LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (1)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate.
ART. 1.
Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel
lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività, nonché la
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura
i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed
economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata.
ART. 2.
Principi generali.
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
ART. 3.
Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite
in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte
nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione
o da accordi internazionali.
ART. 4.
Accertamento dell'handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di
cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295 , che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso
le unità sanitarie locali.
ART. 5.
Principi generali per i diritti della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono
perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale
e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro
cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle
conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili,
il mantenimento della persona handicappata nell'ambiete familiare
e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita
sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare
la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità
di recupero e di integrazione della persona handicappata nella
società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità
e della persona handicappata, attivandone le potenziali
capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le
fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto
minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza
della minorazione o per ridurre e superare i danni della
minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero
della persona handicappata, assicurando il coordinamento e
l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base
degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142 ;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto
personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo,
nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile,
interventi economici integrativi per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di
partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di
chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più
idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi
previsti dalla presente legge.
ART. 6.
Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23
dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione
sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla
prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il
parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della
vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e
dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di
lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare
malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono
essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione
e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e
la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite
a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le
modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 . Con tali atti possono essere individuate altre forme di
endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini
fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli
operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo,
per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di
cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di
vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E'
istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo
stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli
infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni
forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione
contro la rosolia.
ART. 7.
Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e
sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione
di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo
fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture
proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonché gli specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il
trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e
all'estero.
ART.8.
Inserimento ed integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici
pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche
e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati,
alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale
appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto
di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti
specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunitàalloggio, case-famiglia
e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di
vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di
rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente
o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard
dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; m)
organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con
l'azione della scuola.
ART. 9.
Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito
dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione
dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri
servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e
può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano
richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di
volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11
agosto 1991, n. 266 .
ART. 10.
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare
con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184 , comunità-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di
gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa
con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui
all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla
congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di
gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi
regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo
possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale
all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla
presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge
29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce
variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno
comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area.
ART. 11.
Soggiorno all'estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia
previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli
interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo
accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è
equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di
cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3
novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di
criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , con il quale sono disciplinate anche le modalità della
corresponsione di acconti alle famiglie.
ART. 12.
Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non
può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini
della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla
cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione
dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il
profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata (12/a).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare
gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5
e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con
le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede
alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono
iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una
esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di
tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
ART. 13.
Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado
e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 , e
successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e
con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le
unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 . Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione
tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del
piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
incarichi professionali ad interpreti da destinare alle
università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le
unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di
operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 , e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali
di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado
sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per
gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42,
comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
ART. 14.
Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26
del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 , nel rispetto delle modalità
di coordinamento con il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della
legge 9 maggio 1989, n. 168 . Il Ministro della pubblica
istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo
grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il
massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo
il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti
gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416 , su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990 . Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha
sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno
per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual
caso la specializzazione ha valore abilitante anche per
l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi
di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per
l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività
didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami
relativi, individuati come obbligatori per la preparazione
all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990 .
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani
di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e
dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche
da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le
università, le quali disciplinano le modalità di espletamento
degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del diploma di
laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata
legge n. 341 del 1990 , relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e
successive modificazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati.
ART. 15.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
n. 270 , e successive modificazioni, due esperti designati dagli
enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal
provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative
e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di
consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza
alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le
unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli
13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di
apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può
avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e
40 .
ART. 16.
Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi
più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e
la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore
degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli
esami universitari, previa intesa col docente della materia e,
occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente
il consiglio dipartimentale.
ART. 17.
Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli
3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e
h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , realizzano
l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di
formazione professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di
una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito
delle attività del centro di formazione professionale tenendo
conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle
diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di
conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o
in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi
per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi
normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di
riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e
programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero
possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della
citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di
volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al
presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978 .
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2
è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della
graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economicoproduttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978 , una quota del
fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281 , è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al
lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi
prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 18.
Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta
dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali,
di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono
attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione
lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre
a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del
titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali
con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo
svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi
ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di
lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
ART. 19.
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni, devono
intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da
minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa
che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La
capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello
stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
ART. 20.
Prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
ART. 21.
Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648 , assunta presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al
comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
ART. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
ART. 23.
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono
favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con
proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle
persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità
alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria
competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e
all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 , o di altri
pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da
uno a sei mesi.
ART. 24.
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio
1989, n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118 , e successive modificazioni, al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ,
alla citata legge n. 13 del 1989 , e successive modificazioni, e
al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui alle leggi 1deg. giugno 1939, n. 1089 , e
successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e
successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi
speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989
non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo,
la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e
di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164 , nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei
lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui
al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive
modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le
opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il
certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui
al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 , e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di
approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire
10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi
albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , fermo restando
il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20,
della citata legge n. 41 del 1986 , dispone che una quota dei
fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge
n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non
vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la
Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la
contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota
almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati
ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle
norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del
1971 , all'articolo 2 del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 , alla
citata legge n. 13 del 1989 , e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
ART. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle
concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a
favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla
telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di
apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento
delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione
da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
ART. 26.
Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente
adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le
persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . I suddetti
piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione
dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei
mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è
destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile
appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto
formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di
almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di
vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente
legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della
funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il
Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto
contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza
con la loro sostituzione.
ART. 27.
Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie
A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario,
nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 ,
sono soppresse le parole: <<, titolari di patente F>>
e dopo le parole: <<capacità motorie,>> sono
aggiunte le seguenti: <<anche prodotti in serie,>>.
3 .......................................................(41).
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393 , come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della
legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti
delle associazioni delle persone handicappate nominati dal
Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui
all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate
dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito
presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 42.
ART. 28.
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli
delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti
direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e
gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384 , che deve essere apposto visibilmente sul
parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei
parcheggi di cui al comma 1.
ART. 29.
Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni
organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare
agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio
elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le
unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il
rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione
medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 .
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il
diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle
liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
ART. 30.
Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e
di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme
di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
ART. 31.
Riserva di alloggi.
1 .............................(45).
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , introdotta
dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato
esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi
case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi
indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli
acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi
realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le
modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e
istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano
richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da
concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il
31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la
determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera
r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 .
ART. 32.
Agevolazioni fiscali.
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e
menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che
eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo
dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni
di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente
che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione
risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da
assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del
percipiente] (46/a).
ART. 33.
Agevolazioni.
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore
di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con
handicap in situazione di gravità parente o affine entro il
terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile coperti da contribuzione
figurativa (*) , fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con
handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno (47/a).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle
contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903 .
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente (*) dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità.
(*) Cosi modificato in base
all'art. 19 della legge 53/2000
ART. 34.
Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nella revisione e
ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al
terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle
persone con handicap fisico o sensoriale.
ART. 35.
Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore
età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o
privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore,
si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 .
ART. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523,
527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi
contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 ,
qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è
aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico,
nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata o un suo familiare.
ART. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno
e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di
tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze
terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei
luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
ART. 38.
Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si
avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Possono inoltre avvalersi
dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di
cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle
prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione
di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore
di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di
servizi o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza
fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di
realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della
presente legge.
ART. 39.
Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano
sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e
formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le modalità
di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri
servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli
organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione
e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature,
operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli
istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative
delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la
produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle
attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui
all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri relativi
all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto
personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6,
per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario
da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti
pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle
regioni medesime.
ART. 40.
Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi
regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli
interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel
quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142 , dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge
n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con
gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
ART. 41.
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione
del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività
delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli
obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono
presentati previo concerto con il Ministro per gli affari
sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è
obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere
generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali,
che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli
affari regionali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una
prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno
di legge finanziaria. 6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre
1989, n. 418 (52/a);
b) tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un
rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle
autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2
della legge 19 novembre 1987, n. 476 , che svolgano attività di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro
famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia,
nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli
interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione
è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato
da una commissione permanente composta da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari
sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del
Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche
della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
ART. 42.
Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui
all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge,
il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere
integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui
all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400
, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di
persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli
interventi in favore delle persone handicappate in situazione di
gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono
essere incrementate le dotazioni organiche del personale della
scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6,
lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e
di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per
ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero
per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione
dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi
a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle
scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13,
comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai
servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27,
comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo
33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e
della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il
finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari
a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsionie
del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento <<Provvedimenti in favore di portatori di
handicap>>.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 43.
Abrogazioni.
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto
5 febbraio 1928 , n. 577 , l'articolo 415 del regolamento
approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , ed i commi
secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n.
118 , sono abrogati.
ART. 44.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
(12/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma 5, vedi
l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324.
(41) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, L. 9 aprile
1986, n. 97.
(45) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, L. 5 agosto
1978, n. 457.
(46/a) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(47/a) Per l'interpretazione autentica dell'espressione
<<hanno diritto a tre giorni di permesso mensile>>,
vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324.
(52/a) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992,
n. 406 (Gazz. Uff. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto
comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede
che il Comitato <<si avvale di>>, anziché <<è
composto da>>.