MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 20 aprile 1995, n. 245.
Regolamento recante modificazioni al regolamento-tipo del
personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura riguardante la concessione di prestiti sui fondi di
previdenza e sull'indennità di anzianità, approvato con decreto
ministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125,
recante norme concernenti il personale delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il regolamento-tipo del personale delle predette camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con
decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 85 del citato regolamento, concernente le
anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennità di
anzianità dei dipendenti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha
elevato il saggio degli interessi legali dal 5% al 10% annuo;
Considerato che l'applicazione del tasso previsto dalla legge 26
novembre 1990, n. 353, sulle anticipazioni sui fondi di
previdenza e sull'indennità di anzianità del personale camerale
rende estremamente onerosa la restituzione delle stesse;
Considerato che l'applicazione del tasso legale vigente contrasta
con le finalità sociali della richiamata norma;
Ritenuto di dover disciplinare diversamente le modalità di
concessione delle anticipazioni di cui trattasi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei
dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, con nota n. 595698 del 2 giugno 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
L'art. 85 del regolamento-tipo per il personale delle camere
dicommercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con
decreto interministeriale 12 luglio 1982, è sostituito dal
seguente: "Art. 85 (Prestiti sui fondi di previdenza e
sull'indennità di anzianità). -
1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso
di abitazione propria o dei propri figli, nonché per spese
sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi
straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun
dipendente può essere concesso un prestito in misura non
superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui
maturato alla data della domanda.
2. Tale prestito è gravato da interesse semplice annuo e verrà
estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di
permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse
annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della
cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta dell'Unioncamere.
4. è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il dipendente di
estinguere il debito principale in qualunque momento.
5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per
miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del
dipendente o dei propri figli.
6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di
previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di
cui ai commi precedenti, nonché dell'ammontare dei relativi
interessi semplici non estinti.
7. Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai
precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle
indennità di anzianità; tali prestiti devono essere contenuti
nell'importo dell'80% sull'indennità maturata alla data della
richiesta.
8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo
comma del presente articolo non sono cumulabili.
9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in
vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso
e, comunque, non estinte alla predetta data; in relazione a
quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta
dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla
precedente normativa.
10. Le anticipazioni sull'indennità di anzianità e sui fondi di
previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto
al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta
data, si intendono concesse al tasso di interesse composto
fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente
comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente
regolamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 1995
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLÒ