TESTO COORDINATO

Legge 14 novembre 1992, n. 438.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanitàe di pubblico impiego, nonchèdisposizioni fiscali (1).

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I - Previdenza e assistenza

ART. 1.
Pensioni di anzianità.

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218 , e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 , nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti (5).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, al D.L. 14 agosto 1992, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonché ai lavoratori privi della vista;
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991 ;
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spetti con decorrenza dal 1deg. ottobre 1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della L. 31 ottobre 1988, n. 480 , come integrato dall'art. 7 della medesima legge, nonché al personale di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 ;
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati (11).
2-bis. Con effetto dal 1deg. gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1deg. maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1deg. novembre di ciascun anno negli altri casi (12).
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1deg. settembre di ciascun anno (12).
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria. 2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1deg. gennaio 1994 (12/a).

ART. 2.
Perequazione pensioni.

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa, ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218 , e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL (15). 1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'art. 21, secondo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730 , e successive modificazioni, nonché dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1deg. giugno e dal 1deg. dicembre (12/a).

ART. 3.
Pensionamenti in regime internazionale

1 ...........(16).

ART. 3-bis.
Adeguamento contributivo.

1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 , è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in unica soluzione entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 (18).

ART. 3-ter.
Aliquota contributiva aggiuntiva.

1. A decorrere dal 1deg. gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato (18).

ART. 4.
Norme procedurali.

1 .............................(19).
2. Sono abrogati l'articolo 57, L. 30 aprile 1969, n. 153 , e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni (20/a).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

ART. 5.
Disposizione finanziaria.

1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

ART. 5-bis.
Disposizioni varie.

1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, è stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995 (18).

Capo II - Sanità

ART. 6.
Revisione delle prestazioni sanitarie.

1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1deg. gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.
2. [I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 85.000 per l'assistenza medica di base:
a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000;
b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000; c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 50.000.000] (21/a).
3. [Ai fini dell'obbligo di versamento della quota fissa annua di cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare] (21/a).
4. [Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Le modalità per l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e per il versamento della quota fissa per l'assistenza medica di base sono determinate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. I citati livelli di assistenza devono altresì prevedere un tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni] (21/a).
5. [I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1deg. marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con esclusione dei farmaci salvavita, sino all'importo di lire 40.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite, nonché al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo di lire 100.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite] (21/a).
6. [Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di cui ai commi 2 e 3, i quali non siano già muniti dell'attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze] (21/a).
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite, nonché della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1deg. gennaio 1993 (27).

ART. 7.
Misure in materia di pubblico impiego.

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (28), e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1deg. gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1deg. aprile 1981, n. 121 (29), 8 agosto 1990, n. 231 (30), 11 luglio 1988, n. 266 (28), 30 maggio 1988, n. 186 (31), 4 giugno 1985, n. 281 (32), 15 dicembre 1990, n. 395 (33), 10 ottobre 1990, n. 287 (34), ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale (35).
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (30), nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (36), dal medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 (28), e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
7. L'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (36), convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. 23 luglio 1991, n. 223 (37). In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (36). Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 554 (28). I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (36), sono ulteriormente prorogati di un anno (38).
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari (38) (38/a).

Capo IV - Disposizioni fiscali

ART.8.
Imposta straordinaria su particolari beni (39).

1. E' istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:
a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto (40);
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto (41);
b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1deg. gennaio 1960 (42);
c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto (42);
c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli (43). Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.
2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 (44).
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 (46).
3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1deg. gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (47).
4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45% se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1deg. gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. 4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1deg. gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1deg. gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (46).
5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonché, se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (45), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore (47).
6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.
7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.
8. L'applicazione delle sopratasse è demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (48).
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (49), e successive modificazioni, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo (50).
9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura (51). 10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.

ART. 9.
Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote.

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (49), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (49).
2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500;
b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  87.500 
per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 175.000 
per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 262.500 
per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350.000 
per cinque figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 437.500 
per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 525.000 
per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 612.500 
per otto figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 
per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . . L.  87.500 

Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (49), la detrazione spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000 (52);
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000; e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (49), sono sostituite dalle seguenti:

------------------------------------------------- ------------  
|                                                 |   Aliquote | 
|                                                  ------------  
|a) fino a lire 7.200.000. . . . . . . . . . . . .|10 per cento| 
|b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000. .|22 per cento| 
|c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 .|27 per cento| 
|d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000 .|34 per cento| 
|e) oltre lire 60.000.000 fino  a lire 150.000.000|41 per cento| 
|f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000|46 per cento| 
|g) oltre lire 300.000.000 . . . . . . . . . . . .|51 per cento|    


4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (53), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.
5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1deg. gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la differenza verrà recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo.

ART. 10.
Nuova disciplina di taluni oneri deducibili.

1. [Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (53), è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito] (53/a).
2. [Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (53), e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti] (53/a).
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (53), sono apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: <<l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonché>> sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 è soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: <<,al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta,>> sono soppresse;
d) l'articolo 101 è soppresso.
4. La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (53), si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (53/b).
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
5-bis. All'art. 78, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (54), le parole: <<dieci anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>> (55).
5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (54), le parole da: <<i consulenti del lavoro>> fino a: <<sostituti d'imposta>> sono sostituite dalle seguenti: <<i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma>> (55).
5-quater. ...............................................(56).

ART. 11.
Disposizioni per il controllo delle imprese minori
e del lavoro autonomo.

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 11, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (53), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (54), e successive modificazioni, sono emanati previo parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (54), nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della L. 29 dicembre 1987, n. 550 (54); la commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti è stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine è fissato al 15 dicembre (57).
2. All'articolo 41-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (53), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, la parola: <<esclusivamente>> è sostituita dalla seguente: <<anche>> (57).
[3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facoltà prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto] (59/a).
4. ......................................................(60).

ART. 11-bis.
Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi
in base al contributo diretto lavorativo.

[1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (58), che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (58), e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (61), e successive modificazioni.
2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività.
3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalità di tale esercizio, all'entità del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (59), nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 (59), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio dell'attività. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonché dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni; la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (58), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), e successive modificazioni, dai Centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (62), e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale è stata presentata la domanda nonché per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate può richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda è stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (63), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (64), e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attività di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della L. 24 aprile 1980, n. 146 (65).
4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda è respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (66). Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali.
6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo] (67) (67/a).

ART. 11-ter.
[Accertamenti.

1. Le disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (63), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, si applicano, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del medesimo decreto n. 600 del 1973 (63), anche per l'accertamento del reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del citato decreto n. 600 del 1973 (63), e successive modificazioni. Gli accertamenti possono essere effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte, anche dal sistema informativo del Ministero delle finanze; la notifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui il destinatario sia diverso da persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto si applicano alle liquidazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 1deg. dicembre 1992 e ai successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli accertamenti effettuati dopo tale data] (67) (67/b).

ART. 12.
Versamento acconto ritenute su interessi
dei depositi, conti correnti bancari e postali.

1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (63), e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67 (65), e il versamento di acconto di cui all'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 (68), convertito, con modificazioni, dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67 (65), al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

ART. 12-bis.
Interpretazione autentica.

1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare istituita dall'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (65), convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, nelle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso art. 7, debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa (67).

ART. 13.
Riserva delle entrate all'erario.

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

ART. 13-bis.
Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi.

1 ..........................................(69).
2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992 (70).

ART. 13-ter.
Applicazione delle norme.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo della regione medesima (71).

ART. 14.
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 1992, n. 221 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 272, S.O.).
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438. Per i termini, vedi l'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(12/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(16) Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n. 153.
(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(19) Il comma che si omette sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 47, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
(20/a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n. 134 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del presente decreto-legge.
(21/a) Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(27) Così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(28) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(30) Riportata alla voce Forze armate.
(31) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.
(32) Riportata alla voce Borse di commercio.
(33) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(34) Riportata alla voce Società commerciali.
(35) Vedi, anche, l'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(37) Riportata alla voce Lavoro.
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(38/a) Per l'interpretazione autentica del presente art. 7, vedi l'art. 73, comma 6-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato, nel testo introdotto dall'art. 21, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).
(39) Con D.M. 14 novembre 1992 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 272) è stato approvato il modello per la dichiarazione dei beni e delle concessioni assoggettate a imposte straordinarie a norma dell'art. 8 del presente decreto.
(40) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(41) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(42) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(43) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(44) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(45) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(47) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(48) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(50) Comma così inserito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(51) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(52) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(53/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(53/b) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(54) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(56) Il comma che si omette, inserito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, aggiunge il comma 13-bis all'art. 78, L. 30 dicembre 1991, n. 413, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(57) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(59/a) Comma abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1991, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, riportata alla stessa voce.
(60) Il comma che si omette, sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(61) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(62) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(63) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(64) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(65) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(66) Riportato alla voce Ministero delle finanze.
(67) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(67/a) Articolo abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, riportata alla stessa voce.
(67/b) Abrogato dall'art. 62-quinquies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(68) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(69) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, inserisce il comma 5-bis all'art. 75, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(70) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(71) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.