LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412.
Disposizioni in materia di finanza pubblica.

ART. 10.
Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego.

1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.
2. [Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'art. 6, L. 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede altresì al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validità degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma] (1).
3. Il Nucleo di valutazione è composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.
4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione.
6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.


(1) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.


ART. 24.
Anagrafe delle prestazioni.
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialitˆ e la trasparenza dell'azione amministrativa,  istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universitˆ, scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.
3. Entro il 30 aprile 1992 il ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.