D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo
unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del tesoro;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso
- Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione della
commissione esaminatrice - Adempimenti della commissione
esaminatrice.
ART. 1.
Modalità di accesso.
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche
avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli,
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante
lo svolgimento di prove volte all'accertamento della
professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica
o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in
possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente
al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al
titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne
garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di
espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed
a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale,
di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
ART. 2.
Requisiti generali.
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti
generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le
eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i
candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in
caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età
di 40 anni è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie
elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo
stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale
appartenente a tali categorie, il limite massimo non può
superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei
centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite di età per i candidati, già dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per i
sottufficiali dell'Esercito, Marina o Aeronautica cessati
d'autorità o a domanda; per gli ufficiali e sottufficiali e vice
brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio
continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza
e dei Corpi di polizia;
e) il suddetto limite di età dei 45 anni non trova applicazione
per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'articolo 3,
comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di
qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole
amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente
sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito
per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto
per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie
protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, in conformità all'articolo 41 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica
funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3.
Bando di concorso.
1. I concorsi sono indetti con decretodel Presidente del
Consiglio dei Ministri per i concorsi unici o con provvedimento
dell'organo di vertice dell'amministrazione o ente interessato,
che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità
di presentazione delle domande nonché l'avviso per la
determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali
ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle
prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la
votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i
requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per
l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o
a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità
della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al
personale interno, in conformità alle normative vigenti nei
singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a
favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve,
altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n.
125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato
dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione
interessata dispongono in ogni momento, con decreto motivato, la
esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di
ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni
e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi
possono dichiarare di concorrere solo per posti di alcune
amministrazioni.
5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano
indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato
in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili
dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle
preferenze espresse dagli altri vincitori.
Art. 4.
Presentazione delle domande di ammissione.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli
altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene
allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. L'amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
5. La firma da apporre in calce alla domanda deve essere
autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali
di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è
sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano
servizio; per i militari, quello del comandante del reparto
presso il quale prestano servizio.
Art. 5.
Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi
speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non
possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione
dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie
che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto
prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel
seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate,
calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza
computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del
concorso;
2) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di
volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del
10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai
sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato
senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla maggiore età.
Art. 6.
Svolgimento delle prove.
1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - concorsi
ed esami, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver
luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con
decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di
festività religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve
essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla
prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà
affisso nella sede degli esami.
Art. 7.
Concorso per esame.
1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica o
categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali
può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi,
di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i
candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel
bando di concorso e si intende superato con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o
categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova
scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio
verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre
indicate nel bando e si intende superato con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove
scritte per l'accesso ai profili professionali della settima
qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti
a risposta sintetica. Per i profili professionali delle
qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando
di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in
appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo
predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad
accertare la maturità e la professionalità dei candidati con
riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a
svolgere.
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e
della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 8.
Concorso per titoli ed esami.
1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga
mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei
titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove
d'esame.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i
titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi
attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste
dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo
riportato nelle prove d'esame.
Art. 9.
Commissioni esaminatrici.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli
articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici, o con decreto
dell'autorità competente negli altri casi. Questa ne dà
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da
tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione
interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali. Almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è
riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato
decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in
particolare, sono così composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o
qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato o
magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da
un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava
qualifica o categoria;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria:
da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso;
le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente
regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa
ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con
funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto
della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per
titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni,
qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte
superino le 3.000 unità, con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna
delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza
cheabbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del
personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni
di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in
ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del
bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto
per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione.
I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle
ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni, di cui al comma 2, lettera a) del presente
articolo, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami
di lingua straniera e per materie speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si
costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto
da un membro della commissione ovvero da un impiegato
dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore
all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o
categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto
tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di
vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame,
a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.
Art. 10.
Cessazione dall'incarico di componente di commissione
esaminatrice.
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego
si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori
della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma
dell'amministrazione.
Art. 11.
Adempimenti della commissione.
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione,
considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del
procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa
visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità
tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del
codice di procedura civile.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta,
se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando
gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne
è vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati
e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti
della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la
stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello
nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro
identità personale, li fa collocare in modo che non possano
comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della
chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel
primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da
svolgere.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi
dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di
concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione.
L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata
collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o
ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per
conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 12.
Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione,
stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente
prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i
quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di
esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi
secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità
delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma
sono formalizzati in appositi atti.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della
valutazione dei titoli, che deve in ogni caso precedere le prove
scritte, deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove di esami.
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, con le modalità ivi previste.
Art. 13.
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle
prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed
autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso,
ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui
risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i
candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La
mancata esclusione all'atto della prova non preclude che
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove
medesime.
Art. 14.
Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine
delle prove scritte.
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di
esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta
staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi
sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli
nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed
il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta
piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al presidente della commissione o del
comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della
commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci,
appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso
il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa,
la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta
contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da
apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti
allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e
comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione
delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver
staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è
effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di
vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della
commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è
data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima
prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero
non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle
anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori
relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e
del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi
diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi
verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di
vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il
tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della
commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle
prove scritte.
Art. 15.
Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione
delle graduatorie.
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese
dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli
lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale
sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del
punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto di quanto
disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482o da altre disposizioni
di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la
funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il
concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è
immediatamente efficace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione
di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine
di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di
idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso
relative al personale del comparto scuola.
Art. 16.
Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella
nomina.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno
far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o
all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato
dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a
parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione
del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai
quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazionedella domanda di
ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei
casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o
ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi
dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti
negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati
sia al momento della scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.
Art. 17.
Assunzioni in servizio.
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo
assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nominae sono assunti in prova nel
profilo professionale di qualifica o categoria per il quale
risultano vincitori. La durata del periodo di prova è
differenziata in ragione della complessità delle prestazioni
professionali richieste e sarà definita in sede di
contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova
sono immediatamente esecutivi.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche
nell'arco dei diciotto mesi di validità della graduatoria di cui
all'articolo 15, comma 7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di
trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere
nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni
organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcun
comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione
abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica
posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non
lo consenta espressamente.
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora
il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 18.
Compensi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da
corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle
commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla
vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere
aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate
secondo gli indici ISTAT.
Capo II
Concorsi unici
Art. 19.
Concorsi unici.
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni,
delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni
universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di
sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano,
mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso
predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
suproposta del Ministro per la funzione pubblica, le
amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere
direttamente i concorsi.
Art. 20.
Concorsi circoscrizionali e sedi di esami.
1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni,
compartimenti o province, sono banditi, per i posti ivi
disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili
professionali di qualifica o categoria, fatta salva la facoltà
di parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi
decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda
necessario.
Art. 21.
Adempimenti per il concorso unico.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, procede a selezionare un numero di
vincitori pari alle esigenze programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di febbraio
di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni
relative alle necessità di personale per il biennio successivo,
fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del
concorso.
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indice il
concorso da svolgere durante l'anno.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono
utilizzare il contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento
della graduatoria del concorso precedente.
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al
triplo del numero costituente il contingente, si procede alla
pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove
psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione del titolo di
studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo
dei posti messi a concorso.
6. Il reclutamento del personale per determinati profili
professionali, individuati con successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri può avvenire, con l'ausilio di
strumenti automatizzati, mediante selezione volta ad accertare la
professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del
profilo professionale per il quale è espletato il concorso.
Art. 22.
Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni.
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti
per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale
richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le
disposizioni legislative in materia la richiedano.
Capo III
Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego
ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 23.
Campo di applicazione.
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per
le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di
collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità
eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al
pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente
competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi
abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di
collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del
personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività si
esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento
alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti
la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale,
con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della
regione.
Art. 24.
Iscrizione nelle liste.
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una
graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e
diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che
richiedono specifiche professionalità, nelle quali
l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base
del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base
di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le
graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla
tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in
tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi
indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere
infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di
enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito
territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di
una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti
nella graduatoria della selezione stessa;
b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il
cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più
sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i
lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni
circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali
dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle
amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere
nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse
direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria
di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel
territorio nazionale.
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve
dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di
ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di
esclusione. E' comunque riservato all'amministrazione o ente che
procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e
requisiti nei modi di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art.
30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art.
19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle
sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione
rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione
circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi
dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle
liste di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano
alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma
unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti
riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi
non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le
procedure previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a
tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente
dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende
revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o
rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo
di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano,
con le medesime modalità per le assunzioni a tempo
indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano
dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato
permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo
indeterminato.
Art. 25.
Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o
periferico.
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione
amministrativa, anche periferica, compresa in quella di
competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego,
inoltrano direttamente alla sezione medesima la richiesta di
avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio
dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio,
della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del
livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego,
entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo
eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a
selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di
graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella
richiesta stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione
amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di
competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego,
inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di
lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta
deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più
circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui
siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché
formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni
circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica
integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La
graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all'albo
degli uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o
l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato
impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori
secondo l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente
al doppio dei posti da ricoprire.
3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari
in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre
Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di
avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi
diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio
1975, n. 191, come modificato dall'art. 19, legge 24 dicembre
1986, n. 958.
Art. 26.
Assunzioni nelle sedi centrali.
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e
degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono
effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche
per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più
amministrazioni ed enti.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1deg. febbraio
di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire
distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.
3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni,
presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti
dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti
per profilo professionale e per amministrazione, nonché
l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti,
devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da
apposita certificazione della sezione circoscrizionale per
l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di
collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la
posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito.
L'attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.
6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di
offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata,
ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono
evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva. 7. La
graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per
il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso
la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione
del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata
costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei
lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in
numero pari al doppio dei posti da ricoprire.
8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile
provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare
amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie
integrate con le medesime modalità indicate nel presente
articolo.
Art. 27.
Selezione.
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla
ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per
sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo
l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando
giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti
sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle
declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo
professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche
delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai
contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità
relative al conseguimento degli attestati di professionalità
della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve
procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente
l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non
comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla
convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano
accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei
requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti
con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della
stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito
alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente
avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità,
pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso
all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni
provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei
posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o
nel bando di offerta di lavoro.
Art. 28.
Assunzioni in servizio.
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a
nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori
utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel
rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria
integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle
amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la
rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
Capo IV
Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette
mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni - Campo di applicazione - Requisiti e modalità di
iscrizione e di assunzione.
Art. 29.
Campo di applicazione.
1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed
enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2
aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 , avvengono secondo le modalità di cui
all'art. 30 del presente regolamento.
Art. 30.
Modalità di iscrizione e requisiti.
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano
domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione. La domanda deve essere munita della
necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei
requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed
attestante le attitudini lavorative e professionali del
richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve
essere, altresì, corredata, per coloro che hanno menomazioni
fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante
che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di
invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei
compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento
dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'ufficio
provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di
ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla
normativa vigente.
3. E' comunque riservata all'amministrazione od ente che procede
all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei
titoli e dei requisiti nei modi di legge.
4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei
profili professionali o qualifica o categoria nelle quali è
prevista l'assunzione.
5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori
negli elenchi previo accertamento del grado di invalidità.
Art. 31.
Graduatorie.
1. Le graduatorie dei soggetti di cui all'art. 30 hanno
validità annuale e sono formate dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
2. I criteri da adottare ed i punteggi da attribuire per la
formazione della graduatoria sono riportati nell'allegata
tabella.
3. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti
pubblici anche a carattere nazionale e regionale devono essere
rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nella sede
presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali
richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - concorsi
ed esami.
Art. 32.
Modalità di assunzione.
1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di
cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i
soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l'idoneità a
svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da
ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli
elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.
2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono
preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del
profilo nel quale avviene l'assunzione.
3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie,
l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari
di altre categorie.
Tabella
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.
a) carico familiare, si intende quello rilevato dallo stato di
famiglia e determinato secondo le modalità previste per la
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Le persone a carico da considerare sono:
1. coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2. figlio minorenne convivente a carico;
3. figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno
di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre
che convivente e a carico ovvero senza limiti di età se invalido
permanentemente al lavoro;
4. fratello o sorella minorenne convivente a carico;
b) situazione economica e patrimoniale del lavoratore. Deve
intendersi la condizione reddituale derivante anche dal
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con
l'esclusione del suo nucleo familiare;
c) anzianità di iscrizione. Deve intendersi quella maturata in
costanza di iscrizione nella prima classe delle liste di
collocamento - compresi i periodi relativi a rapporti di lavoro a
termine con durata complessiva non superiore a 4 mesi nell'anno
solare, nonché quella maturata in costanza di rapporti di lavoro
a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali -
o quella di decorrenza del trattamento straordinario di
integrazione salariale senza rotazione.
B) Variazione degli elementi.
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +
1.000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile di ogni
anno; su tale punteggio base sono da operare le seguenti
variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per
l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al
mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data punti
- 1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate
successivamente alla data convenzionale del mese di aprile di
ogni anno, si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese
punti - 1;
III) per ogni persona a carico, punti - 12;
IV) per redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente
al lavoratore:
fino a L. 1.000.000 punti 0 da L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000 punti + 1 da L. 2.000.000 fino a L. 3.000.000 punti + 2 da L. 3.000.000 fino a L. 4.000.000 punti + 3 da L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000 punti + 6 da L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000 punti + 12 da L. 6.000.000 fino a L. 7.000.000 punti + 18 da L. 7.000.000 fino a L. 8.000.000 punti + 24 da L. 8.000.000 fino a L. 9.000.000 punti + 36 da L. 9.000.000 fino a L. 10.000.000 punti + 48 per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
Il punteggio conseguito dal lavoratore iscritto nella prima
classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
di residenza è diminuito di un coefficiente del dieci per cento
qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio
circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio
nazionale.
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla
data del 31 dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i
genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due
coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto
disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il
punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il
lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i
lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore
anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in
ordine decrescente di data di nascita.