Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (2), in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (3).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
ART. 1. Enti privatizzati.
1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo
sono trasformati, a decorrere dal 1deg. gennaio 1995, in associazioni o in
fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi,
adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a
condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili
pubblici di carattere finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro
e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al
presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei
corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di
trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali
e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e
professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma
restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli
enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con
esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri
sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo
statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3,
comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi
collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi
stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività
istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei
responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità
è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante
l'attività professionale della categoria interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità
nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque
annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le
riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima
applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni
biennio.
ART. 2. Gestione.
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal
presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in
relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio
mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono
sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei
soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art.
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (4).
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali
e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di
cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario
straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio
della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi
tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle
fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo
tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da
parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario
dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma
1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i
poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in
quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si
rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta
gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1,
nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la
procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come
previsto dallo statuto.
ART. 3. Vigilanza.
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1
è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente
competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi
dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la
presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti
atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o
modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa
potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di
previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere
sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione
collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i
Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i
bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella
scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio
preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare
tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i
Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli
organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I
suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro
sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di
ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti
termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente
privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione
previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti. 5. La Corte dei
conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni
obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce
annualmente al Parlamento.
ART. 4. Albo.
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono
attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto
le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i
lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A,
gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale
obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con
facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso
gli istituti di provenienza.
ART. 5. Personale.
1. Entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, il
personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza
nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (5), e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (6), e
successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e
giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di
lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente.
Elenco A
ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi
professionisti. Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio
(ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
(ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie
marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(4) Riportato alla voce Borse di commercio.
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.