Legge 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

(Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8)

Pubblicato G.U. 23 marzo 1999

  Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1.
Collocamento dei disabili.

  1.   La   presente   legge   ha   come   finalità   la   promozione
dell'inserimento   e  della  integrazione  lavorativa  delle  persone
disabili  nel  mondo  del  lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
    a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino  una  riduzione  della capacità lavorativa superiore al 45
per   cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per  il
riconoscimento  dell'invalidità  civile  in  conformità  alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti   approvata,   ai   sensi  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo  23  novembre  1988,  n.  509, dal Ministero della sanità
sulla  base  della  classificazione  internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
    b)  alle  persone  invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore  al  33  per  cento,  accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
    c)  alle  persone  non  vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni;
    d)  alle  persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
modificazioni.
  2.  Agli  effetti della presente legge si intendono per non vedenti
coloro  che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo
non  superiore  ad  un  decimo  ad  entrambi gli occhi, con eventuale
correzione.  Si  intendono  per  sordomuti coloro che sono colpiti da
sordità   dalla  nascita  o  prima  dell'apprendimento  della  lingua
parlata.
  3.  Restano  ferme  le  norme  per  i  centralinisti telefonici non
vedenti  di  cui  alle  leggi  14  luglio  1957, n. 594, e successive
modificazioni,  28  luglio  1960,  n.  778,  5 marzo 1965, n. 155, 11
aprile  1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113,
le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui
alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme
per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo  61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria  dei  sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
  4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo,  che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo  dei  disabili,  è  effettuato  dalle  commissioni  di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati   nell'atto   di   indirizzo  e  coordinamento  emanato  dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data  di  cui  all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti  i  criteri  e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
  5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
la  valutazione  e  la  verifica  della  residua  capacità lavorativa
derivante  da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento   delle   condizioni   di   disabilità  è  ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
  6.  Per  i  soggetti  di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle  condizioni  di  disabilità  che  danno  diritto di accedere al
sistema  per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
modificazioni.
  7.  I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire
la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2.
Collocamento mirato.
  1.  Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti   tecnici   e   di  supporto  che  permettono  di  valutare
adeguatamente   le   persone   con  disabilità  nelle  loro  capacità
lavorative  e  di  inserirle  nel posto adatto, attraverso analisi di
posti  di  lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi  connessi  con  gli  ambienti,  gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3.
Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
  1.  I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle
loro   dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle  categorie  di  cui
all'articolo 1 nella seguente misura:
    a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
    b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
    c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
  2.  Per  i  datori  di  lavoro  privati  che  occupano  da  15 a 35
dipendenti  l'obbligo  di  cui  al comma 1 si applica solo in caso di
nuove assunzioni.
  3.  Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e le
organizzazioni  che,  senza  scopo  di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota
di  riserva  si  computa  esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo  e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di
cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
  4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa
nazionale,  il  collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
  5.  Gli  obblighi  di  assunzione  di cui al presente articolo sono
sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che  versano  in  una  delle
situazioni  previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dall'articolo  1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per
la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa  richiesta  di
intervento,  in  proporzione  all'attività  lavorativa effettivamente
sospesa  e  per  il  singolo  ambito  provinciale.  Gli obblighi sono
sospesi   inoltre   per   la   durata  della  procedura  di  mobilità
disciplinata  dagli  articoli  4  e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223,  e  successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si
concluda  con  almeno  cinque  licenziamenti,  per  il periodo in cui
permane    il   diritto   di   precedenza   all'assunzione   previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
  6.  Agli  enti pubblici economici si applica la disciplina prevista
per i datori di lavoro privati.
  7.  Nella  quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti  ai  sensi  della  legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni,  nonché  della  legge  29  marzo 1985, n. 113, e della
legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4.
Criteri di computo della quota di riserva.
  1.  Agli  effetti  della  determinazione  del  numero  di  soggetti
disabili  da  assumere,  non  sono  computabili  tra  i  dipendenti i
lavoratori   occupati  ai  sensi  della  presente  legge  ovvero  con
contratto  a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i
soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i
lavoratori  assunti  con  contratto a tempo indeterminato parziale si
applicano  le  norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della
legge  20  maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 11 maggio 1990, n. 108.
  2.  Nel  computo  le  frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità.
  3.  I  lavoratori  disabili  dipendenti  occupati a domicilio o con
modalità  di  telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità
di   lavoro  atta  a  procurare  loro  una  prestazione  continuativa
corrispondente  all'orario  normale  di  lavoro  in  conformità  alla
disciplina  di  cui  all'articolo  11,  secondo comma, della legge 18
dicembre  1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile
a  domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
  4.  I  lavoratori  che  divengono  inabili  allo  svolgimento delle
proprie  mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono
essere  computati  nella  quota  di  riserva di cui all'articolo 3 se
hanno  subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60
per   cento   o,   comunque,   se   sono  divenuti  inabili  a  causa
dell'inadempimento  da  parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale,  delle  norme  in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro.  Per  i  predetti  lavoratori  l'infortunio o la malattia non
costituiscono  giustificato  motivo  di licenziamento nel caso in cui
essi  possano  essere  adibiti  a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in
mancanza,  a  mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori  essi  hanno  diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento  corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per
i  predetti  lavoratori  non  sia possibile l'assegnazione a mansioni
equivalenti  o  inferiori,  gli  stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti  di  cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attività  compatibili  con  le  residue  capacità  lavorative,  senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  ottobre  1981,  n.  738, si applicano anche al
personale militare e della protezione civile.
  6.  Qualora  si  renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato,
una  adeguata  riqualificazione  professionale,  le  regioni  possono
autorizzare,  con  oneri  a  proprio  carico,  lo  svolgimento  delle
relative  attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione
oppure   affidarne   lo   svolgimento,   mediante  convenzioni,  alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo  115  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  e  successive  modificazioni, che abbiano le
adeguate  competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti
di  formazione  che  di tali associazioni siano emanazione, purché in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845,
nonché  ai  soggetti  di  cui  all'articolo 18 della legge 5 febbraio
1992,   n.   104.   Ai  fini  del  finanziamento  delle  attività  di
riqualificazione  professionale  e  della  corrispondente  assistenza
economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al
primo  comma  dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese  per  l'assegno  di  incollocabilità previsto dall'articolo 180
dello  stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.
264,  è  attribuita  alle  regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  di  seguito  denominata
<<Conferenza unificata>>.
Art. 5.
Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da
emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma  1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,
che   esprimono   il   parere  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate  le  mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle
amministrazioni  pubbliche  e  dagli enti pubblici non economici, non
consentono  l'occupazione  di  lavoratori disabili o la consentono in
misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
  2.  I  datori  di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
del  trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti,
per   quanto   concerne   il   personale   viaggiante   e  navigante,
all'osservanza  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  3.  Sono altresì
esentati  dal  predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati
del  solo  settore  degli  impianti a fune, in relazione al personale
direttamente  adibito  alle  aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
  3.  I  datori  di lavoro privati e gli enti pubblici economici che,
per  le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare
l'intera   percentuale  dei  disabili,  possono,  a  domanda,  essere
parzialmente  esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione
che  versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo  14  un  contributo  esonerativo  per ciascuna unità non
assunta,  nella  misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occupato.
  4.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma  1,  sentita  la  Conferenza  unificata  e  sentite  altresì le
Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, che esprimono il
loro  parere  con  le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i
procedimenti   relativi   agli   esoneri   parziali   dagli  obblighi
occupazionali,   nonché   i   criteri  e  le  modalità  per  la  loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
  5.  In  caso  di  omissione  totale  o  parziale del versamento dei
contributi  di  cui  al presente articolo, la somma dovuta può essere
maggiorata,  a  titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al
24  per  cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i
criteri previsti al comma 7.
  6.  Gli  importi  dei  contributi  e  della maggiorazione di cui al
presente  articolo  sono  adeguati  ogni  cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata.
  7.   Le   regioni,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  cui
all'articolo  23,  comma  1,  determinano  i  criteri  e  le modalità
relativi  al  pagamento,  alla  riscossione e al versamento, al Fondo
regionale  per  l'occupazione  dei  disabili  di cui all'articolo 14,
delle somme di cui al presente articolo.
  8.   I  datori  di  lavoro,  pubblici  e  privati,  possono  essere
autorizzati,  su  loro  motivata  richiesta,  ad assumere in un'unità
produttiva  un  numero  di  lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio  superiore  a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso  del  minor  numero  di  lavoratori  assunti  in altre unità
produttive  della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione  può  essere operata in riferimento ad unità produttive
ubicate in regioni diverse.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
  Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al
            decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4
del  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali,  sanitari,  educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche   competenze   loro   attribuite,   alla   programmazione,
all'attuazione,  alla  verifica  degli  interventi  volti  a favorire
l'inserimento   dei  soggetti  di  cui  alla  presente  legge  nonché
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni,  degli  esoneri  e  delle compensazioni territoriali,
alla  stipula  delle  convenzioni  e  all'attuazione del collocamento
mirato.
  2. (Omissis) (1).
  (1)  Modifica  il  comma  3 dell'art. 6, d.lg. 23 dicembre 1997, n.
469.
Art. 7.
Modalità delle assunzioni obbligatorie.
  1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i
datori  di  lavoro  assumono  i  lavoratori  facendone  richiesta  di
avviamento  agli  uffici  competenti  ovvero attraverso la stipula di
convenzioni  ai  sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative
per:
    a)  le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano
da  15  a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
    b)  il  50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
    c)  il  60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
  2.  I  datori  di  lavoro  pubblici  effettuano  le  assunzioni  in
conformità  a  quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22,
comma  1,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80, salva
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11  della
presente  legge.  Per  le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera  a),  del  predetto  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, e
successive  modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco
di  cui  all'articolo  8, comma 2, della presente legge hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
  3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano
le  funzioni  di  vigilanza  sul  sistema  creditizio  e  in  materia
valutaria,  procedono  alle  assunzioni  di  cui  alla presente legge
mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 8.
Elenchi e graduatorie.
  1.  Le  persone  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate  e  aspirano  ad  una  occupazione  conforme alle proprie
capacità  lavorative,  si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli
uffici  competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo
6,  comma  3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge,  annota  in una
apposita  scheda  le capacità lavorative, le abilità, le competenze e
le  inclinazioni,  nonché  la  natura  e il grado della minorazione e
analizza  le  caratteristiche  dei  posti  da assegnare ai lavoratori
disabili,  favorendo  l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli
uffici  competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al
primo  periodo  del  presente  comma  alle  dipendenze  dei datori di
lavoro.
  2.  Presso  gli  uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria,  dei  disabili  che risultano disoccupati; l'elenco e la
graduatoria  sono  pubblici e vengono formati applicando i criteri di
cui  al  comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria  sono  escluse  le  prestazioni  a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
  3.  Gli  elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel
rispetto  delle  disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
  4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi
che  concorrono  alla  formazione della graduatoria di cui al comma 2
sulla   base   dei   criteri   indicati   dall'atto  di  indirizzo  e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
  5.  I  lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o
per   giustificato  motivo  oggettivo,  mantengono  la  posizione  in
graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9.
Richieste di avviamento.
  1.  I  datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
  2.  In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti  avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine
di  graduatoria  e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
  3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso  l'invio  agli uffici competenti dei prospetti informativi
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
  4.  I  disabili  psichici  vengono  avviati su richiesta nominativa
mediante  le  convenzioni  di cui all'articolo 11. I datori di lavoro
che  effettuano  le  assunzioni  ai  sensi  del  presente comma hanno
diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
  5.  Gli  uffici competenti possono determinare procedure e modalità
di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata  a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli
ambiti territoriali e per specifici settori.
  6.   I   datori  di  lavoro,  pubblici  e  privati,  soggetti  alle
disposizioni  della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori  dipendenti,  il  numero  ed  i  nominativi dei lavoratori
computabili  nella  quota  di riserva di cui all'articolo 3, nonché i
posti  di  lavoro  e  le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo  1.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita  la  Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da
emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma  1,  la  periodicità  dell'invio  dei  prospetti  e può altresì
disporre  che  i  prospetti  contengano  altre informazioni utili per
l'applicazione  della  disciplina  delle  assunzioni  obbligatorie. I
prospetti  sono  pubblici.  Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, dispongono la loro
consultazione  nelle  proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico.
  7.  Ove  l'inserimento  richieda  misure  particolari, il datore di
lavoro   può  fare  richiesta  di  collocamento  mirato  agli  uffici
competenti,  ai  sensi  degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987,  n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione
d'integrazione  lavorativa  di  cui  all'articolo  11, comma 4, della
presente legge.
  8.  Qualora  l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido
ai  sensi  del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro
redige   un   verbale   che   trasmette  agli  uffici  competenti  ed
all'autorità giudiziaria.
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 10.
Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.
  1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il
trattamento   economico  e  normativo  previsto  dalle  leggi  e  dai
contratti collettivi.
  2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione
non compatibile con le sue minorazioni.
  3.  Nel  caso  di  aggravamento  delle  condizioni  di  salute o di
significative  variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile
può  chiedere  che  venga accertata la compatibilità delle mansioni a
lui  affidate  con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi
il  datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni
di  salute  del  disabile  per  verificare  se,  a  causa  delle  sue
minorazioni,  possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora  si  riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base
dei  criteri  definiti  dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo  1,  comma  4,  sia  incompatibile  con  la prosecuzione
dell'attività  lavorativa,  o  tale incompatibilità sia accertata con
riferimento   alla  variazione  dell'organizzazione  del  lavoro,  il
disabile  ha  diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il
lavoratore   può   essere   impiegato  in  tirocinio  formativo.  Gli
accertamenti  sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo  1, comma 4, della
presente   legge,   che  valuta  sentito  anche  l'organismo  di  cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  come  modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge.  La
richiesta  di  accertamento  e  il  periodo  necessario  per  il  suo
compimento  non  costituiscono  causa  di sospensione del rapporto di
lavoro.  Il  rapporto  di  lavoro può essere risolto nel caso in cui,
anche   attuando  i  possibili  adattamenti  dell'organizzazione  del
lavoro,  la  predetta commissione accerti la definitiva impossibilità
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
  4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  ovvero il licenziamento per riduzione di personale o
per  giustificato  motivo  oggettivo,  esercitato  nei  confronti del
lavoratore  occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel
momento  della  cessazione  del  rapporto,  il  numero  dei rimanenti
lavoratori  occupati  obbligatoriamente  sia  inferiore alla quota di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
  5.  In  caso  di  risoluzione  del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro  è  tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni,
agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con
altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
  6.   La  direzione  provinciale  del  lavoro,  sentiti  gli  uffici
competenti,   dispone  la  decadenza  dal  diritto  all'indennità  di
disoccupazione   ordinaria   e   la   cancellazione  dalle  liste  di
collocamento  per  un  periodo di sei mesi del lavoratore che per due
volte  consecutive,  senza  giustificato  motivo,  non  risponda alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente
ai  suoi  requisiti  professionali  e  alle  disponibilità dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
  1.  Al  fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli
uffici  competenti,  sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di  lavoro  convenzioni  aventi  ad  oggetto  la determinazione di un
programma  mirante  al conseguimento degli obiettivi occupazionali di
cui alla presente legge.
  2.  Nella  convenzione  sono  stabiliti i tempi e le modalità delle
assunzioni  che  il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le
modalità  che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della
scelta  nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative
o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento  di  periodi  di  prova  più  ampi di quelli previsti dal
contratto  collettivo,  purché  l'esito negativo della prova, qualora
sia  riferibile  alla  menomazione  da cui è affetto il soggetto, non
costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
  3.  La  convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
  4.  Gli  uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni  di  integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili
che   presentino   particolari   caratteristiche   e   difficoltà  di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
  5.  Gli  uffici  competenti  promuovono  ed attuano ogni iniziativa
utile   a   favorire  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili  anche
attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo
1,  comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i
consorzi  di  cui  all'articolo  8  della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi  di  cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,
n.  104,  ovvero  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
  6.  L'organismo  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di
età   e   di   durata   dei   contratti  di  formazione-lavoro  e  di
apprendistato,  per  le quali trovano applicazione le disposizioni di
cui  al  comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451.  Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
  7.   Oltre  a  quanto  previsto  al  comma  2,  le  convenzioni  di
integrazione lavorativa devono:
    a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalità del loro svolgimento;
    b)  prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio
da   parte   degli   appositi  servizi  regionali  o  dei  centri  di
orientamento  professionale  e degli organismi di cui all'articolo 18
della   legge   5   febbraio  1992,  n.  104,  al  fine  di  favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
    c)  prevedere  verifiche  periodiche  sull'andamento del percorso
formativo  inerente  la  convenzione  di  integrazione lavorativa, da
parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e
controllo.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 12.
Cooperative sociali.
  1.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli
uffici  competenti  possono  stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo 3, con le cooperative
sociali  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre  1991,  n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili
liberi  professionisti,  anche  se  operanti  con  ditta individuale,
apposite   convenzioni  finalizzate  all'inserimento  temporaneo  dei
disabili  appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le
cooperative   sociali   stesse,   ovvero   presso   i  citati  liberi
professionisti,  ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse  di  lavoro.  Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto,  salvo  diversa  valutazione del comitato tecnico di cui al
comma  2,  lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di
un  lavoratore  disabile,  se  il  datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti,  ovvero  più  del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere  ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più
di 50 dipendenti.
  2.  La  convenzione  è  subordinata  alla  sussistenza dei seguenti
requisiti:
    a)  contestuale  assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
    b)  copertura  dell'aliquota  d'obbligo  di  cui  all'articolo  3
attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
    c)  impiego  del  disabile  presso  la cooperativa sociale ovvero
presso  il  libero  professionista  di  cui  al  comma  1,  con oneri
retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,
per  tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi,  prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi da parte degli uffici
competenti;
    d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
      1)  l'ammontare  delle  commesse  che  il  datore  di lavoro si
impegna  ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista
di  cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello
che  consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista
di  cui  al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  ivi compresi gli oneri
previdenziali  e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili;
      2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
      3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
  3.  Alle  convenzioni  di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
  4.  Gli  uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  3  e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  temporaneo dei
detenuti disabili.
Art. 13.
Agevolazioni per le assunzioni.
  1.  Attraverso  le  convenzioni  di cui all'articolo 11, gli uffici
competenti  possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base
dei  programmi  presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo
di cui al comma 4 del presente articolo:
    a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni,
dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  relativi  ad  ogni
lavoratore  disabile  che, assunto in base alla presente legge, abbia
una  riduzione  della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla terza categoria di cui alle
tabelle  annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre  1978,  n.  915,  e  successive  modificazioni;  la medesima
fiscalizzazione   viene  concessa  in  relazione  ai  lavoratori  con
handicap  intellettivo  e  psichico,  assunti  in  base alla presente
legge,  indipendentemente  dalle  percentuali  di  invalidità, previa
definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano
di  contenere  gli  oneri  a  tale titolo nei limiti del 10 per cento
della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al
comma  4  e  con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
    b)  la  fiscalizzazione  nella  misura  del  50 per cento, per la
durata  massima  di  cinque  anni,  dei  contributi  previdenziali ed
assistenziali  relativi  ad  ogni lavoratore disabile che, assunto in
base   alla  presente  legge,  abbia  una  riduzione  della  capacità
lavorativa  compresa  tra  il  67  per  cento  e  il  79  per cento o
minorazioni  ascritte  dalla  quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
    c)  il  rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione  del  posto  di  lavoro  per  renderlo  adeguato  alle
possibilità  operative  dei  disabili  con  riduzione  della capacità
lavorativa  superiore  al  50  per  cento  o  per  l'apprestamento di
tecnologie  di  telelavoro  ovvero  per  la  rimozione delle barriere
architettoniche   che   limitano  in  qualsiasi  modo  l'integrazione
lavorativa del disabile.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di
lavoro  che,  pur  non  essendo soggetti agli obblighi della presente
legge, procedono all'assunzione di disabili.
  3.  Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai
sensi  dell'articolo  11,  assicura  ai  soggetti  di  cui al comma 1
dell'articolo  1  la  possibilità  di  svolgere attività di tirocinio
finalizzata  all'assunzione,  per  un  periodo  fino ad un massimo di
dodici  mesi,  rinnovabili  per una sola volta, assolve per la durata
relativa  l'obbligo  di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare  i  tirocinanti  contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni  con  l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi
oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
  4.  Per  le finalità di cui al presente articolo è istituito presso
il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il
diritto   al   lavoro  dei  disabili,  per  il  cui  finanziamento  è
autorizzata  la  spesa  di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60
miliardi a decorrere dall'anno 2000.
  5.  Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica
la  prosecuzione  delle  agevolazioni  di cui al comma 1 del presente
articolo.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo, pari a lire 40
miliardi  per  l'anno  1999  e  a  lire 60 miliardi annue a decorrere
dall'anno   2000,   si   provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  29-quater  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997, n. 30. Le somme non
impegnate  nell'esercizio  di  competenza  possono  esserlo in quelli
successivi.
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica   è  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  unificata,  sono
indicati  i  criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina
dei  procedimenti  per  la  concessione  delle agevolazioni di cui al
comma 1.
  9.  Il  Governo  della  Repubblica,  entro  tre  anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.                               
Art. 14.
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
  1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili,   di   seguito   denominato   "Fondo",   da   destinare  al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.
  2.  Le  modalità  di  funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo  sono  determinati  con  legge  regionale, in modo tale che sia
assicurata  una  rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori
di lavoro e dei disabili.
  3.  Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle  sanzioni  amministrative  previste  dalla  presente legge ed i
contributi  versati  dai  datori  di  lavoro  ai sensi della presente
legge,  nonché  il contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati.
  4. Il Fondo eroga:
    a)  contributi  agli  enti  indicati  nella  presente  legge, che
svolgano  attività  rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa
dei disabili;
    b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo
13, comma 1, lettera c);
    c)  ogni  altra  provvidenza  in  attuazione delle finalità della
presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
Sanzioni.
  1.  Le  imprese  private  e  gli  enti  pubblici  economici che non
adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma di lire
1.000.000  per  ritardato  invio  del  prospetto,  maggiorata di lire
50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  2.  Le  sanzioni  amministrative previste dalla presente legge sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
  3.  Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di
inadempienze  di  pubbliche  amministrazioni  alle disposizioni della
presente  legge  si  applicano  le  sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere  soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,
per  ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per
cause  imputabili  al  datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui
all'articolo  3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a
titolo  di  sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14,
di  una  somma  pari  a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
  5.  Le  somme  di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16.
Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.
  1.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4,
e  5,  comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per
il  pubblico  impiego,  da  qualsiasi  amministrazione pubblica siano
banditi.  A  tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità
di  svolgimento  delle  prove  di  esame  per  consentire ai soggetti
suddetti  di  concorrere  in  effettive  condizioni di parità con gli
altri.
  2.  I  disabili  che  abbiano  conseguito  le idoneità nei concorsi
pubblici   possono   essere   assunti,   ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo  di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione  e  oltre  il  limite  dei posti ad essi riservati nel
concorso.
  3.  Salvi  i  requisiti di idoneità specifica per singole funzioni,
sono  abrogate  le  norme  che  richiedono  il requisito della sana e
robusta  costituzione  fisica  nei  bandi di concorso per il pubblico
impiego.
Art. 17.
Obbligo di certificazione.
  1.  Le  imprese,  sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi  per  appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di   concessione   con   pubbliche  amministrazioni,  sono  tenute  a
presentare  preventivamente  alle  stesse la dichiarazione del legale
rappresentante  che  attesti  di  essere  in  regola con le norme che
disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali.
  1.  I  soggetti  già  assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio  sono  mantenuti in servizio anche se superano il numero
di  unità  da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente
legge   e   sono  computati  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo
stabilito dalla stessa.
  2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli
orfani  e  dei  coniugi  superstiti  di coloro che siano deceduti per
causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi  dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei
coniugi  e  dei  figli  di  soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa  di  guerra,  di  servizio  e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati,  il  cui  status  è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre  1981,  n.  763, è attribuita in favore di tali soggetti una
quota  di  riserva,  sul  numero  di  dipendenti dei datori di lavoro
pubblici  e  privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a
un  punto  percentuale  e  determinata  secondo  la disciplina di cui
all'articolo  3,  commi  3,  4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della  presente  legge.  La  predetta  quota è pari ad un'unità per i
datori  di  lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta  dipendenti.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con le
modalità  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
  3.  Per  un  periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui  all'articolo  23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti
di  cui  all'articolo  4,  comma  5, che alla medesima data risultino
iscritti  nelle  liste  di  cui  alla  legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive   modificazioni,  sono  avviati  al  lavoro  dagli  uffici
competenti  senza  necessità  di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo  8,  comma  2.  Ai  medesimi  soggetti  si  applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art. 19.
Regioni a statuto speciale e province autonome.
  1.  Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui
alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20.
Regolamento di esecuzione.
  1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1,   sono   emanate,   sentita  la  Conferenza  unificata,  norme  di
esecuzione,  aventi  carattere generale, cui le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni
della presente legge.
Art. 21.
Relazione al Parlamento.
  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni,
entro  il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato
di  attuazione  della  presente  legge,  sulla  base  dei dati che le
regioni  annualmente,  entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare
al Ministro stesso.
Art. 22.
Abrogazioni.
  1. Sono abrogati:
    a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
    b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
    c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
    d)  l'articolo  9  del  decreto-legge  29  gennaio  1983,  n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
    e)  l'articolo  9  del  decreto-legge  12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
    f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23.
Entrata in vigore.
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e
7,  6,  9,  comma  6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20
entrano  in  vigore  il  giorno  successivo a quello di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore
dopo  trecento  giorni  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.