
2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene
predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle
associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini
ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio
nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli
obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni
di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 . All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione
civile sentito il prefetto competente per territorio che si
esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità,
affidabilità e capacità operativa delle associazioni,
accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti
penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente regolamento, le associazioni di volontariato di
protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di
cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare
applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo,
deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della protezione civile.
4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali,
possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite
delle associazioni nazionali.
5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle
associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed
utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di
una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente
le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di
volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3
del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente
regolamento.
ART. 2.
Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.
1. Il Dipartimento della protezione civile può concedere, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 18, lettera a), della legge 24
febbraio 1992, n. 225 , contributi finalizzati al potenziamento
delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione
tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1.
2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il
raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali
più elevato rispetto a quello di cui l'associazione dispone.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo
svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra
attività - ivi inclusa quella di formazione - atta a conseguire
un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia
dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività
debbono espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei
piani formativi teorico-pratici indicati dal Dipartimento della
protezione civile che, allo scopo di verificare esigenze e
risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente
regolamento e dalla circolare di cui all'art. 1, comma 5, può
essere disposta in misura non superiore al 50 per cento del
fabbisogno risultante da documentata richiesta.
5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del
presente articolo si tiene conto dell'eventuale concessione di
contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre
amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei
privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le
agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6.
L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non
può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta
dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di
potenziamento delle strutture o di miglioramento della
preparazione tecnica.
6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma
1 del presente articolo è formulata dalle associazioni di
volontariato mediante domanda compilata in conformità al modello
fissato nella circolare di cui al precedente art. 1, comma 5, ed
inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, corredata della
documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonché
nella medesima circolare.
ART. 3.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione
di contributi per il potenziamento delle attrezzature.
1. Per la concessione dei contributi finalizzati al
potenziamento delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a
norma dell'art. 2, devono presentare la domanda in conformità al
modello di cui alla circolare prevista all'art. 1, comma 5, del
presente regolamento, accompagnata da una relazione
tecnico-esplicativa circa le attrezzature da acquisire in
relazione alle possibili o prevedibili modalità operative di
impiego. Qualora il Dipartimento della protezione civile ritenga
che la documentazione sia carente, richiede la necessaria
integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Ai fini della concessione dei contributi in questione è
necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura
e dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente in
merito alla congruità del preventivo di spesa relativo alla
dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il
parere della regione o provincia autonoma competente ai fini
dell'opportuno coordinamento con i programmi di finanziamento
previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati
alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati
dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni
dalla richiesta.
ART. 4.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione
di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica.
1. Per la concessione dei contributi finalizzati al
miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni aventi
titolo a norma dell'art. 2 debbono presentare la domanda in
conformità al modello di cui alla circolare prevista dall'art.
1, comma 5, del presente regolamento, corredata di:
a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle
attività di addestramento od altra attività tendente al
conseguimento di una maggiore efficienza od efficacia delle
attività dell'associazione richiedente;
b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire in relazione alla possibilità di impiego delle
associazioni e alle esigenze del territorio.
2. Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la
documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione
entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
3. Ai fini della concessione dei contributi in questione è
necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura
e di altre pubbliche amministrazioni competenti in relazione alla
tipologia delle attività tendenti al miglioramento della
preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi
di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere
delle regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri
debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione
interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente
regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui
innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.
ART. 5.
Criteri di concessione dei contributi.
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2,
comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere
sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le
quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi
riguardano:
a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove
l'associazione richiedente opera;
b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione
civile nella zona, anche in considerazione del rapporto
costi-benefici dell'intervento per il quale viene richiesto il
contributo;
c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi
concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche
amministrazioni.
3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente
articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo
delegato, esaurita l'istruttoria, delibera sulle richieste di
contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3,
l'amministrazione espleta l'istruttoria delle richieste e
predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base
dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione
viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
suo delegato nei quindici giorni successivi e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
5. Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei
finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione
di volontariato del provvedimento motivato di ammissione parziale
o totale o di esclusione dal contributo stesso.
ART. 6.
Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo.
1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto
dall'art. 5, comma 1, è emesso sulla base del piano di
ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua
dei criteri e delle procedure previsti al precedente art. 5.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre:
a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla
prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura
durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento
della protezione civile per un periodo di tre anni dalla data di
acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo
sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento
dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra
associazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un
suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso originario
sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo
improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal
Dipartimento della protezione civile;
b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione
all'associazione nella persona del presidente pro-tempore;
c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie;
d) le modalità di erogazione del contributo medesimo;
e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine
stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili
all'associazione.
ART. 7.
Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.
1. Il Dipartimento della protezione civile può disporre
accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle
attrezzature in conformità alla documentazione prodotta all'atto
della domanda, nonché il rispetto dell'obbligo di cui all'art.
6, comma 2, lettera a).
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della
protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed
amministrativi del Dipartimento medesimo.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile,
del contributo finanziario accordato;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o
dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi
interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone,
con provvedimento motivato, da comunicare alla competente
prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione
dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata
di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto
quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti
dal Dipartimento della protezione civile, con le medesime
modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di
accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al
miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi
di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti
previsti nei commi 3 e 4.
ART. 8.
Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività
di predisposizione ed attuazione dei piani
di protezione civile - Forme e modalità.
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 14 ed al comma 3
dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , le
associazioni di volontariato di protezione civile, ciascuna nel
proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al
prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I
compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono
individuati nei piani di protezione civile in relazione alla
tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla
tipologia delle attività esplicate dall'associazione.
2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di
protezione civile di cui al comma 1, le associazioni di
volontariato di protezione civile presentano al prefetto ed al
sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia dotato di
strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi
corredate di ogni utile elemento di valutazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione
ed alla attuazione dei piani di protezione civile, le
associazioni di volontariato sono in particolare tenute a
comunicare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo
operativo ed il grado di responsabilità rivestito all'interno
del gruppo medesimo;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento,
delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché
la reperibilità del responsabile;
d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
e) l'ambito territoriale di operatività.
4. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei
piani di protezione civile secondo le istruzioni e con le
modalità previste nei medesimi piani.
ART. 9.
Modalità di intervento delle associazioni di volontariato
nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
1. Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui
all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in
base a esplicita richiesta dell'autorità competente in materia
di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.
2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino
sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza
nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche
autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo
restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e
dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il
coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
ART. 10.
Disciplina relativa all'impiego delle associazioni
di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione,
emergenza e formazione teorico-pratica.
1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato
inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in
attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche
calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile,
o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti
delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al
periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a
consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da
parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste
dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e successivi
decreti ministeriali di attuazione.
2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione
teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento
della protezione civile, sulla base della segnalazione della
competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano
per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino
ad un massimo di trenta giorni nell'anno.
3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al
precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato
l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.
4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed
esercitazioni di protezione civile) vengono programmate
annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla
base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle
associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari
di tali attività ed i calendari-programma delle relative
operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari
partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi
dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente
articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello
svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione civile,
che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due
mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta
al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari
dipendenti da impiegare in attività addestrative o di
simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici
giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o
dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.
5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di
addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le
associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente
una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità
di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese
sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale
relazione, a cura del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata,
corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al
Dipartimento della protezione civile.
6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti
versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza
al Dipartimento della protezione civile per il tramite della
prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente
la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria
o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e
l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di
accreditamento del rimborso richiesto.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art.
11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di
cui al comma 1 del presente articolo, svolte all'estero, purché
preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione
civile.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo
le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri
aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal
Dipartimento della protezione civile.
ART. 11.
Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese
sostenute nelle attività di soccorso, simulazione,
emergenza e formazione teorico-pratica.
1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a
rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile
inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente
regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed
in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di
emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio esistenti e per le attività
preventivamente autorizzate relative a:
a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato
sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da
liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o
secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai
mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle
attività predette.
2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione
giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di
pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1994, n. 259.