LEGGE 7 agosto 1990, n. 241.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.
CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia
e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione
di un provvedimento espresso.
2. Le Pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per
legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo
che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme
alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile. a norma della presente legge, anche l'atto cui essa
si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di
loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le
stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Art. 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a
norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari
norme che li regolano.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella
conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo
degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la
quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla
conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo
che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio
motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto
sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo
consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il
termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o,
in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura
dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1,
quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal
momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle
notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima
scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od
enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad
istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione
di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità
sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione,
il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata,
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può
essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da
parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali
casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti
e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto
di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi
in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la
presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un
termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità degli accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato
deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in
cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti
prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare
pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali
e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di
lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente
articolo.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od
altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato
lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal
medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le
ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può
annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato
deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal
presente articolo.
Art. 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e
20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che
il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche
nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti
o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione della
disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita
nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le
aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del
diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme
particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti
mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle
esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con
uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi,
le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti
nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze
di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della
legge 1deg. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26
della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente
che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso
l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverte disposizioni
di legge.
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con
i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e
debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel
termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono
pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti
di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni
per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e in generale,
è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare
ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed é composta da sedici membri, dei quali due senatori
e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979
n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e
degli altri enti pubblici.
3 La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di
piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al
Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano
utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso
di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di
quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate
dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
<<Art. 15. - (Segreto d'ufficio). -- 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne
abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od
operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di
cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul
diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di
atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento>>.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei princìpi
desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino
a quando esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni é ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare
qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'articolo 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1990
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18:
- La legge n. 15/1968 reca: <<Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme>>.
Nota all'art. 19:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
<<Art. 17 (Regolamenti).
(omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari>>.
Nota all'art. 20:
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi
precedente nota all'art. 19.
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato), è il seguente:
<<Art. 12 - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui
diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato
democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla
difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi
costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri
Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa
militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti
eversivi dell'ordine costituzionale>>.
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi
precedente nota all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato
dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni
alla legge 1deg. aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di
attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), è il seguente:
<<Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). --
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi
automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro
utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di
pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza,
nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia
debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo
articolo 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente
è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli
accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti
stabiliti dal codice di procedura penale.
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei
dati predetti per finalità diverse da quelle previste
dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni
circolazione delle informazioni all'interno della pubblica
amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del
presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di
comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni
automatiche di informazioni che forniscano un profilo della
personalità dell'interessato>>.
Nota all'art. 26:
- La legge n. 839/1984 reca: <<Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana>>.
Nota all'art. 27:
- La legge n. 97/1979 reca: <<Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato>>.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il
seguente:
<<Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà). -- L'atto di notorietà concernente fatti, stati o
qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco,
il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con
l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20>>.