LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412.
Disposizioni in materia di finanza pubblica.
ART. 10.
Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego.
1. Per la valutazione della dinamica della
spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei
pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.
2. [Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di
cui all'art. 6, L. 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto
ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti
dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con
riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un
parere che viene trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo
provvede altresì al controllo sull'andamento della spesa
derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di
validità degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al
presente comma] (1).
3. Il Nucleo di valutazione è composto da sette componenti
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio
del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia
economica, giuridica e di contabilità di Stato.
4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei
anni.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di
valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL
che può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei
alla Pubblica amministrazione.
6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti
ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di
tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria
generale dello Stato.
(1) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
ART. 24.
Anagrafe delle prestazioni. 1. Ai fini del contenimento
della spesa pubblica e per garantire l'efficacia,
l'imparzialit e la trasparenza dell'azione amministrativa,
istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica
una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui
dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati
non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi
compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni
pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca
d'Italia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i
collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i
collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari,
universit, scuole, e ogni altro tipo di prestazione
professionale.
3. Entro il 30 aprile 1992 il ministro per la funzione pubblica
predispone un piano pluriennale, da allegare al documento di
programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli
obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.