LEGGE 7 marzo 1986, n.
65.
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale .
ART. 1.
Servizio di polizia municipale.
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine,
può essere appositamente organizzato un servizio di polizia
municipale. 2. I comuni possono gestire il servizio di polizia
municipale nelle forme associative previste dalla legge dello
Stato.
ART. 2.
Funzioni del sindaco.
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle
funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le
direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
ART. 3.
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel
territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla
presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa
disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche
operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
ART. 4.
Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
I comuni singoli o associati adottano il
regolamento del servizio di polizia municipale, che, in
particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere
svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario
per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando
i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia
municipale e purché la disciplina rimanga quella
dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del
territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il
personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati
casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli
fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli
durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di
necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel
territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e
disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza
di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni
interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
ART. 5.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di
pubblica sicurezza.
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti
delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la
qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli
operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai
responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo
comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero
393 ;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale,
previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di
pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della
qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir
meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il
personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende
operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di
pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette
autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano,
senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione
al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai
rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di
cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via
generale, con apposito regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia,
il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro
per l'addestramento al loro uso.
ART. 6.
Legislazione regionale in materia di polizia municipale.
1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale,
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto
delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio
tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia
municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con
idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi
distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia
municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri
generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi
devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le
uniformi del: le Forze di polizia e delle Forze armate dello
Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.
ART. 7.
Corpo di polizia municipale e regolamento comunale
sullo stato giuridico del personale.
1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia
espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di
polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del
personale con apposito regolamento, in conformità ai principi
contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo
criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero
degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla
estensione e alla morfologia del territorio, alle carattcristiche
socio-economiche della comunità locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della
densità della popolazione residente e temporanea, della
suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e
delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e
l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento
si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio
del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio
che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere
stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza
delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo
disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente
articolo, fissandone i contenuti essenziali.
ART. 8.
Titoli di studio.
I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla
presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i
dipendenti degli enti locali.
ART. 9.
Comandante del Corpo di polizia municipale.
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile
verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e
dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti
ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e
dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei
limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
ART. 10.
Trattamento economico del personale di polizia municipale.
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati
in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni
attribuite.
2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347 , in sede di accordo nazionale e secondo le
procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93 , possono essere
elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento
dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge
1deg. aprile 1981, n. 121 , per coloro ai quali sia attribuito
l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della
presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o
collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento
delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f),
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347 , non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.
ART. 11.
Comunicazione dei regolamenti comunali.
I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono
essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del
commissario del Governo.
ART. 12.
Applicazione ad altri enti locali.
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di
polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi
servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo
al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi
corrispondenti.
2. E' altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2,
della presente legge in favore del personale di vigilanza, in
relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5
effettivamente svolte.
ART. 13.
Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.
L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà
corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale
per il personale dipendente degli enti locali successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
ART. 14.
Copertura dell'onere finanziario.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente
legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle
disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio statale.