LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56
(1).
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (1/a).
TITOLO I
Norme in materia di collocamento ordinario
ART. 1.
Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego.
1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e
della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per
l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla
presente legge.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere della commissione regionale per l'impiego, determina le
sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti
territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del
mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi
amministrativi e dei collegamenti sul territorio.
3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta
della commissione regionale per l'impiego, previo parere della
commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo
comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione
circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche
temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di
collocamento.
4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione,
che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato,
devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione
circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria
residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa
cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di
altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione
maturata.
5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la
commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un
suo delegato, in qualità di presidente, da quattro
rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei
datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro
effettivo è nominato un supplente.
6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e
svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali
locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e
dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nonché
quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a
domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n.
877.
7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e
dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce
disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini
dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle
rilevazioni sul mercato del lavoro.
8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della
nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento
continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.
In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad
istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29
aprile 1949, n. 264 .
ART. 2.
Collocamento in agricoltura.
1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei
lavoratori agricoli.
2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni
locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi
delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono
affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il
collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni
determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli
delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità
previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale,
sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre,
nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni
decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo
delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di
cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni
socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera
agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più
circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale
per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego
eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad
una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla
base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale
rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività
svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della
compensazione territoriale delle domande e delle offerte di
lavoro.
5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,
è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta
dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da
sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei
datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti,
designati dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un
supplente.
6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della
nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento
continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.
ART. 3.
Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari
delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle
sezioni decentrate.
1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i
recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire
i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei
recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle
caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni
compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali
dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di
partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e
criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce
quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n.
264 .
ART. 4.
Commissione centrale e commissioni
regionali per l'impiego.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
<<dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da
un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui
delegato, con funzioni di presidente>>; al secondo
capoverso le parole: <<la commissione e fissare>>
sono sostituite dalle parole: <<e presiedere la commissione
fissandone>>.
2. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un
membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per
l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e
donna in materia di lavoro.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da
amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia
fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale
e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della
legge 1deg. giugno 1977, n. 285 , come modificata dal
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché delle
agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri
relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli
emolumenti connessi con le attività che detto personale è
chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od
enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.
ART. 5.
Compiti delle commissioni regionali per l'impiego.
1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo
di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva
del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in
particolare:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con
gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i
compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli
indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale
predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la
istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione
professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne
l'occupazione in attività predeterminate;
c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di
riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che
agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche
sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972,
n. 464 , concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre
circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che
risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di
proporzionalità;
d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori
affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile
collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili,
integrando le iniziative con le attività di orientamcnto, di
formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate
dalla regione;
e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29
aprile 1949, n. 264 , anche per singole circoscrizioni, su
proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità
diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse
periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello
stato di disoccupazione;
f) possono esprimere parere, attraverso apposita
sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni
dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;
g) possono determinare, su proposta delle commissioni
circoscrizionali interessate, in relazione a particolari
situazioni locali, connesse anche al numero e alle
caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle
liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione,
procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori
diverse da quelle in vigore;
h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista
violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , avvalendosi
dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici,
possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del
principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire
informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.
ART. 6.
Gettone giornaliero e permessi per i componenti
delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali.
1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonché
ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e
circoscrizionali di cui alla presente legge è corrisposto un
gettone giornaliero di presenza, secondo modalità e misure
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano
lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza
retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare
ai lavori delle commissioni stesse.
ART. 7.
Direzione generale per l'impiego presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1. La direzione generale del collocamento della manodopera del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la
denominazione di direzione generale per l'impiego.
ART. 8.
Osservatorio del mercato del lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato
del lavoro. Essa:
a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato
dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui
flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle
previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti
della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto
alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;
b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai
vari livelli territoriali;
c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del
mercato del lavoro;
d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle
lettere a), b) e c);
e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione
centrale per l'impiego.
2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato
del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica,
nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal
direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato
del lavoro e da altri undici membri esperti designati
rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del
tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente
dello ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di
due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La
commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo
sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e
miglioramento e di definire le linee di valutazione e
interpretazione dei dati da esso forniti.
3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale
per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli
osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni
stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con
le regioni interessate (6/b).
4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di
rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici
regionali dell'ISTAT.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il
31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera
utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del
lavoro.
6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di
studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità
istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare,
con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.
7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai
compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il
comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato,
da Enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di
professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal
comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze,
procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta
competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata
non superiore a due anni.
ART. 9.
Obblighi di informazione a carico delle imprese.
1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del
lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza
della situazione occupazionale e delle relative stime e
previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le
informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste
dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628
.
2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato
del lavoro territorialmente competente.
3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere
di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto,
devono indicare, all'atto della concessione e successivamente
ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di
occupazione.
4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni
regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini
particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei
rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del
lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli
enti pubblici interessati.
5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad
esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei
dati richiesti tramite le associaioni medesime.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce
le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive
per l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia.
ART. 10.
Classificazione dei lavoratori iscritti
nelle liste di collocamento.
1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29
aprile 1949, n. 264 , i lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento sono classificati nel modo seguente:
a) 1 classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima
occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non
superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa
occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i
lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui
durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;
a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa
integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo
periodo (7/a);
b) 2 classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1
classe, che aspirino a diversa occupazione;
c) 3 classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o
di anzianità.
2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza
nell'avviamento al lavoro.
3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi
criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare,
della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e
dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli
orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per
l'impiego.
4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29
aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile
dello stato di disoccupazione, provvede a restituire
all'interessato il libretto di lavoro.
ART. 11.
Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento.
1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per
l'impiego, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure
del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle
commissioni regionali per l'impiego.
ART. 12.
Cancellazione dalle liste.
1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo,
non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro
a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti
professionali, la commissione circoscrizionale dispone la
decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la
cancellazione dalle liste (7/b).
ART. 13.
Servizio di leva.
1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio
militare di leva mentre è iscrito nelle liste del collocamento,
il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato
nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della
graduatoria delle predette liste.
ART. 14.
Accertamento della professionalità.
1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la
sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare
l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi
delle strutture e degli organismi di formazione professionale
competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 ,
ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.
ART. 15.
Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta.
Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo
dell'iscrizione.
1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero
del trattamento economico e normativo offerto.
2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla
osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a
quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e
motivate esigenze.
3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno
l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine
fissato dalla commissione regionale, per l'impiego ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla sezione
circoscrizionale competente la permanenza dello stato di
disoccupazione.
4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo,
non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione
circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità
di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.
ART. 16.
Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli
che svolgono attività in una o più regioni, le province, i
comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei
lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i
quali non é richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra
gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo
l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle
circoscrizioni territorialmente competenti (7/d).
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro
iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1,
comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato (8).
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si
esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento
alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti
la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale,
con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della
regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità
e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non
economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività
in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale,
procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1
mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande
presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4
sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione
delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione
sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi,
secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione
pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di
principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a
statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente
ordinati.
9. [Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque
non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la
normativa vigente] (8/a) (8/b).
ART. 17.
Convenzioni tra imprese e commissioni regionali
o circoscrizionali per l'impiego.
1. L'impresa o il gruppo di imprrsr, anche tramite le
corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla
commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un
programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 . Sulla base di tale proposta e
dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la
commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una
convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale
siano statiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i
requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da
assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari,
da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle
norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di
assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i
quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può
prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e
giovanile.
2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di
formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In
detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di
selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di
formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di
assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività
formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è
trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per
l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione
regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è
sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e si intende approvata quando siano
inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione
circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di
intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi
dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
ART. 18.
Surrogazione dell'organo collegiale.
1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge,
per mancanza del numero legale, non possono validamente
deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine
del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo
collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in
questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è
costituito.
2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di
designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la
designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione
inadempiente.
ART. 19.
Norme per i detenuti e gli internati.
1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta
delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito
della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione
circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di
adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei
requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a
collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli
internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro
extrapenitenziario.
2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle
liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o
di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di
disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la
direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare
periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.
3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa
di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione
ordinaria o speciale.
4. Quando viene svolta un'attività lavorativa emunerata
all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari,
l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con ia
retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione
medesima.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di
computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta
agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di
collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione
alla durata del periodo di carcerazione.
6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli
istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione
dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto
delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa
l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa,
previdenziale ed infortunistica.
7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto
penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in
materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o
artistiche per proprio conto.
ART. 20.
Organi provinciali del collocamento e ricorsi.
1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile
1949, n. 264 , assume la denominazione di commissione provinciale
per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica
tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da
sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei
datori di lavoro, designati dalle a ociazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è
nominato un supplente.
2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale
per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è
ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro
il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di
pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle
delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla
sezione.
3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia,
mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione
gratuita sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali
possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e
presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal
primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di
pubblicazione sul foglio annunzi legali.
4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi
con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al
comma 3. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto
termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore
dell'uffcio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.
ART. 21.
Disposizioni in materia di apprendistato.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo della legge 19
gennaio 1955, n. 25 , come modificato dalla legge 2 aprile 1968,
n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata
superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro,
con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario
all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del
lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere
superiore a 5 anni.
3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di
assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19
gennaio 1955, n. 25 , gli apprendisti possono essere assunti con
richiesta nominativa.
4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli
stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono
prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di
apprendistato.
5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di
categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui
all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , per
qualifiche ad alto contenuto professionale.
6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo
la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari
normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443
.
ART. 22.
Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25
del 1955 .
1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.
ART. 23.
Disposizioni in materia di contratto a termine.
1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge
18 aprile 1962, n. 230 , e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché all'articolo 8-bis del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei
contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati
nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi
stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono
essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al
numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con
contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste
dall'articolo 8-bis, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la
medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di
esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro (13/b).
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa
l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali
servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai
contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data
comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno
non festivo successivo.
4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui
durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare
conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista
di collocamento (13/c).
ART. 24.
Istituzione delle agenzie per l'impiego.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le
commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni
interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per
l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori
nazionali e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti
all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni
attività utile al fine di:
a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del
lavoro;
d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai
competenti organi della regione proposte e programmi di politica
attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi
dello Stato e della regione in materia.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le
direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle
agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonché
della loro attività con quella degli organi periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per
l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale,
attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la
commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché
gli organi di governo delle regioni interessate, determina la
struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i
direttori e fissa sia il contingente di personale che, su
proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a
termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il
relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma
tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di
elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza
nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto
anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di
analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato
a termine rinnovabile.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno
finanziario per il funzionamento delle agenzie.
5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del
direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli
enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle
università, restando i relativi oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego
si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.
7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della
regione interessata, ha facoltà di non procedere alla
istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui
si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle
regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui
al medesimo comma 1.
8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per
l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di
Trento e di Bolzano.
ART. 25.
Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego.
1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta
delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata
deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le
imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto
delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della
tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie
di quella giovanile.
2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono
sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue
determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera.
ART. 26.
Sanzioni. -- .........................................(14).
ART. 27.
Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento
e accertamento dei lavoratori agricoli. -- ....(15).
ART. 28.
Rapporto all'Ispettorato provinciale del lavoro.
1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 26,
secondo e terzo capoverso, e 27, secondo e terzo capoverso, è
presentato all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio.
ART. 29.
Disciplina speciale per le province autonome
di Trento e di Bolzano.
1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali,
provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province
autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle
commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale
ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e delle relative norme di
attuazione.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli
ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni
circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province
autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei
lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite
alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di
attuazione.
4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale
del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli
osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse
stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
ART. 30.
Copertura finanziaria.
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è
valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382
miliardi, di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme
in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del
lavoro nonché per il potenziamento dei servizi statali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e
periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla
costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio
nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle
agenzie per l'impiego.
2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in
lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno
1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a
lire 130 miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilanco triennale
1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo
utilizzando gli specifici accantonamenti: <<Servizio
nazionale dell'impiego>>, <<Agenzie del lavoro
sperimentale>> e <<Servizio dell'impiego nelle
regioni Campania e Basilicata>>; quanto a lire 112 miliardi
per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici
accantonamenti: <<Potenziamento dei servizi statali
dell'impiego>>, <<Agenzie del lavoro
sperimentali>> e <<Norme sul collocamento ordinario
ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro>>.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 31.
Abrogazione di norme.
1. E' abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140 , di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981,
n. 24 .
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato, e le relative tabelle annesse.
(6/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi
l'art. 10, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato alla voce
Lavoro.
(7/a) Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 29 dicembre 1990, n. 407,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(7/b) Così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223,
riportata alla voce Lavoro.
(7/d) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n.
86, riportato alla voce Lavoro.
(8) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n.
223, riportata alla voce Lavoro.
(8/a) Vedi il D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392, riportato al n.
A/V.
(8/b) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86,
riportato alla voce Lavoro.
(13/b) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 20 maggio
1993, n. 148, riportato alla voce Lavoro, nel testo introdotto
dalla relativa legge di conversione.
(13/c) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536,
riportato alla voce Previdenza sociale.
(14) Sostituisce l'art. 27, L. 29 aprile 1949, n. 264, riportata
al n. A/II.
(15) Sostituisce con quattro commi i primi sette commi dell'art.
20, D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, riportato al n. D/VII.