LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato.
ART. 1.
Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la
funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli
enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni
statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
ART. 2.
Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte.
ART. 3.
Organizzazioni di volontariato.
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività
di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro
fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità
delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione
di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal
quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
ART. 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i
propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche
o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
ART. 5.
Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità
giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per
lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in
deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare
donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.
Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile. 4. In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica,
i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute
nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni del codice civile.
ART. 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il
permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività
di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le
regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal
registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei
soggetti eroganti.
ART. 7.
Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e
capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso
delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
ART. 8.
Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro
attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né
prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che
perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3 ........................................................(2).
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato
il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al
concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono
fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali (2/a).
ART. 9.
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , come sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1982, n. 954 .
ART. 10.
Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e
favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione
degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o
promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti
locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
ART. 11.
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle organizzazioni.
ART. 12.
Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal
Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto
da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni
di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e
da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i
seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse
svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far
fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza
della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e
sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni,
iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei
servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e
promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle
notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con
cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e
gli operatori interessati (5/a).
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti
di cui alla lettera d) del comma 1 (5/b).
ART. 13.
Limiti di applicabilità.
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di
volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15
dicembre 1972, n. 772 .
ART. 14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il
volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2
dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza
nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello
stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di
lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
<<Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato>>.
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si
fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato>>.
ART. 15.
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello
stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la
funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto
alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle
medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una
quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficienza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35,
terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e
successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2,
saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
ART. 16.
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei
principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data
della sua entrata in vigore.
ART. 17.
Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività
di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
2 ........................................................(9).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.
(2) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n.
408.
(2/a) Periodo così sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile 1994,
n. 260.
(5/a) L'art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio
1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994,
n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 800 milioni annui, a
decorrere dall'anno 1994, per il funzionamento dell'Osservatorio
e per l'organizzazione della Conferenza nazionale di cui al
presente articolo. L'art. 1, comma 2, della legge di conversione
sopracitata ha disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26
marzo 1994, n. 209, non convertito in legge.
(5/b) L'art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio
1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27
luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha
autorizzato la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli
anni 1994, 1995 e 1996 per la dotazione del Fondo di cui al
presente articolo.
(9) Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93.