TESTO COORDINATO
LEGGE 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dalla LEGGE
18 gennaio 1992, n. 16.
Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale.
ART. 15.
1. Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta
regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della
giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale
e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n.
142, amministratore e componente degli organi comunque denominati
delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli
organi esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per
il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per
il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del
testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un
delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per
un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno
dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato
mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un
atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320
(corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del
codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con
sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto
commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con
sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti
indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il
giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in
udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.(1)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in
cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche
se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento
o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero
provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non
definitivo.(1)
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è
di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti,
della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali,
provinciali o comunali.(1)
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato
la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni
stesse.(1)
4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene
dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal
comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle
cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue,
altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure
coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di
procedura penale.(1) (2)
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria
del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano
la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al
commissario del Governo se adottati a carico del presidente della
giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere
regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata
la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare
il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato
l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di
sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere
regionale, il commissario del Governo ne dà immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale,
sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro
dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione.
Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del
Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei
conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la
regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo
sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e
dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata
della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari
all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con
legge regionale.(1) (2)
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva
di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non
passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della
misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con
rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca
devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla
prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla
convalida dell'elezione o alla nomina.(1) (2)
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo
il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza
passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la
riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi
gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il
personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo
dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile
dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e
procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale
appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti
degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è
adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la
competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i
provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali
indicati al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si
applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e
4-sexies.(3)
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti
gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso
provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di
verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse
all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa.
(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater,
4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i
commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n.
16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).
(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 12 gennaio
1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13).
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n.
197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 4-octies,
introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in
cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la
destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n.
19.