1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge
9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più
di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1994, nel corso
del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al
1 febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore
al 1 dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori
dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi
alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità
nell'anno 1994.
Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota
del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per
cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché
quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993,
sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1 marzo
1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1 settembre
1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995
e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia
sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.
5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994
e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro,
che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità
totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni,
ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al
grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o
potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni
dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità
delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche
di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai
posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla
stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o
autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici
in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste
di collocamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'articolo
4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per
cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio
1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura
dello Stato, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma
5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura
dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure
di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono,
altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore
10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.
Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo
9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali
ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi
non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti
indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura
dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti
ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate
annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto
conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma,
della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31
dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie
degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano
agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il
dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio,
evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente
i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a
carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i
criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. Le disposizioni dei
commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano, altresì,
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si
trovino in condizione di squilibrio finanziario.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano
anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui
all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n.
730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso
presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello
di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario
1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del predetto
decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà
in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma
6 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 47 a 52.
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano
attività di assistenza a favore di anziani e disabili.
Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto
agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo,
alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione della giustizia
si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università
e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito
dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'articolo
8, commi da 1 a 8.
17. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità,
è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti
relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18 si applicano,
ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli
dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla
qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo
assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve
le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo
42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie
di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo
ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.
Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità
e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente.
Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data
della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con
esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto
scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente,
approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità
anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento
di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e
dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che,
per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione
dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono
stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno
essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di
assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro
autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica
al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale
militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia
e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio
1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la
formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva
e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto
ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari
e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni
di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata
e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994
di lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale
dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione
di sede.
27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo
per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco
di un anno.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi
da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari
a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei
propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché
dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando
o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio
al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché
la permanenza di tali motivi.
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero
del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti
che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione
di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le
quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal
Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del tesoro.
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi
sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata
in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del
50 per cento. E' vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o
orari.
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio
1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano
il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti
all'erogazione delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo
23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del
personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura
sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia,
che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo
7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal
seguente: "In ogni caso il congedo straordinario non può superare
complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni".
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento
del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.
39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario
spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo,
escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale
e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente,
spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità
per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario".
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per
i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria,
appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto
del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni,
o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello
stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità
nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali
ricorrenti.
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le
pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano
rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario
per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e
degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo
si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne
il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la
loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio
all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico
complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato
alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate,
con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia,
al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e
del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti
da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi
e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità
europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per
il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a
svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche
indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;
d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica
sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti,
saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia
per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze
sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni
e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in
conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle
amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione
in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome
e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro,
con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.
48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri
di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità.
Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità,
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato,
ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità
non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde
mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il
nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale,
e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per
una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto
a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi
fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori
dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici
che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo
di collocamento in disponibilità.
49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie
protette assunte in base alle vigenti norme.
50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento
di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi
assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere
superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel
profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile
1991, n. 125.
51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito
ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie
procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in
disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso
altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento
da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione
di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere
dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato
a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici
concorsi.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio
decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a
51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli
articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta
nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica
relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno
1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto
dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono
soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso
che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione
dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986 e al 1 gennaio 1987, ferma restando
la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli
anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento,
conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente
comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione
di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa,
la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando
esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato
o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo
4 della legge 6 agosto 1984, n.
425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto
comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale
non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo
4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della
legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì
consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori
anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e
dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio
o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione
è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile
e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione
pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella
nuova posizione.
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità
fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione,
salvo che per la parte eventualmente eccedente.
59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51,
si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente
previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate
dalle norme stesse.
61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso
che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti
alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione
stessa.
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque
vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per
l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità
di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione.
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando,
di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità,
compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici
accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale
dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano
servizio.
64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali
passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della
stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale
interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio
1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo
10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato,
se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento
di quiescenza.
65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme
di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari
congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa,
nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri,
nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle
carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per
cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento.
La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è
elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi
sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo
contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni,
che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti
della propria capacità di spesa.