Legge 8 giugno 1990, n.142
Ordinamento delle Autonomie locali.
CAPO I.
PRINCIPI GENERALI
ART. 1.
(Oggetto della legge).
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei
comuni e delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della
Repubblicanon possono introdurre deroghe ai principi della
presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
ART. 2.
(Autonomia dei comuni e delle province).
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono
autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione,
cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità
provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia
finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della
finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie.
Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le
funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
ART. 3.
(Rapporti tra regioni ed enti locali).
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e
dell'articolo118, primo comma, della Costituzione, ferme restando
le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei
rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le
province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni
del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei
casi previsti dall'articolo 117della Costituzione gli interessi
comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della
popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e
delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare
un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello
sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base
ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di
investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle
regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e
programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la
formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della
programmazione socio-economica edella pianificazione territoriale
dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere
generale, modi e procedimenti per la verifica della
compatibilità fragli strumenti di cui al comma 7 e i programmi
regionali, ove esistenti.
CAPO II.
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 4.
(Statuti comunali e provinciali).
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente
ed in particolare determinale attribuzioni degli organi,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle
informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
ART. 5.
(Regolamenti).
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici
e per l'esercizio delle funzioni.
CAPO III.
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 6.
(Partecipazione popolare).
ART. 7.
(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei
cittadini).
1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle
giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano
al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a
carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne
vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il
diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato
degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il
diritto dei cittadini di accedere, ingenerale, alle informazioni
di cui è in possesso l' amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
ART. 8.
(Difensore civico).
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere
l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di
garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi
del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
CAPO IV.
IL COMUNE
ART. 9.
(Funzioni).
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente
nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
ART. 10.
(Compiti del comune per servizi di competenza statale).
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di
stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale
ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie.
ART. 11.
(Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni).
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei
comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste
dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni,
non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle
circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo
aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni
costituite ai sensi dell'articolo 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante
fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità
di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione
inferiore a 5.000abitanti anche con comuni di popolazione
superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo
Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa,
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione
inferiore a5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono
calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più
comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono
calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla
fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a
spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi
prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi
popolazione inferiore a 5.000abitanti.
ART. 12.
(Municipi).
1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può
prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità
di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di
gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal
comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al
consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da
parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste
concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a
consigliere comunale.
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior
numero di voti. La carica di pro-sindaco e di consultore è
incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo
statuto ed il regolamento comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme
previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.
ART. 13.
(Circoscrizioni di decentramento comunale).
1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per
istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di
base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti
possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma
2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del
comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme
stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un
presidente.
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive
modifiche e integrazioni.
CAPO V.
LA PROVINCIA
ART. 14.
(Funzioni).
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o
l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente
e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere
di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le
forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi
pubblici.
ART. 15.
(Compiti di programmazione).
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme
dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e
promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei
comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze
dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio
e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione
alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne
la conformità agli indirizzi regionali della programmazione
socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché
norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti
di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la
provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione
ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di
detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di
coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali.
ART. 16.
(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali).
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità
dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del
proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare
gli uffici, i servizie la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa
di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei
seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti
sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione
tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività
produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e
regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di
una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei
comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la
maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con
delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti
dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200
mila abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove,
in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del
comma 2.
CAPO VI.
AREE METROPOLITANE
ART. 17.
(Aree metropolitane)
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna
area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente
legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di
una provincia si procede alla nuova delimitazione delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai
sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come
territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed
assume la denominazione di "città metropolitana".
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26
febbraio 1948,n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione
Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel
presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.
ART. 18.
(Città metropolitana).
1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si
articola in due livelli:
a) città metropolitana
b) comuni.
2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle
province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino
alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio
metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco
metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.
ART. 19.
(Funzioni della città metropolitana e dei comuni).
1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città
metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città
metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le
funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo
carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed
efficienza, essere svolte informa coordinata nell'area
metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e
dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti
energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande
distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della
scuola e della formazione professionale e degli altri servizi
urbani di livello metropolitano.
2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i
contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non
attribuite espressamente alla città metropolitana.
ART. 20.
(Riordino delle circoscrizioni territoriali
dei comuni dell'area metropolitana).
1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area
metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede
al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni
dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi
comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per
fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di
autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da
assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la
razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile
partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra
dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro
storico, conservano l' originaria denominazione alla quale
aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle
circoscrizioni che li compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in
proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale
nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.
ART. 21.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi
decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle
rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di
cui all'articolo 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole
aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo
provvede direttamente.
4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui
all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei
ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente
sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti
legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo20, sentiti
i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
CAPO VII.
SERVIZI
ART. 22.
(Servizi pubblici locali).
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province
sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici
nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale
pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati.
ART. 23.
(Aziende speciali ed istituzioni).
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e
di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o
provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete
la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca
degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente
locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento
delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e
dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo
statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina
le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita
le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione,
nonché forme autonome di verifica della gestione.
CAPO VIII.
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 24.
(Convenzioni).
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio
o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle
materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa
statuizione di un disciplinare-tipo.
ART. 25.
(Consorzi).
1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o
più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in
quanto compatibili.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo
24, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione,
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito
più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
l'esercizio dideterminate funzioni e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alleleggi regionali.
ART. 26.
(Unioni di comuni).
1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni
contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire
una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di
servizi.
2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con
popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono
approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali,
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il
presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai
comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il
regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei
comuni partecipanti alla unione e ne disciplinale forme.
5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi
e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle
finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.
6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve
procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si
pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.
7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i
contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine
provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli
normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione
di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione
l'unione di comuni viene costituita in comune con legge
regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di
tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.
ART. 27.
(Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del
presidente della regione o del presidente della provincia o del
sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della
regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie,
sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella
regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti
il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di
cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte
le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del
Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma
6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti
gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad
opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle
regioni, delle province o dei comuni, salvo icasi in cui i
relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data
di entrata in vigore della presente legge.
CAPO IX.
COMUNITA' MONTANE
ART. 28.
(Natura e ruolo)
1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi
regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa
provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone
montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché
la fusione di tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito
delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere
una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità
montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione
complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente
montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano
sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva.
Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.
3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità
montana di quei comuni parzialmente montani che possono
pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può
prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con
popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte
integrante del sistema geografico e socio-economico della
comunità.
4. Al fine della gradazione e differenziazione degli interventi
di competenza delle regioni e delle comunità montane, le
regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare
nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce
altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità
ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
ART. 29.
(Funzioni)
1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite
dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e
regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a
questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane.
Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra
funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla
regione.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli
previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla
regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi
annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche
del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del
piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge
regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui
all'articolo 1della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i
programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base
del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dall'articolo 2 della
citata legge n. 93 del 1981.
7. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come
sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n.
657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n.
991 del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102.
8. La comunità montana può essere trasformata in unione di
comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in
deroga ai limiti di popolazione.
CAPO X.
ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA
ART. 30.
(Organi).
1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
ART. 31.
(Consigli comunali e provinciali).
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro
durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione.
3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia,
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e
le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del
proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni
e mozioni.
7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a
riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni,
quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche,
salvi i casi previsti dal regolamento.
ART. 32.
(Competenze dei consigli).
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i
regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere
pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe adessi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e
provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione
dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a
società di capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti
obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
m) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri
rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti
nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi
dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono
essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione
della giunta o entro i termini di scadenza del precedente
incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi
dell'articolo 36, comma 5.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
ART. 33.
(Composizione delle giunte).
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la
presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo
statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione
fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con
popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per
i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo
di provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a
500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con oltre
500.000 abitanti.
2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la
presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo
statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati
all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di
ottenere un numero pari e comunque non superiore adotto.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo
statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non
facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
ART. 34.
(Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle
giunte).
1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta
comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel
suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli
eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo
statuto.
2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni
dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è
verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di
presentazione delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al
comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle
cariche di sindaco o di presidente della provincia e di
assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal
candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre
successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il
termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si
raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a
norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 1).
5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per
l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle
giunte comunali e provinciali è disposta dal consigliere
anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è
verificata la vacanza.
6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal
consigliere anziano.
7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni
dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga
l'annullamento per vizio di legittimità.
8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o
di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della
rispettiva giunta.
ART. 35.
(Competenze delle giunte).
1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino
nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del
sindaco o del presidente della provincia, degli organi di
decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti;
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne
attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
ART. 36.
(Competenze del sindaco e del presidente della provincia).
1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano
l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta,
sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché
all'esecuzione degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al comune e alla provincia.
3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri even-
tualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti.4. In caso di
inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa
diffida, provvede il prefetto.
5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza
entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n),
o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione
all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della
provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni
dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto,
comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si
pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta,
nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i
provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo48.
6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della
provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la
formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
7. Distintivo del sindaco e del presidente della provincia è la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a
tracolla della spalla destra.
ART. 37.
(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione).
1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della
giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva espressa per appello nominale con voto della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla
provincia.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera
giunta; deve contenere la proposta di nuove linee
politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della
provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto
dall'articolo 34.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque
giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la
proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta
dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o
del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra
causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del
sindaco o del presidente.
7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto
dalla elezione della nuova giunta.
8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente
articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli
amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di
aziende speciali e di istituzioni dipendenti.
ART. 38.
(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale).
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere
al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in
cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui
al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di
dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 1, nonché dall'articolo 10, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2,
il prefetto provvede con propria ordinanza.
CAPO XI.
CONTROLLO SUGLI ORGANI
ART. 39.
(Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali).
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi
di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del sindaco, del presidente
dell'amministrazione provinciale e della giunta entro sessanta
giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque
verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di
presentazione delle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al
consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto
dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo
è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo
decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di
novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il
primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del
Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del
decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al
Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa
del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e
urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non
superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione
dell'ente.
8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data
del provvedimento di sospensione.
ART. 40.
(Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i
componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti
contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni
di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano
imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a
misura di prevenzione odi sicurezza.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di
grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15
della legge 19marzo 1990, n. 55.
CAPO XII.
CONTROLLO SUGLI ATTI
ART. 41.
(Comitato regionale di controllo).
1. Per l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 130
della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente
della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli
atti dei comuni e delle province.
2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per
territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune
l'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del
comitato, curala pubblicazione periodica delle principali
decisioni del comitato regionale di controllo con le relative
motivazioni di riferimento.
ART. 42.
(Composizione del comitato).
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale
sezione sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di
cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati,
scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori
commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno
cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia,
di consigliere regionale odi parlamentare nazionale, ovvero tra i
funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza,
con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in
quiescenza o trai professori di ruolo di università in materie
giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali e
provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo
scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in
servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti
supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del
comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di
cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma
1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o
designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il
presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti
dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a
seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando
si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi
componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai
permessi e dalle aspettative previsti per gli amministratori
locali.
ART. 43.
(Incompatibilità ed ineleggibilità).
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei
comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti
soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano
ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del
medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di
ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c),
con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti
locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti
dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della
regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o
delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di
collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo
regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché
coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente
alla costituzione del comitato.
ART. 44.
(Norme regionali).
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e
delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le
funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di
pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle
decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati
dalla legge regionale.
2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a
maggioranza qualificata, dei componenti del comitato regionale di
controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso
di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze
ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la
supplenza del presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di
controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di
un'indennità di carica ai componenti sono a carico della
regione.
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato
regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza
funzionale e dell'autonomia dell'organo.
ART. 45.
(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di
legittimità).
1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e
provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte intendono,
di propria iniziativa, sottoporre al comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie
sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri
provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si
vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei
consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema
maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata, con
indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla
affissione all'albo pretorio.
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i
contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni
ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del
personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al
comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì
essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta
quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo
consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema
proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei
quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta
e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in
contrasto con atti fondamentali del consiglio.
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.
ART. 46.
(Modalità del controllo preventivo
di legittimità degli atti e del bilancio).
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le
deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se
nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il
comitato regionale di controllo non abbia adottato un
provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine
comunicazione all'ente interessato.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme
statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione
dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento
ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme
violate.
4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua
scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal
caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal
momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del
termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione
di non aver riscontrato vizi di legittimità.
6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni
dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a
pena di decadenza.
7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per
l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la
disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati
regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.
8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto
consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta
giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle
deliberazioni ai sensi del comma1.
9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo
con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta
giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il
termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro
il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della
deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del
comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più
commissari per la redazione del conto stesso.
11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il
controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli
atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati
alle stesse.
ART. 47.
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni).
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede
dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
ART. 48.
(Potere sostitutivo).
1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a
provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di
compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di
controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine
assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata per i casi d'urgenza.
2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono
regolate dalla legge regionale.
ART. 49.
(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi
dai comuni e dalle province).
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle
unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e
alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e
sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.
ART. 50.
(Pareri obbligatori).
1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente
sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti
da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o
di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il
termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge
non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale
interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere
il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine
originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il
termine prorogato, si prescinde dal parere.
CAPO XIII.
UFFICI E PERSONALE
ART. 51.
(Organizzazione degli uffici e del personale).
1. I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità
allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai
dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli
obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le
modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario
dell'ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la
gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la
legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle
procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli
obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e
dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere
conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i
termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con
provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati
ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al
conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi,
nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai
servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata
dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato,
quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti
inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa
con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.
8. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti
degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi
nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del
Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista
dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso
rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al
rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello
stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei
diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti,
secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle
modalità di conferimento delle titolarità degli uffici nonché
alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici
complessivi.
9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in
servizio sono regolati secondo le norme previste per gli
impiegati civili dello Stato.
10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina,
composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che
la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente
designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo
le modalità stabilite dal regolamento.
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici
ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle
comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla
legge.
ART. 52.
(Segretari comunali e provinciali).
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare,
funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale
territorialmente articolato.
2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti
professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e
il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i
trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di
accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo
collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro
dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai
rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e
dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad
esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei
segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le
modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla
revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma
1.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende
funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51,
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è
responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai
relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e
del consiglio.
4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un
vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento.
5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si
applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla
presente legge.
ART. 53.
(Responsabilità del segretario degli enti locali
e dei dirigenti dei servizi).
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e
dal consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla
sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del
responsabile del servizio interessato e del responsabile di
ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto
il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei
servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli
atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al
comma 1, unitamente al funzionario preposto.
CAPO XIV.
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 54.
(Finanza locale).
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito
della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione
tributaria vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali
indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che
tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni socio-economiche, nonché in base aduna perequata
distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di
fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la
contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe
e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti
locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi
a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato
e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei
servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino
prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione,
debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie
compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per
contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla
realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale
ed economico.
10. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è
determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno
degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è
riducibile nel triennio.
11. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per
la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi
di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
12. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni,
inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da
esse attribuite agli enti locali in relazione al costo digestione
dei servizi sulla base della programmazione regionale.
ART. 55.
(Bilancio e programmazione finanziaria).
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è
riservato alla legge dello Stato.
2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio
economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza
attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto.
6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30
giugno dell'anno successivo.
ART. 56.
(Deliberazioni a contrattare e relative procedure).
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla
normativa della Comunità economica europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
ART. 57.
(Revisione economico-finanziaria).
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto
limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da
tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per un sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al
regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la
revisione economica-finanziaria è affidata ad un solo revisore
eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi
membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di
cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno
della gestione.
CAPO XV.
RESPONSABILITA'
ART. 58.
(Disposizioni in materia di responsabilità).
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali
si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio
di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli
enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro
gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono
personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli
enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla
commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è
personale e non si estende agli eredi.
CAPO XVI.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 59.
(Termine per l'adozione dello statuto).
1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il
regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina
dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle
materie e discipline ad esso espressamente demandate continuano
ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero
degli assessori è determinato nella misura massima prevista
dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste
dall'articolo 34.
4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali,
che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti
stessi.
5. Sino all'approvazione della disciplina organica
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 60.
(Revisione dei consorzi, delle associazioni
e delle circoscrizioni).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in
deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi
atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme
associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o
trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile
1976, n. 278,incompatibili con il nuovo assetto dettato
dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza
dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto
comunale.
ART. 61.
(Norme regionali in materia di organismi comprensoriali
e associativi, di comunità montane e di organi di controllo).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione in
materia di organismi comprensoriali e di forme associative fra
enti locali ai principi della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montane
secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche alla
regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi
di attuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di
controllo in conformità alle disposizioni contenute nella
presente legge, nonché alla relativa regolamentazione
legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le
regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal
comma 3.
ART. 62.
(Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il
Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge
con l'ordinamento della regione medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
ART. 63.
(Delega al Governo per la prima revisione
delle circoscrizioni provinciali).
1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in
attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare,
nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle
circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province
conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree
metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad
emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province,
compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le
aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è
stata già avviatala formale iniziativa per nuove province da
parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole
da parte della regione(Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato,
Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province saranno
emanati, ai sensi del comma 1,con l'osservanza dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata
l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge,
provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni
interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le
Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5
miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno
1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di
nuove province".
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta
nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata della legge 23 agosto 1988, n.362, vengono
riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni
eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al
comma 5,dovrà risultare coperto.
ART. 64.
(Abrogazione di norme).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono
abrogati:
a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio
1911, n. 297,e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli
articoli da 166 a 174 e da179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive
modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e
290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo
comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87; 89;96; da 106 a 110;
140; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle
funzioni della commissione centrale per la finanza locale
previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.
d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo
1968, n. 444,intendendosi attribuita ai comuni la relativa
competenza in materia di edilizia scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi
per la cessazione della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni
rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.
ART. 65.
(Entrata in vigore della legge)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.