D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 .
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1deg. marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
ART. 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le
forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di
assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
ART 2.
Destinatari.
1. Forme pensionistiche complementari possono
essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici,
identificati per ciascuna forma secondo il criterio di
appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento,
anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche
per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese
o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi
professionisti, anche organizzati per aree professionali e per
territorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente
forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento
finanziario garantito;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite
volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento
al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
ART 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in
mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari
di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III
del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di
cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le
forme pensionistiche complementari possono essere istituite
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza,
mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro
associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di <<fondo
pensione>>, la quale non può essere utilizzata da altri
soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le
modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione
individuale.
ART 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all'esercizio.
1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi
dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi
dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per
il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito
del patrimonio di una singola società o di un singolo ente
pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita
deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed
autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od
ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a
preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16.
Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi
documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra
modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio
dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della
trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli
organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare
riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti
degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo,
facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2
gennaio 1991, n. 1 (5), da graduare sia in funzione delle
modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle
eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia
gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro. 4.
I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi
dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono
prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 5. Nel
caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere
concessa: a) se, in caso di società, questa non abbia la forma
di società per azioni o in accomandita per azioni; b) se il
patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture
gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della
società o dell'ente; c) se la contabilità e i bilanci della
società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a
certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data
antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. 6. I
fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la
commissione di cui all'art. 16. 7. Trascorsi ventiquattro mesi
dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il
fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione
decade.
ART. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.
1. La composizione degli organi di
amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato
da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di
lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori
è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi
collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il
disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art.
4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a
composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
ART. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
1. Il fondo pensione non è abilitato
all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e
gestisce le risorse mediante:
a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio
dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1 (5), ovvero soggetti che svolgono la
medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti
alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata
alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata
alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza
obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del
presente decreto legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni
anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).
2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di
prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un
tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2,
comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse
esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa
abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A
allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.
4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,
nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello
statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono, tra l'altro, individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di
investimento; b) i criteri di investimento nelle varie categorie
di valori mobiliari;
c) i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di
applicazione delle commissioni di gestione;
d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole
da osservare in materia di conflitto di interessi.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti,
né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
società, per un valore nominale superiore al cinque per cento
del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero
al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote
con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via
diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per
interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi
legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva
superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se
trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva
superiore al trenta per cento.
1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti
di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai
commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime
obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
partecipazione al fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite
solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante
la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di
almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età
di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di
appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche
complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al
requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle
prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità
già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono
altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente
comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà
di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano
accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote
di trattamento di fine rapporto (TFR) può conseguire, nei limiti
e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una
anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione
per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti
della quota della sua posizione individuale corrispondente
all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono
ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui
all'art. 10, comma 1, lettera c).
5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte
statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione
di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed
in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito
della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a
prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la
liquidazione della prestazione pensionistica complementare in
capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore
al cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.
ART. 8.
Finanziamento.
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui
destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di
soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura
civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente,
secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la
misura dei contributi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art.
13, comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo
complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in
percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato
mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le
fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base
contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al
finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al
TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del
lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione
di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al
fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base
contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai
fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori
alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi,
nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e
del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di
cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione,
i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi
del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione
del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve
essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attività istituzionali del medesimo ente.
ART. 9.
Fondi pensione aperti.
1. I soggetti con i quali è consentita la
stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1,
nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando
le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico
risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei
criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle
disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non
sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3,
comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10,
comma 1, lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento
tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio
dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è
rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità
di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonché,
nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
ART. 10.
Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei
requisiti di partecipazione.
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione
alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo
pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure,
modalità e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare,
cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono
trasferire la posizione individuale corrispondente a quella
indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il
lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti
all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio
dell'opzione.
ART. 11.
Vicende del fondo pensione.
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione
per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si
provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa
in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che
abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su
proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario
straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere
comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art.
16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere
sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione
di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi
responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione
stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia
dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina
dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli
articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le
relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui
compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura
concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo
di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16,
nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento
o della liquidazione del fondo.
ART. 12.
Contributo di solidarietà.
1. Fermo restando l'assoggettamento a
contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza
di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
anche se destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui
all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1deg. giugno 1991, n.
166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro,
diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al
TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza
pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente
decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di
solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto-legge per
le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del
datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle
disciplinate dal presente decreto legislativo. 1-bis. All'art. 5,
comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le
seguenti parole: <<Fino alla data di entrata in vigore di
norme in materia di previdenza complementare>>.
ART. 13.
Trattamento tributario di contributi e prestazioni.
1 ... Abrogato
2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica
complementare non può superare il dieci per cento della
retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al
fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3
sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI,
del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per
cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si
applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma 2,
lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto
dal citato art. 10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in
cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia
stato destinato al fondo pensione.
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al
comma 1 non è imponibile la quota di accantonamento annuale del
TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo
totale di tale quota si tiene conto, in sede di liqui- dazione
del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta
stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della
riduzione annuale ivi prevista è diminuito proporzionalmente al
rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari
e la quota di accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo
pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento
è effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello
di ricezione dei contributi stessi con le modalità che saranno
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonché per
il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale,
per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma
1, lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi
dell'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico. Si
applica il comma 3 del medesimo art. 16 (15). 6-bis. Alle
prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina
di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1
(16). 6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti
obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di
trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art.
7, comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma
8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed
integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
7. Per le prestazioni erogate, nonché per i riscatti liquidati
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), è attribuito al
fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici
ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al
comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi
annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite
certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti
dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta è
scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per
l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza,
dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il
decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le
modalità per l'applicazione del presente comma.
8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni
onere fiscale.
ART. 14.
Regime tributario dei fondi pensione.
1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche né
all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi
di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione
sono a titolo di imposta.
2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari
allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del fondo,
determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come
media dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al
medesimo art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo
non ha valore perché avviato o cessato in corso di anno.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun
anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (17).
4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo è valorizzato
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16
ed il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il
secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni
di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a
titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per
cento decorrente dal termine previsto dal comma 3.
5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno
1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.
6. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4,
comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo è corrisposta dalla
società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è
costituito.
ART. 15.
Responsabilità degli organi del fondo.
1. Nei confronti dei componenti degli organi di
cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si
applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice
civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui
all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice
civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono
sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità,
dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi
collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilità nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli
eventi e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le
disposizioni contenute nel presente articolo.
ART. 16.
Vigilanza sui fondi pensione.
1. Al fine di esercitare l'attività di vigilanza
sui fondi di cui al presente decreto legislativo è istituita,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
apposita commissione composta:
a) dal direttore generale della Direzione generale della
previdenza e assistenza sociale;
b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
delle finanze, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica
non inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo;
c) da un rappresentante della Banca d'Italia, da un
rappresentante della Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), da un rappresentante dell'ISVAP;
d) da cinque esperti, di cui almeno un magistrato, scelti in
ragione della specifica competenza ed esperienza in materia
previdenziale.
2. La commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro; con lo stesso decreto è stabilito il compenso spettante
ai componenti della commissione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
alla nomina del presidente fra i componenti di cui al comma1. I
membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale
di apposita struttura. Essa è posta alle dipendenze della
presidenza della commissione ed è composta di personale
proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dalle altre amministrazioni
ed enti indicati dal presente articolo ed è diretta da un
dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. A tal fine è istituito, ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
un posto di consigliere ministeriale nel ruolo
dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La composizione della struttura è
determinata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione.
5. La commissione delibera in ordine al proprio funzionamento ed
a quello della struttura di cui al comma 4.
6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto adempimento degli
obblighi assunti dal datore di lavoro per effetto della
costituzione di forme di previdenza pensionistica complementare.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione della commissione si
provvede a carico dei normali stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni interessate.
ART. 17.
Compiti della commissione di vigilanza.
1. Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attività
dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui
all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su fatti che possano interessare
l'esercizio dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di
previdenza complementare ed essere comunque utili per l'adozione
di provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle
autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4,
comma 3, e 6, comma 1; d) emanare disposizioni per la tenuta
delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro
giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché
ogni altra operazione; il prospetto periodico della composizione
e del valore del patrimonio del fondo pensione; il rendiconto
annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei
princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica
dell'attività dei soggetti titolari di forme pensionistiche
complementari, nonché in ordine alla comunicazione periodica ai
destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario
delle relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attività di cui
all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attività istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle
attività previdenziali complementari nei vari settori e nel loro
complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa
in materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza
di base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia
privati comunque titolari di forma pensionistica complementare
sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la
cui acquisizione la commissione può avvalersi anche
dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera
b), la commissione può, tra l'altro, disporre: la trasmissione
da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di
segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa
richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e
controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo
medesimo, nonché l'esibizione da parte degli stessi di documenti
ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I
criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di
vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della
commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove
appositi accordi di collaborazione tra la commissione,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le
autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui
all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive
informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla
struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto
d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti
nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo.
ART. 18.
Norme finali.
1. Alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e
6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal
1deg. luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme,
se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed
indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro,
devono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo
norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro,
d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della
emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al
comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia
degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo
periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in
materia di esercizio della funzione creditizia. Alle forme di cui
alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme
di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità
ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza
competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno
è istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è
assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento
alle disposizioni dell'art.5. Agli stessi soggetti, esclusi
quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per
l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e
5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni
di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere
fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono
in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto
conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire
100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano,
agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma,
secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono
inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una
apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate
dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai
commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui
all'art. 4, comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si
applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3
possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano
maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per
i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui
al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi l, 2 e
3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge
vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di
cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni
ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera
a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad
assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello
del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in
via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari
derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli
articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un
periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate
disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di
cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono
determinati i criteri di accertamento della predetta situazione
di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione
dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della
gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del
settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono
presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al
comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta
istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza
dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un
piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con
riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al
patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis,
l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui
all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate
nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette
condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al
citato comma.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della
legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo
integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con
facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il
secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti
previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non
abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui
all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le
precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi
previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per
la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante
dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a
totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri
attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere
esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto.
ART. 19.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.