GAZZETTA UFFICIALE N. 202 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 08 1997

DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281.

Definizione  ed  ampliamento   delle  attribuzioni  della  Conferenza
  permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le regioni e  le province
  autonome di Trento  e Bolzano ed unificazione, per le  materie ed i
  compiti di  interesse comune  delle regioni,  delle province  e dei
  comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.

 "Modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 pubblicato nella G.U.N. 217 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 17 09 1997"

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e  compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali, per  la riforma della pubblica amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che  conferisce al  Governo la  delega ad  adottare apposito  decreto
legislativo  per la  definizione e  l'ampliamento delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province  autonome di Trento e  di Bolzano e la  sua unificazione,
per le materie ed i compiti  di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la  Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali;
  Vista l'intesa intervenuta tra il  Ministero degli affari esteri ed
i presidenti  delle regioni e  province autonome il 23  gennaio 1997,
circa  le  modalita'  del  concorso  delle  regioni  in  vista  della
definizione della politica nazionale in sede Unione europea;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Sentita la Conferenza Stato -  citta' ed autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con il  Ministro  dell'interno  e con  il  Ministro per  la
funzione pubblica e gli affari regionali;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Capo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
 
  1. In attuazione dell'articolo 9 della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
e  ferme  restando le  competenze  ad  essa attribuite,  il  presente
decreto disciplina le attribuzioni  della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni", e la sua
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
  2.  Ulteriori   compiti  e  funzioni  potranno   essere  attribuiti
contestualmente    alla   definitiva    individuazione,   ai    sensi
dell'articolo 3, comma  1, lettera c), della legge 15  marzo 1997, n.
59, delle  procedure e degli strumenti  di raccordo fra i  livelli di
governo.
 
                               Capo II
                     CONFERENZA STATO - REGIONI
                               Art. 2.
                            C o m p i t i
 
  1. Al  fine di  garantire la partecipazione  delle regioni  e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i  processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale,
la Conferenza Stato - regioni:
  a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
  b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
  c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per
la   programmazione  economica,   promuove  il   coordinamento  della
programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con
l'attivita'  degli enti  o  soggetti, anche  privati, che  gestiscono
funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni  e delle province autonome di  Trento e di
Bolzano;
  d) acquisisce  le designazioni  dei rappresentanti delle  regioni e
delle province  autonome di  Trento e di  Bolzano, nei  casi previsti
dalla legge;
  e) assicura lo  scambio di dati ed informazioni tra  il Governo, le
regioni e  le province  autonome di  Trento e  di Bolzano  secondo le
modalita' di cui all'articolo 6;
  f) fermo  quanto previsto dagli  statuti speciali e  dalle relative
norme  di attuazione,  determina, nei  casi previsti  dalla legge,  i
criteri  di  ripartizione  delle  risorse finanziarie  che  la  legge
assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche a fini di perequazione;
  g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
  h) formula  inviti e proposte  nei confronti di altri  organi dello
Stato,  di  enti  pubblici  o  altri  soggetti,  anche  privati,  che
gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
  i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed
organismi  che  svolgono  attivita' o  prestano  servizi  strumentali
all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
  l) approva gli  schemi di convenzione tipo per  l'utilizzo da parte
dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
  2. Ferma  la necessita'  dell'assenso del Governo,  l'assenso delle
regioni  e  delle  province  autonome  di Trento  e  di  Bolzano  per
l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e'
espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei
presidenti delle  regioni e  delle province autonome  di Trento  e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato  - regioni, o da assessori da
essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
  3. La  Conferenza Stato -  regioni e' obbligatoriamente  sentita in
ordine agli schemi di disegni di  legge e di decreto legislativo o di
regolamento del Governo  nelle materie di competenza  delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di
approvazione delle norme di attuazione  degli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. La Conferenza e' sentita  su ogni oggetto di interesse regionale
che  il  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  ritiene  opportuno
sottoporre  al suo  esame, anche  su richiesta  della Conferenza  dei
presidenti delle  regioni e  delle province autonome  di Trento  e di
Bolzano.
  5. Quando  il Presidente  del Consiglio  dei Ministri  dichiara che
ragioni  di urgenza  non consentono  la consultazione  preventiva, la
Conferenza  Stato  -  regioni  e' consultata  successivamente  ed  il
Governo tiene conto dei suoi pareri:
  a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi
di conversione dei decretilegge;
  b) in sede di esame  definitivo degli schemi di decreto legislativo
sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
  6. Quando  il parere  concerne provvedimenti  gia' adottati  in via
definitiva,  la  Conferenza Stato  -  regioni  puo' chiedere  che  il
Governo  lo  valuti  ai  fini dell'eventuale  revoca  o  riforma  dei
provvedimenti stessi.
  7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed
i risultati raggiunti, con riferimento  agli atti di pianificazione e
di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.
  8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato - regioni
delibera, altresi:
  a)  gli   indirizzi  per   l'uniforme  applicazione   dei  percorsi
diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in
caso di  mancato rispetto  dei protocolli  relativi, ivi  comprese le
sanzioni  a  carico  del  sanitario  che  si  discosti  dal  percorso
diagnostico  senza giustificato  motivo,  ai  sensi dell'articolo  1,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  b)  i   protocolli  di  intesa  dei   progetti  di  sperimentazione
gestionali  individuati, ai  sensi  dell'articolo  9-bis del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  c)  gli atti  di competenza  degli organismi  a composizione  mista
Stato - regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.
  9. La Conferenza Stato -  regioni esprime intesa sulla proposta, ai
sensi dell'articolo  5, comma  3, del  decreto legislativo  30 giugno
1993,  n. 266,  del Ministro  della sanita'  di nomina  del direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
 
                               Art. 3.
                             I n t e s e
 
  1. Le  disposizioni del  presente articolo si  applicano a  tutti i
procedimenti in  cui la legislazione vigente  prevede un'intesa nella
Conferenza Stato - regioni.
  2.  Le intese  si perfezionano  con l'espressione  dell'assenso del
Governo e dei  presidenti delle regioni e delle  province autonome di
Trento e di Bolzano.
  3.  Quando  un'intesa espressamente  prevista  dalla  legge non  e'
raggiunta  entro trenta  giorni dalla  prima seduta  della Conferenza
Stato - regioni  in cui l'oggetto e' posto all'ordine  del giorno, il
Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
  4.  In caso  di motivata  urgenza  il Consiglio  dei Ministri  puo'
provvedere  senza   l'osservanza  delle  disposizioni   del  presente
articolo. I  provvedimenti adottati  sono sottoposti  all'esame della
Conferenza Statoregioni nei successivi  quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad  esaminare le osservazioni della Conferenza
Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
 
                               Art. 4.
                    Accordi tra Governo, regioni
               e province autonome di Trento e Bolzano
 
  1. Governo, regioni e province autonome  di Trento e di Bolzano, in
attuazione del principio di  leale collaborazione e nel perseguimento
di obiettivi di funzionalita',  economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Statoregioni
accordi,  al   fine  di   coordinare  l'esercizio   delle  rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
  2. Gli  accordi si perfezionano con  l'espressione dell'assenso del
Governo e dei  Presidenti delle regioni e delle  province autonome di
Trento e di Bolzano.
 
                               Art. 5.
                Rapporti tra regioni e Unione europea
 
  1. La Conferenza Stato -  regioni, anche su richiesta delle regioni
e delle  province autonome  di Trento  e di  Bolzano, si  riunisce in
apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
  a)   raccordare  le   linee  della   politica  nazionale   relativa
all'elaborazione degli atti comunitari  con le esigenze rappresentate
dalle regioni e dalle province autonome  di Trento e di Bolzano nelle
materie di competenza di queste ultime;
  b) esprimere parere sullo schema  dell'annuale disegno di legge che
reca:   "Disposizioni  per   l'adempimento   di  obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
  2. La Conferenza Stato -  regioni designa i componenti regionali in
seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea.
Su richiesta dei  Presidenti delle regioni e  delle province autonome
di Trento  e di  Bolzano e  col consenso  del Governo,  la Conferenza
Statoregioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello
Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province
autonome  di Trento  e di  Bolzano, danno  attuazione alle  direttive
comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunita'
europee.
  3.  La  Conferenza   Stato  -  regioni  favorisce   e  promuove  la
cooperazione  tra la  Cabina di  regia nazionale  e le  regioni e  le
province  autonome di  Trento e  di Bolzano,  al fine  della piena  e
tempestiva   utilizzazione   delle  risorse   comunitarie   destinate
all'Italia.
 
                               Art. 6.
                   Scambio di dati e informazioni
 
  1. La Conferenza  Stato - regioni favorisce  l'interscambio di dati
ed informazioni sull'attivita' posta  in essere dalle amministrazioni
centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. La Conferenza  Stato - regioni approva protocolli  di intesa tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai
fini della  costituzione di  banche dati sulle  rispettive attivita',
accessibili  sia  dallo Stato  che  dalle  regioni e  dalle  province
autonome. Le norme  tecniche ed i criteri di  sicurezza per l'accesso
ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le
modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono
della rete unitaria delle pubbliche  amministrazioni e dei servizi di
trasporto e  di interoperabilita'  messi a disposizione  dai gestori,
alle  condizioni contrattuali  previste  ai  sensi dell'articolo  15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
                               Art. 7.
                   Organismi a composizione mista
 
  1.  Ferma  restando   ogni  altra  competenza  dell'amministrazione
centrale  dello Stato,  gli organismi  a composizione  mista Stato  -
regioni di cui  all'allegato A sono soppressi e  le relative funzioni
sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
  2. La Conferenza Stato - regioni  puo' istituire gruppi di lavoro o
comitati,  con la  partecipazione  di  rappresentanti delle  regioni,
delle   province  autonome   di   Trento  e   di   Bolzano  e   delle
amministrazioni interessate,  con funzioni istruttorie,  di raccordo,
collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.
 
                              Capo III
                        CONFERENZA UNIFICATA
 
                                Art. 8.
Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali e Conferenza unificata 
  1. La  Conferenza Stato -  citta' ed autonomie locali  e' unificata
per le materie ed i compiti  di interesse comune delle regioni, delle
province, dei  comuni e  delle comunita'  montane, con  la Conferenza
Stato - regioni.
  2. La Conferenza  Stato - citta' ed autonomie  locali e' presieduta
dal  Presidente del  Consiglio dei  Ministri o,  per sua  delega, dal
Ministro dell'interno  o dal  Ministro per  gli affari  regionali; ne
fanno parte  altresi' il Ministro del  tesoro e del bilancio  e della
programmazione economica, il Ministro  delle finanze, il Ministro dei
lavori   pubblici,  il   Ministro   della   sanita',  il   presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione  province d'Italia  -  UPI ed  il presidente  dell'Unione
nazionale comuni, comunita'  ed enti montani - UNCEM.  Ne fanno parte
inoltre quattordici  sindaci designati dall'ANCI e  sei presidenti di
provincia  designati  dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci  designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
della  legge 8  giugno 1990,  n.  142. Alle  riunioni possono  essere
invitati  altri   membri  del  Governo,  nonche'   rappresentanti  di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
  3. La  Conferenza Stato -  citta' ed autonomie locali  e' convocata
almeno ogni  tre mesi, e  comunque in tutti  i casi il  presidente ne
ravvisi la  necessita' o  qualora ne  faccia richiesta  il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
  4.  La Conferenza  unificata di  cui al  comma 1  e' convocata  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri  o, su sua delega, dal Ministro
per gli  affari regionali o, se  tale incarico non e'  conferito, dal
Ministro dell'interno.
 
                               Art. 9.
                           F u n z i o n i
 
  1.  La  Conferenza  unificata   assume  deliberazioni,  promuove  e
sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione  alle  materie  ed  ai compiti  di  interesse  comune  alle
regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
  2. La Conferenza  unificata e' comunque competente in  tutti i casi
in  cui  regioni, province,  comuni  e  comunita' montane  ovvero  la
Conferenza  Stato  -  regioni  e  la Conferenza  Stato  -  citta'  ed
autonomie  locali  debbano  esprimersi  su un  medesimo  oggetto.  In
particolare la Conferenza unificata:
  a) esprime parere:
  1)  sul  disegno  di  legge  finanziaria e  sui  disegni  di  legge
collegati;
  2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
  3)   sugli  schemi   di  decreto   legislativo  adottati   in  base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  b)  promuove  e sancisce  intese  tra  Governo, regioni,  province,
comuni e comunita'  montane. Nel caso di mancata intesa  o di urgenza
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
  c)  promuove e  sancisce  accordi tra  Governo, regioni,  province,
comuni e comunita'  montane, al fine di  coordinare l'esercizio delle
rispettive  competenze  e  svolgere in  collaborazione  attivita'  di
interesse comune;
  d) acquisisce  le designazioni  dei rappresentanti  delle autonomie
locali  indicati, rispettivamente,  dai  presidenti  delle regioni  e
province  autonome di  Trento  e di  Bolzano,  dall'ANCI, dall'UPI  e
dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
  e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni,
province,  comuni e  comunita' montane  nei casi  di sua  competenza,
anche  attraverso  l'approvazione  di  protocolli di  intesa  tra  le
amministrazioni  centrali  e  locali  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6;
  f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale
pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale
connessi al conferimento  di funzioni e compiti alle  regioni ed agli
enti locali;
  g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
  3. Il  Presidente del Consiglio  dei Ministri puo'  sottoporre alla
Conferenza unificata, anche su  richiesta delle autonomie regionali e
locali,  ogni  altro oggetto  di  preminente  interesse comune  delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
  4.  Ferma  restando  la  necessita' dell'assenso  del  Governo  per
l'adozione  delle   deliberazioni  di  competenza   della  Conferenza
unificata,  l'assenso delle  regioni,  delle province,  dei comuni  e
delle  comunita' montane  e'  assunto con  il  consenso distinto  dei
membri   dei    due   gruppi   delle   autonomie    che   compongono,
rispettivamente, la Conferenza Stato -  regioni e la Conferenza Stato
-  citta'  ed  autonomie  locali. L'assenso  e'  espresso  di  regola
all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso  dalla maggioranza dei rappresentanti
di ciascuno dei due gruppi.
  5. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha compiti di:
  a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
  b) studio,  informazione e  confronto nelle  problematiche connesse
agli  indirizzi  di  politica  generale che  possono  incidere  sulle
funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.
  6.  La   Conferenza  Stato  -   citta'  ed  autonomie   locali,  in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
  a) dei problemi relativi  all'ordinamento ed al funzionamento degli
enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie
e  di  bilancio, alle  risorse  umane  e strumentali,  nonche'  delle
iniziative  legislative  e degli  atti  generali  di governo  a  cio'
attinenti;
  b) dei problemi  relativi alle attivita' di  gestione ed erogazione
dei servizi pubblici;
  c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente
comma  che  venga  sottoposto,  anche  su  richiesta  del  Presidente
dell'ANCI,  dell'UPI e  dell'UNCEM,  al parere  della Conferenza  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
  7. La Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali  ha inoltre il
compito di favorire:
  a)   l'informazione   e   le  iniziative   per   il   miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
  b)  la promozione  di accordi  o  contratti di  programma ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  c) le attivita' relative  alla organizzazione di manifestazioni che
coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.
 
                              Art. 10.
                              Segreteria
 
  1.  L'attivita' istruttoria  e di  supporto al  funzionamento della
Conferenza  unificata  sono  svolte congiuntamente  dalla  segreteria
della  Conferenza Statoregioni  e dalla  segreteria della  Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali.
  2.  La  segreteria della  Conferenza  Stato  - regioni  opera  alle
dirette  dipendenze  e secondo  gli  indirizzi  del presidente  della
Conferenza stessa. Ad essa e' assegnato personale dello Stato e, fino
alla meta' dei posti in organico,  da personale delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il  cui  trattamento
economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  3.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del Ministro  per gli  affari regionali,  sono disciplinati
l'organizzazione   ed  il   funzionamento   della  segreteria   della
Conferenza  Stato -  regioni  ed individuati  gli  uffici di  livello
dirigenziale.
  4. Per  lo svolgimento  dei propri compiti,  la Conferenza  Stato -
citta'  ed autonomie  locali si  avvale di  una segreteria  collocata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato - citta'
ed  autonomie locali  e'  stabilita con  successivo provvedimento  di
organizzazione. Con il medesimo  provvedimento potra' essere previsto
che fino  alla meta' dei  posti in  organico possa essere  coperto da
personale delle  province, dei comuni  e delle comunita'  montane, il
cui trattamento  economico rimane  a carico delle  amministrazioni di
appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale
della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri. Puo'  essere altresi'
assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 agosto 1997
 
                              SCALFARO
 
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Napolitano, Ministro dell'interno
                                   Bassanini,   Ministro    per    la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
                                                           Allegato A
 
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