DPCM 30 Dicembre 1993, n. 593.
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:
- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a
statuto ordinario;
- dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi
regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione
nazionale (ANIACAP);
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunitàmontane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e
comunitàmontane;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex
IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle universitàagrarie ed associazioni agrarie dipendenti
dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui
dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti
pubblici di cui al comma 1 èstipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n.
29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente
articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Art.11.
Autonome separate aree di contrattazione per il personale con
qualifica di dirigente.
1. Per il personale con qualifica di dirigente, non compreso
nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, i contratti collettivi nazionali sono definiti in autonome
separate aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali
si riferisce al predetto personale dirigente dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di
contrattazione collettiva individuati negli articoli precedenti.
2. Per ciascuna distinta autonoma separata area di contrattazione
collettiva, come definita nel comma 1, i contratti collettivi
nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente di
cui al medesimo comma 1 sono stipulati:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n.
29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della relativa
autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando
un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie
professionali;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.