Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare
il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento
volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della difesa,
delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
per la funzione pubblica e gli affari regionali e per i beni culturali e
ambientali;
1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione,
le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione
delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio
1994-1996. A tal fine:
a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni
di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa
per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto
1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anti per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al
primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è
ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1995 e 1996;
d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire
250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;
e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno
degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione
presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con
legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente
integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire
60.000 milioni per l'anno 1995.
g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato
per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181.
2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione,
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla
tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili
per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma
di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
E' abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a L. 63.458.000.000
per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi
per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando,
per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a
lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996,
l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per
l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo
comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori
di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni ed integrazioni.
1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli
interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli
effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo
7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno
1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo
9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo
anno.
2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le
somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono
esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti
dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli
istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.
3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione
di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della
difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare
processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività
internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro
del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico,
provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:
a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali
nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse
connessi;
b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle
imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni,
all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività
internazionale.
4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla
data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono
individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal
Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume
impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento
dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale;
dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale
scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi
con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al
relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi
a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a),
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del
comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni
pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento
mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi
dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a
limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e
di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti.
Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75
miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al
presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del
CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo
6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato
gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere
al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli
interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24
dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli
obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione,
di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree despresse.
7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso
la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi
di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico,
le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili
per ciascun programma relative al primo triennio.
8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione
del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con
le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e
gli altri soggetti interessati.
I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti
e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata
legge n. 46 del 1982.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa
di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica
sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione
a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA,
nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze
di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble,
realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio
1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi
annui a decorrere dal 1994 per il primo nonché 5 miliardi per il
1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per
il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa
di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica
della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9
marzo 1987.
12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione
delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992,
n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima
legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.
13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da
queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.
14. Le somme impegante per la concessione dei contributi ai sensi degli
articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni,
e degli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente
o parzialmente non più dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione
delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono
versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministero del Tesoro, ai fondi di cui agli
articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.
1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge
10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già
approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta
legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9
del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione
delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre
1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati,
in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso
di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo
dal 1 gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se
successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del
contributo stesso.
3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro
il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato
al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità
del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale.
Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
121.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni
di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte
del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano
anche l'erogazione di contributi in conto capitale.
5. A decorrere dal 1 luglio 1994 il comitato di gestione della legge n.
517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite
dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese
iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore
a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo
perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante
alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura
inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali
tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive
circoscrizioni territoriali.
7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale
delle società per azioni ed a responsabilità limitata è
effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura
delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali
del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con
decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per
gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo
10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità
integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione,
con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere
dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26
luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1 gennaio
1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.
10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione
dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo
13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo
alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione.
Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità
di pagamento.
11. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni
1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione
di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del commercio con l'estero.
1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo,
le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già
poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge
7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218
del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi,
in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi
per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.
2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio
netto patrimoniale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale
scopo la voce "Ministero del tesoro".
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si
riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione,
hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati
dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili
in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti
di cassa.
2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del
bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In
sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro
del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile
sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia
e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni
interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al
comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in
attuazione di interventi di politica comunitaria.
3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione
trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto
di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie
dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società
stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte
in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo
e non ancora corrisposte alla società.
5. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono
mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti: " 3. Gli enti locali
di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito
di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni
di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono
riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture
di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla
tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria
provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili
dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti,
nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese
in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso
degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque
con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito
di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante
emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed
i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa
qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito,
le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito
di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche
nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati
gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare
le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite
le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare
ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".
2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'articolo
3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi
dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre
1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando
i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate
agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue
sono versate all'erario.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo
26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità
speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative
al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e successive norme di attuazione.
3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di
cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.
1. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n.
233, è così sostituito:
" a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad
un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto,
per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione
straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le
somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi
attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e
riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale
previsto dalla medesima;".
1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, è abrogato.
2. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è
sostituito dal seguente: "I maggiori introiti da pedaggio derivanti
dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto
a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui
al comma precendente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero
denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici
degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979,
n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli
interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di
garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità
che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno
dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti
e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali,
con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1994