TESTO COORDINATO
Legge 14 novembre 1992, n. 438.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 settembre
1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza,
sanitàe di pubblico impiego, nonchèdisposizioni fiscali (1).
Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare
con interventi adeguati la grave situazione economica e
finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei
settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego,
nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I - Previdenza e assistenza
ART. 1.
Pensioni di anzianità.
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che
preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a
trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime
generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori
autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del
regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla L. 30
luglio 1990, n. 218 , e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 ,
nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore
pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o
all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai
singoli ordinamenti (5).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della L. 5
agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, al D.L. 14
agosto 1992, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19
ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti
specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli
ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera,
nonché ai lavoratori privi della vista;
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano
approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonché ai
lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991 ;
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del
rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria,
ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso
alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di
anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i
requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la
pensione spetti con decorrenza dal 1deg. ottobre 1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da
un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione
aerea per i casi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d)
ed e), della L. 31 ottobre 1988, n. 480 , come integrato
dall'art. 7 della medesima legge, nonché al personale di cui
alla L. 27 marzo 1992, n. 257 ;
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani
che svolgono la loro attività in altri Stati (11).
2-bis. Con effetto dal 1deg. gennaio 1994 la decorrenza delle
pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non
anteriore al 1deg. maggio di ciascun anno per i soggetti di età
pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e
in data non anteriore al 1deg. novembre di ciascun anno negli
altri casi (12).
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti
iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di
anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del
pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei
singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il
pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1deg. settembre di
ciascun anno (12).
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di
contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle
norme dell'assicurazione generale obbligatoria. 2-quinquies. Per
l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei
requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il
pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è
consentito a decorrere dal 1deg. gennaio 1994 (12/a).
ART. 2.
Perequazione pensioni.
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico
e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa, ad eccezione di quanto
previsto al comma 1-bis, l'applicazione di ogni disposizione di
legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi
i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore
pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio
1990, n. 218 , e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a
carico dell'INAIL (15). 1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli
aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della
vita di cui all'art. 21, secondo comma, della L. 27 dicembre
1983, n. 730 , e successive modificazioni, nonché dei
trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7
punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1deg. giugno
e dal 1deg. dicembre (12/a).
ART. 3.
Pensionamenti in regime internazionale
1 ...........(16).
ART. 3-bis.
Adeguamento contributivo.
1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo
annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1990, n. 233 , è rapportato alla totalità dei redditi
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i
contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in
applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990,
n. 233 , sono computati a titolo di acconto delle somme dovute
sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi
relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in unica
soluzione entro un mese dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 (18).
ART. 3-ter.
Aliquota contributiva aggiuntiva.
1. A decorrere dal 1deg. gennaio 1993, è stabilita in favore
di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati
che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore
inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di
un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile
determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale incremento si applica
comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle
rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti
il limite innanzi indicato (18).
ART. 4.
Norme procedurali.
1 .............................(19).
2. Sono abrogati l'articolo 57, L. 30 aprile 1969, n. 153 , e
l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, e
successive modificazioni (20/a).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.
ART. 5.
Disposizione finanziaria.
1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli
da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi
effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per
l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti
destinati alle gestioni previdenziali interessate.
ART. 5-bis.
Disposizioni varie.
1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49 , e successive modificazioni, per la parte iscritta al
capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
è stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire
1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e
delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, dalla legge
28 febbraio 1986, n. 41 , e dell'articolo 3, comma 7, della legge
22 dicembre 1986, n. 910 , sono assunti a carico del bilancio
dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993,
di lire 378.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni
per l'anno 1995 (18).
Capo II - Sanità
ART. 6.
Revisione delle prestazioni sanitarie.
1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli
uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini
a decorrere dal 1deg. gennaio 1993. Ove tale intesa non
intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre
1992.
2. [I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al
versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di
lire 85.000 per l'assistenza medica di base:
a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da
un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno
precedente superiore a lire 30.000.000;
b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da
due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno
precedente superiore a lire 42.000.000; c) i soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti
ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore
a lire 50.000.000] (21/a).
3. [Ai fini dell'obbligo di versamento della quota fissa annua di
cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c) del
medesimo comma 2 è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun
componente aggiuntivo del nucleo familiare] (21/a).
4. [Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del reddito
determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità
contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e
successive modificazioni. Le modalità per l'accertamento delle
condizioni di reddito dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo e per il versamento della quota fissa per
l'assistenza medica di base sono determinate con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze
e del tesoro. I citati livelli di assistenza devono altresì
prevedere un tetto massimo di spesa per la fruizione
dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota
di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382
, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.
8, e successive modificazioni] (21/a).
5. [I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti,
a decorrere dal 1deg. marzo 1993, al pagamento del costo dei
farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con esclusione dei
farmaci salvavita, sino all'importo di lire 40.000, oltre al 10
per cento degli importi eccedenti tale limite, nonché al
pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi
comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali,
sino all'importo di lire 100.000, oltre al 10 per cento degli
importi eccedenti tale limite] (21/a).
6. [Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti
appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di cui
ai commi 2 e 3, i quali non siano già muniti dell'attestazione
di esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione,
secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze] (21/a).
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è
determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a
base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in
confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa
a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle
farmaceutiche è determinata in lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti
ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , è corrisposto in misura proporzionale
alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da
rendere in base alla normativa vigente.
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie
istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene
aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi
inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i
prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture
del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i
redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli
indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 , e successive modificazioni, di importo superiore a
quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto
alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede
al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni
indebitamente usufruite, nonché della quota fissa individuale di
cui al comma 2 del presente articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori,
pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, è
fissato nella misura del 10,60 per cento della retribuzione
imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e
successive modificazioni, è determinato nella misura del 5,4 per
cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma
14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive
modificazioni, è elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello
0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo
31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive
modificazioni, è elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti
pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di
lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre
1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1deg.
gennaio 1993 (27).
ART. 7.
Misure in materia di pubblico impiego.
1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29
marzo 1983, n. 93 (28), e successive modificazioni e
integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1deg. gennaio
1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti
accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili
per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi
1deg. aprile 1981, n. 121 (29), 8 agosto 1990, n. 231 (30), 11
luglio 1988, n. 266 (28), 30 maggio 1988, n. 186 (31), 4 giugno
1985, n. 281 (32), 15 dicembre 1990, n. 395 (33), 10 ottobre
1990, n. 287 (34), ed al personale comunque dipendente da enti
pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle
aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità,
si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta
salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale (35).
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi
per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di
personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2,
comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (30), nonché quelli
previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (36), dal medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di
automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti
economici, per progressione automatica di carriera,
corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non
siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione
ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto,
non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi
stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione
contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di
cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 (28), e successive
modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il
settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione
alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno
1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità
sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di
rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso
programmato di inflazione e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore.
7. L'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (36),
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va
interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge non possono essere più adottati
provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi
effetti anteriori all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla
ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 28 della L. 23 luglio 1991, n. 223 (37). In ogni
caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di
personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono
secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della
L. 30 dicembre 1991, n. 412 (36). Tale disciplina si applica
anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della L. 29
dicembre 1988, n. 554 (28). I riferimenti temporali già
prorogati dall'articolo 5, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n.
412 (36), sono ulteriormente prorogati di un anno (38).
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può
svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla
responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per
l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a
coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di
competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori
igienico-sanitari (38) (38/a).
Capo IV - Disposizioni fiscali
ART.8.
Imposta straordinaria su particolari beni (39).
1. E' istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al
cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di
entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra
i seguenti beni:
a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli,
immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica
successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici
registri alla data di entrata in vigore del presente decreto
(40);
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e
motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati
per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31
dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di
entrata in vigore del presente decreto (41);
b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma
dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel
Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità
valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli
aeromobili costruiti anteriormente al 1deg. gennaio 1960 (42);
c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche
con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza
superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a
propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto
(42);
c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche
con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre
12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a
propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli (43). Ai fini
del presente comma si considera possessore, salvo prova
contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.
2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di
potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se
immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale
superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario è dovuto nella
misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali
e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno
dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale
superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31
dicembre 1990, il tributo straordinario è dovuto nella misura di
cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e
relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 (44).
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma
1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte
la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa
addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per
l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera a-bis)
del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di
cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e
relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 (46).
3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il
tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la
tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo
dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è
avvenuta anteriormente al 1deg. gennaio 1977, del 30 per cento se
l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1977
al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è
avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1983 al 31 dicembre 1987
(47).
4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il
tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la
tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45%
se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1deg. gennaio
1977, del 30% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal
1deg. gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se
l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1983
al 31 dicembre 1987. 4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla
lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto
nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45),
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se
l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1deg. gennaio
1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel
periodo dal 1deg. gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per
cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg.
gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (46).
5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati
per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonché, se
posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9,
comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45),
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202. Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio
dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è
dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai
soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo
stesso imprenditore (47).
6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni
sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad
appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale
dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro
competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16
novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere
effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla
cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale
intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono
solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.
7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il
mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini
stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire
seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora
la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre
il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di
questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non
risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.
8. L'applicazione delle sopratasse è demandata al competente
ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del
processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle
violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della
Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri
nonché i funzionari degli uffici del registro per le
irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il
contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (48).
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (49), e successive modificazioni, nonché alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti
soggetti per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo
(50).
9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale,
gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende
faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi
di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al
versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure:
a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie;
b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca
su corsi d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti
esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le
disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a
scopo esclusivo di piscicoltura (51). 10. Con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro,
dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle
foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio,
anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso
delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e
controlli.
ART. 9.
Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote.
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (49), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano
limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito
previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (49).
2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma
1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati
come segue:
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: L. 757.500;
b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente
inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei
anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500 per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 175.000 per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 262.500 per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350.000 per cinque figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 437.500 per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 525.000 per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 612.500 per otto figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (49), la detrazione
spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la
somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata
e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000 (52);
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000; d) limite
di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi: L. 5.100.000; e) detrazione per
redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L.
13.900.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al
comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi: L. 7.600.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L.
227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L.
13.900.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di
impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di
lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito
delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di
cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (49), sono sostituite dalle seguenti:
------------------------------------------------- ------------ | | Aliquote | | ------------ |a) fino a lire 7.200.000. . . . . . . . . . . . .|10 per cento| |b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000. .|22 per cento| |c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 .|27 per cento| |d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000 .|34 per cento| |e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000|41 per cento| |f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000|46 per cento| |g) oltre lire 300.000.000 . . . . . . . . . . . .|51 per cento|
4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti
tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta
imposta, se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito
imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono
effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle
scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69 (53), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno
1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di
acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento
dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile
dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400
mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro
dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano
ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.
69 del 1989.
5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle
disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo
decorso dal 1deg. gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga
in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla
data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza
la differenza verrà recuperata nel periodo di paga
immediatamente successivo.
ART. 10.
Nuova disciplina di taluni oneri deducibili.
1. [Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis),
c), d), e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (53), è riconosciuta, in luogo della deduzione, una
detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri
stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in
cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il
reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra
indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del
primo scaglione di reddito] (53/a).
2. [Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con
riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (53), e ai fini della determinazione del reddito
degli enti non commerciali e delle società ed enti non
residenti] (53/a).
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (53), sono apportare le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263,
le parole: <<l'imposta locale sui redditi pagata nel
periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati
separatamente; nonché>> sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 è soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: <<,al netto
dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta,>> sono
soppresse;
d) l'articolo 101 è soppresso.
4. La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (53), si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b)
e c) del comma 2 dell'art. 48 del citato testo unico e le
erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente (53/b).
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
5-bis. All'art. 78, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413
(54), le parole: <<dieci anni>> sono sostituite dalle
seguenti: <<cinque anni>> (55).
5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (54), le parole da: <<i consulenti
del lavoro>> fino a: <<sostituti d'imposta>>
sono sostituite dalle seguenti: <<i consulenti del lavoro e
i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di
cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei
sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti
dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per
quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente
comma>> (55).
5-quater. ...............................................(56).
ART. 11.
Disposizioni per il controllo delle imprese minori
e del lavoro autonomo.
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsti dall'art. 11, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69
(53), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n.
154, come modificato dall'art. 6 della L. 30 dicembre 1991, n.
413 (54), e successive modificazioni, sono emanati previo parere
della commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma,
della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (54), nella composizione
stabilita dall'art. 1, comma 4, della L. 29 dicembre 1987, n. 550
(54); la commissione si esprime entro quindici giorni dalla
richiesta. Il termine per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei predetti decreti è stabilito al 30 ottobre; per
l'anno 1992 il termine è fissato al 15 dicembre (57).
2. All'articolo 41-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (53), come sostituito dall'art. 2, comma
1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, la parola:
<<esclusivamente>> è sostituita dalla seguente:
<<anche>> (57).
[3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della
determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31
dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a
norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
(58), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (59), non possono in nessun caso essere
inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti
negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo
determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del
citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facoltà
prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del
medesimo decreto] (59/a).
4. ......................................................(60).
ART. 11-bis.
Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi
in base al contributo diretto lavorativo.
[1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(58), che esercitano attività commerciali e per quelli che
esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non
superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma
dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (58), e
successive modificazioni, qualora il reddito derivante
dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni
dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto
lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la
professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o
associati, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (58), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come
modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(59), e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche
avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla
liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le
modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle
imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal
caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (61), e successive
modificazioni.
2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme
iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di
notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e
le modalità previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a
base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono
infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti
negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente
imputabili al settore o all'attività.
3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non
si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli
esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro
attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e
che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalità
di tale esercizio, all'entità del capitale investito e alle
specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base
dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze e con il parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (59), nella composizione stabilita
dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550
(59), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la produzione di un reddito
inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto
disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (59), e successive modificazioni, ai
sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti
interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione
provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore
regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del
soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate,
dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con
specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo
dell'esercizio dell'attività. La domanda deve essere corredata
dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero
dell'ordine professionale di appartenenza nonché dalla
documentazione attestante l'esistenza delle suindicate
condizioni; la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e
con gli effetti di cui all'articolo 41-bis, comma 2, terzo e
quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (58), come sostituito dall'articolo 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), e successive
modificazioni, dai Centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(59), e successive modificazioni, o dai soggetti di cui
all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (62), e successive
modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base
dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia
di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La
decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo
di imposta per il quale è stata presentata la domanda nonché
per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa
dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e
le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle
entrate può richiedere alla commissione provinciale di
effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda è
stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un
reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di
quanto disposto dall'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989,
n. 69 (63), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile
1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della L. 30 dicembre
1991, n. 413 (64), e successive modificazioni, ai sensi del comma
1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle
attività di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della L. 24
aprile 1980, n. 146 (65).
4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di
cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il
soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco
trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute.
Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto
previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni
dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno
presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva
decisione della commissione provinciale la domanda è respinta,
sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli
interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del
versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da
presentare per il periodo di imposta successivo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di
cui agli articoli 7, 8 e 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787
(66). Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della
liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo
è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle
commissioni provinciali.
6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio
1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del
comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15
dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo] (67)
(67/a).
ART. 11-ter.
[Accertamenti.
1. Le disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (63), come sostituito dall'art. 2, comma
1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni,
si applicano, senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del medesimo
decreto n. 600 del 1973 (63), anche per l'accertamento del
reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del citato
decreto n. 600 del 1973 (63), e successive modificazioni. Gli
accertamenti possono essere effettuati, per conto dell'ufficio
delle imposte, anche dal sistema informativo del Ministero delle
finanze; la notifica, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso
di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di
famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui il
destinatario sia diverso da persona fisica, dal rappresentante o
da persona addetta alla sede.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente
decreto si applicano alle liquidazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 1deg. dicembre 1992 e ai
successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli accertamenti effettuati dopo tale data] (67) (67/b).
ART. 12.
Versamento acconto ritenute su interessi
dei depositi, conti correnti bancari e postali.
1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di
capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo
comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (63), e
successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del
30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7
della L. 11 marzo 1988, n. 67 (65), e il versamento di acconto di
cui all'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 (68), convertito,
con modificazioni, dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre
1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'art. 7
della L. 11 marzo 1988, n. 67 (65), al 50 per cento per ciascuna
delle scadenze stabilite in ciascun anno.
ART. 12-bis.
Interpretazione autentica.
1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria
immobiliare istituita dall'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(65), convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n.
359, nelle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad
abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui
al comma 3 dello stesso art. 7, debbono intendersi comprese anche
le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci
dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
(67).
ART. 13.
Riserva delle entrate all'erario.
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate
all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di
strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove
necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al
comma 1.
ART. 13-bis.
Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi.
1 ..........................................(69).
2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli
interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992
(70).
ART. 13-ter.
Applicazione delle norme.
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione. 2. In ogni caso,
per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di
cui al presente capo e la determinazione del loro importo da
riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente
organo della regione medesima (71).
ART. 14.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 1992, n. 221 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 novembre
1992, n. 438 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 272, S.O.).
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992,
n. 438. Per i termini, vedi l'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n.
537.
(12/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(16) Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L. 30 aprile 1969,
n. 153.
(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(19) Il comma che si omette sostituisce i commi 2 e 3 dell'art.
47, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
(20/a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile
1994, n. 134 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994, n. 17 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
2, del presente decreto-legge.
(21/a) Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(27) Così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(28) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(30) Riportata alla voce Forze armate.
(31) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.
(32) Riportata alla voce Borse di commercio.
(33) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(34) Riportata alla voce Società commerciali.
(35) Vedi, anche, l'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(37) Riportata alla voce Lavoro.
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(38/a) Per l'interpretazione autentica del presente art. 7, vedi
l'art. 73, comma 6-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato
alla voce Impiegati civili dello Stato, nel testo introdotto
dall'art. 21, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24
novembre 1993, n. 276, S.O.).
(39) Con D.M. 14 novembre 1992 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n.
272) è stato approvato il modello per la dichiarazione dei beni
e delle concessioni assoggettate a imposte straordinarie a norma
dell'art. 8 del presente decreto.
(40) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(41) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(42) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(43) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(44) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(45) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992,
n. 438.
(47) Comma così modificato dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(48) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche (Imposte sui).
(50) Comma così inserito dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(51) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(52) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche (Imposte sui).
(53/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(53/b) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994,
n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(54) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992,
n. 438.
(56) Il comma che si omette, inserito dalla legge di conversione
14 novembre 1992, n. 438, aggiunge il comma 13-bis all'art. 78,
L. 30 dicembre 1991, n. 413, riportata alla voce Imposte e tasse
in genere.
(57) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438.
(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche (Imposte sui).
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(59/a) Comma abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1991, n.
331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione 29 ottobre 1993, n.
427, riportata alla stessa voce.
(60) Il comma che si omette, sostituito dalla legge di
conversione 14 novembre 1992, n. 438, aggiunge il comma 1-bis
all'art. 11, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riportato alla voce
Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte
sui).
(61) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(62) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(63) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche (Imposte sui).
(64) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(65) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(66) Riportato alla voce Ministero delle finanze.
(67) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.
(67/a) Articolo abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1993,
n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione 29 ottobre
1993, n. 427, riportata alla stessa voce.
(67/b) Abrogato dall'art. 62-quinquies, D.L. 30 agosto 1993, n.
331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(68) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(69) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione
14 novembre 1992, n. 438, inserisce il comma 5-bis all'art. 75,
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(70) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n.
498, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(71) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre
1992, n. 438.