D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 .

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1deg. marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

ART. 1.
Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

ART 2.
Destinatari.

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

ART 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di <<fondo pensione>>, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

ART 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.

1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (5), da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro. 4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa: a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni; b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente; c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16. 7. Trascorsi ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

ART. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

ART. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali.

1. Il fondo pensione non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante:
a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (5), ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).
2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.
4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro, individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di applicazione delle commissioni di gestione;
d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto di interessi.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

ART. 7.
Prestazioni.

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).
5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

ART. 8.
Finanziamento.

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13, comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

ART. 9.
Fondi pensione aperti.

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

ART. 10.
Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione.

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

ART. 11.
Vicende del fondo pensione.

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

ART. 12.
Contributo di solidarietà.

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1deg. giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo. 1-bis. All'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: <<Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare>>.

ART. 13.
Trattamento tributario di contributi e prestazioni.

1 ... Abrogato
2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non può superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione.
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liqui- dazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento è effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello di ricezione dei contributi stessi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico. Si applica il comma 3 del medesimo art. 16 (15). 6-bis. Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1 (16). 6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
7. Per le prestazioni erogate, nonché per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), è attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta è scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.
8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere fiscale.

ART. 14.
Regime tributario dei fondi pensione.

1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta.
2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore perché avviato o cessato in corso di anno.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (17).
4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo è valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento decorrente dal termine previsto dal comma 3.
5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.
6. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

ART. 15.
Responsabilità degli organi del fondo.

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 16.
Vigilanza sui fondi pensione.

1. Al fine di esercitare l'attività di vigilanza sui fondi di cui al presente decreto legislativo è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposita commissione composta:
a) dal direttore generale della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale;
b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo;
c) da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da un rappresentante dell'ISVAP;
d) da cinque esperti, di cui almeno un magistrato, scelti in ragione della specifica competenza ed esperienza in materia previdenziale.
2. La commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto è stabilito il compenso spettante ai componenti della commissione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del presidente fra i componenti di cui al comma1. I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale di apposita struttura. Essa è posta alle dipendenze della presidenza della commissione ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle altre amministrazioni ed enti indicati dal presente articolo ed è diretta da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine è istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un posto di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La composizione della struttura è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione.
5. La commissione delibera in ordine al proprio funzionamento ed a quello della struttura di cui al comma 4.
6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro per effetto della costituzione di forme di previdenza pensionistica complementare.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione della commissione si provvede a carico dei normali stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.

ART. 17.
Compiti della commissione di vigilanza.

1. Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attività dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza complementare ed essere comunque utili per l'adozione di provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 1; d) emanare disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione; il prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica dell'attività dei soggetti titolari di forme pensionistiche complementari, nonché in ordine alla comunicazione periodica ai destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario delle relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attività di cui all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle attività previdenziali complementari nei vari settori e nel loro complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione può, tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo.

ART. 18.
Norme finali.

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1deg. luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia. Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art.5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi l, 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

ART. 19.
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.