DPCM 30 Dicembre 1993, n. 593.

Art. 5.
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali.

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:
- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunitàmontane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunitàmontane;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle universitàagrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 èstipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art.11.
Autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente.

1. Per il personale con qualifica di dirigente, non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i contratti collettivi nazionali sono definiti in autonome separate aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali si riferisce al predetto personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva individuati negli articoli precedenti.
2. Per ciascuna distinta autonoma separata area di contrattazione collettiva, come definita nel comma 1, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente di cui al medesimo comma 1 sono stipulati:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della relativa autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.