Legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Disposizioni in materia di pubblico impiego.
Art.1.
1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità
sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le
aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono
procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento
dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque
verificatesi dal 1deg. gennaio 1988 e non coperti, in ciascun
profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno
effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica
funzionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non
economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la
specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle
limitazioni di cui al comma 1.
3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi
possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo
nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1deg. gennaio
1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per
posti, resisi vacanti dal 1deg. gennaio 1988 e non coperti,
relativi:
a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia
superiore a due unità;
b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
ed ai loro consorzi.
4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione
che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità
prevista dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, che, ove
sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potra essere
modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con
il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti
locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi
relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in
godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le
amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana
resta fermo quanto disposto dall'art. 6, D.L. 1deg. febbraio
1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo
1988, n. 99. Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle
assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora,
entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non
pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti
segnalati ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n.
325.
5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a
concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il
30 settembre 1988.
6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il
personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica
autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30
settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11
marzo 1988, n. 67.
7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della
presente legge per la copertura di posti per i quali non è
richiesto un requisito superiore a quello della scuola
dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le
prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà
ai sensi dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e del
comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.
8. Sono altresí consentite le assunzioni obbligatorie relative
alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686,
e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n.
482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968,
n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali,
per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non
ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti
della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo
stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla
base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni
circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni
della circoscrizione medesima.
10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei
ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del
Ministero del bilancio e della programmazione economica possono
essere ricoperti senza alcuna limitazione.
11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche
funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento
delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le
procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio
disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le
norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni
anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno
definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale.
Art. 2.
1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il
Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni
anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel
quadriennio 1985-1988.
2. Per gli enti locali e per i loro consorzi le assunzioni
potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto
nazionale dipendentipopolazione.
3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del
personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio
del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco _ fatte salve le nomine ad
ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice
commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia,
nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del
personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato,
degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di
informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso
presso le scuole e gli istituti di formazione _ possono essere
autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta per i
provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.
4. Con le modalità indicate nel comma 3 l'Amministrazione della
difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione
triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle
ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti
in servizio del personale delle Forze armate.
5. A decorrere dal 1deg. gennaio 1989 cessano di avere
applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo
periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n.
67.
Art. 3.
1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni
in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle
università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di
ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state
approvate dopo il 31 dicembre 1988.
2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di
personale non di ruolo ai sensi dell'art. 1 della L. 2 maggio
1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1980, n. 38, e
dall'ultimo comma dell'art. 18 della L. 25 ottobre 1977, n. 808.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente
del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto
previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo
concorso.
Art. 4.
1. All'Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali
governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 8, ed
all'articolo 2, comma 1.
2. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di
cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di
ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche
amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le
modalità previste dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e
successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1,
comma 4, della presente legge. Il personale dell'Ente ferrovie
dello Stato delle varie carriere o dei vari profili professionali
può essere altresì utilizzato ai sensi dell'art. 19, comma
terzo, della L. 15 novembre 1973, n. 734.
3. L'Ente ferrovie dello Stato e le aziende di cui al comma 1
effettuano assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le
quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore
alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra
gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilità, con le modalità previste dai commi 1, ultimo periodo
(come modificato dall'art. 4, comma 4-bis, del D.L. 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio
1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'art. 16 della L. 28
febbraio 1987, n. 56.
Art. 5.
1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non
economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono
disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti
fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'art. 9, quinto comma, della L. 26 aprile 1983, n. 130, e
dagli stanziamenti di bilancio.
2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non
rientranti nel campo di applicazione del D.L. 8 febbraio 1988, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 1988, n.
109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni
devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze
di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1,
comma 4, della presente legge.
3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati
secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative
leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare
i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle
unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della
corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni
disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1
ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non
reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti,
è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse
regioni, relativi a profili professionali non coperti con i
processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che
provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le
modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive
eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma
4, della presente legge.
6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n.
207, sono prorogati al 31 dicembre 1990.
Art. 6.
1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti
dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico
dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di
opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria,
nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa,
nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti
presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata
entro sei mesi dalla data del trasferimento.
2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi
assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di
eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli
enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza
presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente
fondo integrativo eventualmente esistente presso
l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta
l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza.
Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di
destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti
dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli
dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel
caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette
amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di
continuità dei servizi prestati.
4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di
fine servizio compete al personale interessato ai processi di
mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini
dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo
il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del
trasferimento.
5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici
istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a
tempo parziale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni
parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere
di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo
parziale.
3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a
tempo pieno.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di
lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non
potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di
lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di
qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso
decreto saranno altresì definiti i criteri per l'individuazione
dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti
rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per
i quali è fatto invece divieto di istituire detti rapporti di
lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo
parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni
che vi sono tenute; il trattamento economico, che dovrà comumque
essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario
svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione
complessiva del lavoratore a tempo pieno; e le modalità per la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa.
5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili
professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a
tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.
6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire,
con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti
di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili
professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla
settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per
eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito
delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla
legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo
interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione
fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del
catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali,
dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e
del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa
del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di
assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi
di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed
altresì i progetti di formazionelavoro, nonché per ulteriori
esigenze concernenti settori da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei
predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili
professionali che richiedano il solo requisito della scuola
dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste
dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il
restante personale si provvede garantendo la pubblicità del
reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle
unità richieste e dei requisiti culturali e professionali
necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le
modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti,
nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni
parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di
progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche
professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non
inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli
organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono
conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti
qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il
relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, ed è posto a carico delle
disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle
eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso
d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni
compensative.
8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le
amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo
determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo
di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a
tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e
delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi
rapporto con le amministrazioni interessate.
1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il
trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a
tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al
presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri
previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico
dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di
fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da
considerarsi utili per intero.
3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto,
tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi,
moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal
rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di
servizio a tempo pieno.
4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine
rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente
posizione di lavoro a tempo pieno.
5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il
minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976,
n. 177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al
coefficiente di cui al comma 3.
6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli
iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo
parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 1,
quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come sostituito
dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n.
153.
7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero
e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare
il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla
somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il
coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la
ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine
rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti
dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a
tempo pieno.
Art. 9.
1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2
dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai
progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1deg. febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai
territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di
lire 150 miliardi in ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione
di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1deg.
marzo 1986, numero 64.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata
alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata
nell'esercizio successivo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni
pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione
dei progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a
partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati
particolarmente esperti nel settore.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del
settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la
sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in
deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace
l'azione amministrativa.
4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi
per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa
fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
Art. 11.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come
modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3),
20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e
sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo
personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1967, n. 1417, nonché le norme recate dai commi dal
primo al sesto dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n.
49, dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal
secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n.
797, sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la
determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a
ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del
personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore
rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio,
tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni
tecnologiche e della necessità di realizzare una programmazione
dell'aumento di produttività.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha
effetto dal 1deg. gennaio 1989.