D.L. 12 settembre 1983, n. 463
Testo integrato con la legge di conversione 638/83
Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
Art. 1.
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini
unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando
le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme
dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni
previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste
affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei
Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate
distintamente alle amministrazioni di competenza con i
procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di
moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni
richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la
verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con
idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di
cui al comma 1.
3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria,
viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni
previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e con le altre
amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio
immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984 (3/a).
Art. 2.
[1] 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,
ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,
21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere
comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore
di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed
assistenziali, e regolar mente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi
a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro (4/a).
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede
al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (4/a)
(4/b).
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza
ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso
inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l'attestazione delle somme eventualmente versate (4/b). 1-quater.
Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della
prescrizione rimane sospeso (4/b).
[2] 2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura
inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in
sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che
disciplinano la materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme
restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la
graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in
vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272 (5).
[3] 3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione
unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai
precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o mino re
imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa,
incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce
contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre
1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.
[4] 4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle
norme di cui al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
[5] 5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano
effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo
successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la
loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti.
La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi,
ivi compresi quelli di cui all'art. 18, D.L. 30 agosto 1968, n.
918, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n.
1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione
delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione
dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è
effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi
dovuti (8/a).
[6] 6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche
in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a
nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con
applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi
di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato
versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai
benefici economici di cui al comma che precede. La
regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi
agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 30
giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore
(8/a).
[7] 6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria
in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a
regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di
paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del
comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei
contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata
entro il 30 novembre 1983 (10).
[8] 6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria
possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non
sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello
stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI
la continuazione del l'esercizio dell'impresa e che esse, od il
gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del
Tesoro di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile
1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli
importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed
abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una
percentuale non superiore al 30 per cento del per sonale in forza
(10).
[9] 7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si
trovino in stato di amministrazione controllata o di
amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione
della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese
successivo a quello di cessazione dell'amministrazione
controllata o straordinaria (8/a).
[10] 7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, istituiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n.
804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del
D.P.R. previsto dall'articolo 2 della L. 27 marzo 1980, n. 112,
il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria
è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento
delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di
assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della
posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione.
[11] 8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il
termine utile per la presentazione della richiesta di cui al
primo comma dell'articolo 14, L. 10 maggio 1982, n. 251 (8/a).
[12] 9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le
sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla L.
24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2, D.L. 6 luglio 1978,
n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n.
467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma
dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi
assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione
dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato
già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di
giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue,
altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui
all'ultimo comma dell'articolo 16, L. 10 maggio 1982, n. 251,
relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.
[13] 10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di
regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla
data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione
controllata o di amministrazione straordinaria valgono le
disposizioni di cui al presente articolo (8/a).
[14] 11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel
caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di
pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora
versate.
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al
presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare,
alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di
effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il
31 luglio 1984 (16).
[16] 13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori
determinano le modalità per i versamenti (16).
[17] 14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano
anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali
ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o
elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni
debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1°
gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30
giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo
di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni
si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre
1983 (16/a) e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro
sessanta giorni dall'iscrizione stessa (17).
[18] 15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al
versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo
1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della
previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. 6
luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4
agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una
denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni
individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione
delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La
denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30
giugno 1984 (17/b).
[19] 16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine
stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi
provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le
disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 6
luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4
agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.
[20] 17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui
all'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con
modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30
giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al
31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i
termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia
predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito
al 30 novembre 1983 (16).
[21] 18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato
o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative
degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni
previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non
si applicano, altre sì, le sanzioni previste dall'articolo 30
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato
o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive
relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto (16).
[22] 19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti
o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per
un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale
il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di
matricola (16).
[23] 20. Dalla data di entrata in vigore della L. 21 dicembre
1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'art. 23 della
stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i
soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'art. 28
del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
restano invariati nelle misure ivi previste (16).
[24] 21. Le variazioni di carattere generale del trattamento
economico di attività di servizio a favore delle categorie di
dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli
istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme
regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che
intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a
contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei
miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'art. 27
dell'ordinamento delle stesse casse approvato con R.D.L. 3 marzo
1938, n. 680, convertito nella L. 9 gennaio 1939, n. 41, e
successive modificazioni.
[25] 22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio
1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali,
della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le
pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità
previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre
1962, n. 1646, si effettua limitata mente al periodo non
anteriore al 1° gennaio 1970.
[26] 23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio
1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti
ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si
effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di
lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.
Art. 3.
[1] 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della
legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati,
degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione
obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché gli addetti alla
vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i
poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti,
ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per
esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti
ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che
abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli
obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle
rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di
patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di
rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti
contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.
[2] 2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche
esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e
assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di
quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta,
presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli
istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma
sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e
possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.
[3] 3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che
impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai
soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri
di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare
alle Amministrazioni da cui questi dipendo no, a titolo di
sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5
milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano
scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione
contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono
tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di
sanzione amministrativa, una somma pari a L. 500.000 per ogni
dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto
costituisca reato.
[4] 4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma
1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale
ispettivo è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni
altra notizia utile.
[5] 5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad
osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare
di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di
tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623
del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
[6] 6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di
coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi
annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia
di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli
istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro
riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sull'attività di coordinamento effettuata .
.........................................................(21).
[7] 8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non
compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria.
Art. 4.
1] 1. Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per
l'anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani,
dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella
misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono
soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 ; è altresì dovuto dagli stessi
soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari
a quelle di cui all'articolo 14-sexies, secondo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbra io 1980, n. 33, e con la
limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo
14-sexies (24).
[2] 2. In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le
disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma,
2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per l'anno 1984 la contribuzione base
dovuta dai lavoratori auto nomi autorizzati alla prosecuzione
volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'an no
1983 (24).
[3] 3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai
sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e
1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite
rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria,
ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione
previsto dall'arti colo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
[4] 4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa
per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti
attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi
professionisti è confermato nella misura stabilita
rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed è soggetto alla
variazione annuale di cui all'art. 2 del D.P.R. 8 luglio 1980, n.
538.
[5] 4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di
cui all'art. 2, secondo comma, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 54,
e all'art. 1, secondo comma, del D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, e
successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate
eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al
quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di
malattia di cui all'art. 12 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981, n.
537, e all'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati
in due rate eguali scadenti il 1° luglio e il 10 settembre
dell'anno solare al quale si riferiscono (29).
[6] 5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al
primo comma dell'articolo 14 -sexies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga
con scadenza al 31 dicembre 1984.
[7] 6. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai
sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno e
alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al «Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità»
determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della
gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al
«Fondo» stesso. [8] 6-bis. Il contributo annuo fisso personale
a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed
assi stenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri
e periti commerciali, previsto dal l'articolo 2 della legge 23
dicembre 1970, n. 1140, è elevato a L. 960.000 a partire dal 1°
gennaio 1984 (29).
[9] 7. Le modalità di versamento dei contributi indicate
dall'art. 17, quarto comma, punto 2), del D.L. 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980,
n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia
dovuti dalle aziende armatoriali.
[10] 8. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile
1980, n. 127, per lo sciogli mento dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento
della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è differito
al 31 dicembre 1983.
[11] 9. Ai lavoratori agricoli di cui all'art. 14, primo comma,
del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni,
nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto, per l'anno
1938, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali
previste per i lavoratori agricoli con 51 giornate. Agli stessi
lavoratori è riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle
prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi
compilati a norma dell'art. 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n.
83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato
nell'anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal
computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per
attività di coltivatore diretto considerate dall'art. 8 della L.
12 marzo 1968, n. 334 . Ai lavoratori agricoli di cui all'art. 2,
comma quinto, del D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli
elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali e lo stesso numero di
giornate lavorative
ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.
[12] 10. Ai lavoratori di cui al precedente comma è
riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli
iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'art. 7,
n. 5), del D.L. 3 febbraio 1971, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151
giornate annue, a condizione che abbiano effettuato
rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76
gior nate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984,
126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali
giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore
diretto considerate dall'art. 8 della L. 12 marzo 1968, n. 334.
[13] 11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non
riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi
9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavora tori dipendenti o a carico
delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive,
esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni
di invalidità, al compimento del l'età di 55 anni per le donne
e di 60 per gli uomini.
[14] 12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende
l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10
in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in
forma prevalente o di emigrazione all'estero.
[15] 13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto
comma, e 18, L. 23 aprile 1981, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1983.
[16] 14. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 (39), va
interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei
licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento
anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile
1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al
trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento
straordinario della cassa integrazione; per i periodi pregressi
le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento
speciale di disoccupazione possono essere presentate entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
[17] 14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di
cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei
licenziamenti è so spesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai
soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione
e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento
previsto dal l'articolo 37 della legge medesima.
[18] 15. Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi
di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori di pendenti
iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con
equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito
contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.
[19] 16. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di
sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6
settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono
riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura
delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a
carico del l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza
successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile
1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di
cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi
il contributo figurativo è calcolato sulla base della
retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale, dedotta
quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.
[20] 17. L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va
interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto
per la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività
commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di
accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale,
ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge
12 agosto 1977, n. 675 . [21] 17-bis. L'articolo 8, primo comma,
della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che
i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i
proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote
contributive nella stessa misura e secondo la medesima
ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.
[22] 18. All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante
dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la
proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione
salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27
luglio 1979, n. 301 (39), e successive modificazioni, si provvede
a carico del Fondo di rotazio ne di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
[23] 19. [Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione
ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote
complessive della contribuzione per l'assicurazione obbliga toria
contro le malattie a carico delle imprese commerciali,
considerate tali ai fini dell'inqua dramento previdenziale ed
assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1
della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti
modalità:
a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli
uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per
cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le
donne] (42/a).
[24] 20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si
applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto assicurino ai propri dipendenti
trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
[25] 21. Per una verifica delle finalità di cui al comma 19 del
presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984,
esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al
consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo
dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze,
rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti,
tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell'indice dei
prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli
aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del
commercio.
[26] 22. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le organizzazio ni sindacali
maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori,
sulla base de gli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT,
ed avvalendosi delle risultanze dell'Osservatorio dei prezzi e
del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il
15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento
generale dei prezzi e del mercato.
[27] 23. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della pro
grammazione economica, la riduzione di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma 19 non ha più luogo, rispettivamente, a
decorrere dal 1° gennaio 1984, nel caso in cui l'andamento dei
prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato
secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia superato
il tasso di inflazione programmato, rispettivamente, per gli anni
1983 e 1984.
[28] 24. Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro
il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
[29] 25. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti
commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno
finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.
[30] 26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o
associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66
miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente
articolo.
[31] 27. Il periodo massimo di concessione dell'indennità
prevista dall'articolo 1, D.L. 25 ottobre 1982, n. 796,
convertito nella L. 9 dicembre 1982, n. 918, è prolungato di
altri dodici mesi.
[32] 28. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma
27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della
gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali
di cui all'articolo 26, L. 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 5.
1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo
determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche
di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a
quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente
precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di
durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e
indennità economiche per malattia per periodi successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici
mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi
lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e
l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di
trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità
economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del
datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la
previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa
ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità
economica di malattia per un numero di giornate superiore a
quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie
dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di
giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore
direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi
diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui
all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83,
hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun
anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero
di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta
iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo
indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima
prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai
marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n.
831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non
si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi
del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del
trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione
di cui all'articolo 8-bis, D.L. 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1981, n. 331,
nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di
intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le
regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto (48).
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie
locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e
predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso
giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce
orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei
lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e
accertamenti prelimi nari al controllo stesso anche mediante
personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali
presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel
termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad
acta da parte del competente organo regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei
lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi
liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con
pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai
quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori
di lavoro .
12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli
accertamenti sanitari con nessi alla sua attività istituzionale,
è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(49).
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la
Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei
controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente
articolo ed i compensi spettanti ai medici.
14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente
alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal
diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo
sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore
periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati
da precedente visita di controllo (50) (50/a).
Art. 6.
1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della
medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai
soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per
un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in
vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore
a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con
quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il
trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994,
il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il
trattamento minimo (50/b).
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di
abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione
separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo
della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i
lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare
del l'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche viene imputato, indipendente mente dalla effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in
proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente
prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con
dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda (50/b).
2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti
inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del
limite stesso (50/b).
[3] 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti
commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione
di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata
sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento
minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della
gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più
remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai
superstiti a carico della stessa gestione inferiori al
trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è
garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino
superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle
pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane
di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con
esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a
periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non
inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su
quest'ultima pensione.
[4] 4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli
interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di
competenza la dichiarazione di cui all'art. 24, L. 13 aprile
1977, n. 114.
[5] 5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al
presente articolo sono assoggettate alla disciplina della
perequazione automatica delle pensioni integrate al tratta mento
minimo secondo i rispettivi ordinamenti (51) (51/a).
[6] 6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari
superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi
successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983,
sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti
dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso
l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto
della cessazione del diritto al l'integrazione, applicando
all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione,
calco lato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le
percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione
dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute (51/b)
(51/c).
[7] 7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto
all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per
effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5
dell'importo determinato ai sensi del comma 6 (51/c).
[8] 8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al
31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione
base di cui all'art. 15 della L. 21 luglio 1965, n. 903, è
moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di
cui all'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e all'art. 9
della L. 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile
della pensione così determinata non può superare né il limite
di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a
pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle
aliquote di cui all'art. 22 della L. 21 luglio
1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle
gestioni. E', tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo
di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto (51/b).
[9] 9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le
pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva
al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in
sostituzione degli aumenti per perequazione automatica
intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai
coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge
29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965 (51/b).
[10] 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre
1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi
assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica
intervenuti alla data di decorrenza della pensione.
[11] 10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi
decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base
versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono
rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti
coefficienti:
1979 . . . . . . . . . . . . . 1,2038
1980 . . . . . . . . . . . . . 1,1346
1981 . . . . . . . . . . . . . 1,3003
1982 . . . . . . . . . . . . . 1,2731
1983 . . . . . . . . . . . . . 1,2126 (55).
[12] 10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono
rivalutati ai sensi dell'arti colo 19 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni e integrazioni (55).
[13] 11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo
capitario di cui all'artico lo 22 della legge 3 giugno 1975 n.
160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta
per l'anno 1983.
[14] 11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano
più titolari (55).
[15] 11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé
o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non
spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al
doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto
costituisca reato (55).
[16] 11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al
trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una
dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni
previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata
o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma
indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto
dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia (55).
[17] 11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al
recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in
eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente
(55).
Art. 7.
[1] 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle
prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è
pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o
riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento
figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata
figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non
inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore al 1° gennaio del l'anno considerato. A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il
limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura
minima giornaliera dei sala ri medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di
ciascun anno (51/b).
[2] 2. In caso contrario viene accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso
che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente
corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno
solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I
contributi così determinati, ferma restando l'anzianità
assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante
settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento
figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a
ritroso nel
tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell'anno.
[3] 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto
alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un
requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
[4] 4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il
numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori
per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la
data di decorrenza della pensione si determina applicando le
norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane
comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata
attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre
prestazioni previdenziali e assistenziali.
[5] 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e
ai periodi di servizio militare o equiparato.
[6] 6 ...................................................(59).
[7] 7. A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'importo minimo della
retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i
contributi volontari non può essere inferiore a quello della
retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla
tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n.
537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione
settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
[8] 8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte
le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla
retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote
percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori
autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, tale contributo
non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri
predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie
tenute al versamento di contributi volontari mensili tale
importo è ragguagliato al mese (60/a).
[9] 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità
contributiva per la determinazione della misura delle pensioni
di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti
degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al
31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua
è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria
o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di
contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta
fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da
contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria
di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità.
Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto
il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di
categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di
vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la
domanda di pensione.
[10] 10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad
un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30
giornate di contribuzione effettiva.
[11] 11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31
dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche
contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola,
non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero
di settimane superiore a 52.
[12] 12. I contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in
numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i
coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per
le donne e i ragazzi.
[13] 12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma
precedente non possono, comunque, essere computati più di 270
contributi giornalieri per anno (61).
[14] 13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il
numero minimo di 270 con tributi obbligatori giornalieri, possono
effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad
integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla
concorrenza del predetto numero.
Art. 8.
....................................................(62).
[2] 1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68
della legge 30 aprile 1969, n. 153 , indipendentemente dal
reddito percepito dal pensionato (61).
Art. 9.
[1] 1. In attesa della riforma della disciplina delle
assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al
lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a
visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i
soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al
50 per cento per controllare la permanenza dello stato
invalidante. La visita è disposta entro il quindicesimo giorno
dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede
in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento (65).
[2] 2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma
che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19
della legge 2 aprile 1968, n. 482.
[3] 3. I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e
successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o
di servizio con un grado di invalidità non inferiore al 60 per
cento sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo
complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2
aprile 1968, n. 482 (67).
[4] 4 .................................................(67/a).
Art. 9-bis.
..................................................(68).
TITOLO II
Misure urgenti in materia sanitaria
Art. 10.
[1] 1. In attuazione dell'art. 30 della L. 23 dicembre 1978,
n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto,
il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza
nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a
carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al
criterio della efficacia terapeutica e della economicità del pro
dotto.
[2] 2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario
nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza,
delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi
morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure
necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione.
Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su
ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria
terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni
quantitative.
[3] 3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano
l'erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma
precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a
versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci: a) una
quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei
suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici,
pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche
alla frazione di prezzo superiore a L. 500; b) una quota fissa di
L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi
antibiotici e chemioterapici (69/a).
[4] 4 .................................................(69/b).
[5] 5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti
galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del
«Formulario nazionale», allegato al decreto del Ministro della
sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20
luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento
di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
[6] 6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a
carico del Servizio sanitario nazionale, a seguito del loro
inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi
prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare
tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei
quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il
dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai
fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario
terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 . Quando gli elenchi di cui al comma
precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il
predetto comitato può limitare ad una sola di esse
l'inclusione nel prontuario terapeutico (65).
[7] 7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi
determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma
5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4
dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le
farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai
farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive
modificazioni.
8 .......................................................(70).
[8] 9. La quota di partecipazione alla spesa a carico
dell'assistito sulle prestazioni di dia gnostica strumentale e di
laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982,
n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di L.
1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di
prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite
massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle
prestazioni stesse è fissato in L. 50.000. [9] 9-bis. Le
disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le
prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le
prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e
per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 22
dicembre 1975, n. 685 (73).
[10] 9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono
applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica
strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli
atti di donazione e per le prestazioni sanitarie da effettuarsi
nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela
della maternità responsabile con accesso agli esami di
laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi
mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vi gore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 11.
[1] 1. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio
sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito
personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L.
4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti,
compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi
assoggettabili ai fini del l'IRPEF per un importo complessivo non
superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni
componente oltre il dichiarante .
[2] 2. Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del
lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della
capacità lavorative nella misura superiore ai due terzi, gli
invalidi di guerra o per servizio per una menomazione
dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla 5
della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i
privi della vista o sordomuti indicati, rispettiva mente, dagli
articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . Sono altresì
esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di
cui all'articolo 17 della legge 30 giugno 1971, n. 118 . Sono
comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le
prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità
che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto (76).
[3] 3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi
precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26
aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.
[4] 4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12,
ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il
diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati
dal medico sulla prescrizione. [5] 5. Il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della
prevenzione e della cura di forme morbose di particolare
rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della
salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta
giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (76).
[6] 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non
vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di
prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela
sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione
oncologica), previste dal piano sanitario nazionale (73).
[7] 6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa farmaceutica ed alla spesa delle prestazioni di
diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti
alla tutela assicurativa di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per
servizio che necessitano di cure prescritte da medici
convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o
convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul
lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute
per causa di guerra o di servizio.
[8] 7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione
obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo
sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo
nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. [9] 8. Le
autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12,
nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181,
devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero
di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono
state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le
autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unità sanitaria
locale verifica la veridicità di almeno il tre per cento delle
autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica
agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne
tengono conto nell'ambito della propria competenza. [10] 9.
Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità
sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con
frequenza annuale sulle prescrizioni rilasciate dai medici
convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della
sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite
presso gli ambulatori e strutture private convenzionali.
[11] 10 .................................................(79).
Art. 12.
1] 1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario
terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833 sono stabiliti i criteri per il
successivo inserimento di nuovi farmaci, nonché per l'esclusione
di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori
terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla
base della rilevanza medico-sociale.
[2] 2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il
Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto
articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità
quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del
prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10,
l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della
integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente
all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura
prevista dal richiamato artico lo 30.
[3] 3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il
terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere.
Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si
intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di
cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (81).
[4] 4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico
sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle
fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della
esenzione dalla partecipazione stessa.
[5] 5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità
medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato,
oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra
parte della confezione.
[6] 6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in
vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità
medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie
possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi
precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla
ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite .
[7] 7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione
dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto
medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e
dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino
trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta
originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione
del prodotto ivi stampato.
[8] 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al
fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria
mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e
qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle
specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per
l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini
autoadesivi a lettura automatica.
[9] 9. Per le medesime finalità ed in connessione alla
applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il
Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare
disposizioni per:
a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici
standardizzati e la lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il
prezzo delle specialità medicinali e dei galenici
preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono
essere indicati sulle relative confezioni;
c) l'eventuale estensione delle tecniche di codificazione e di
fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a
carico del Servizio sanitario nazionale.
[10] 10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubbli a 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente
decreto.
[11] 11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute
anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di
rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento
vigenti.
[12] 12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni
in data anteriore al 1° gennaio 1983 devono corrispondere le
tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme
dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
[13] 13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei
medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di
componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23
aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime
questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in
qualità di componente, un rappresentante del Ministero della
sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è
sostituito dal supplente.
[14] 14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto
dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei
medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dal CIP
per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
[15] 15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di
determinazione dei prezzi dei medicinali.
Art. 13.
[1] 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni
previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano
disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio
1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
1982, n. 98, salvo quanto previsto dai commi successivi.
[2] 2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato
previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69,
lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del
13 per cento rispetto a quello previsto per il 1982 dall'articolo
1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.
[3] 3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le
prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata
prescrizione di un medico specialista del l'unità sanitaria
locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure
dall'INPS e dal l'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei
predetti istituti.
[4] 4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i
permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire
delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono
superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i
soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 .
[5] 5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i
congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo
di almeno quindici giorni.
[6] 6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i
permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono
essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e
psammoterapiche ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi
per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai
sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai
due terzi (82/e).
[7] 7. L'istituto nazionale della previdenza sociale è
autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle
unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività
terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma
dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Restano
in vigore dal 1° gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto
comma dell'articolo 52 della citata legge (83).
Art. 14.
[1] 1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera
b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va
interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo
sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive
modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli
appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229
del codice civile, che esercitano effettivamente la libera
professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di
pensione, nei limiti previsti dal comma 2-bis, ad eccezione di
quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non
erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23
dicembre 1978, n. 833 apposite casse o gestioni per
l'assicurazione di malattia (83).
[2] 2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti
iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui
all'articolo 2229 del codice civile, sono tenuti al pagamento del
contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive
modificazioni e integrazioni.
[3] 2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale
e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta
ad un contributo di malattia, sul reddito derivante
dall'attività professionale è dovuta solo la maggiorazione del
contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive
modificazioni ed integrazioni (85).
Art. 15.
[1] 1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i
soppressi enti, casse mutue anche aziendali escluse le
affidatarie e gestioni di assistenza malattia espongono alla data
di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della
Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa
depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali
istituite presso la stessa, nonché i crediti ex Gescal relativi
alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i
residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei
menzionati enti soppressi assunte ai sensi dell'articolo 77 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio
liquidazioni presso il Ministero del tesoro espongono nei
confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello
speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico
concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli
enti ospedalieri nei con fronti degli stessi enti mutualistici.
[2] 2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono
anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi,
comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.
[3] 3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e
credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui
liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.
[4] 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano
applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti
soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale
presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle
consegne.
[5] 5. In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere
le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma del
medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette
somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a
copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo
sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione
dello stanziamento di competenza, per la provvista di
apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche,
nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal
bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio
dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
[6] 6. Al personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per
l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche
ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia
frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito
della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o
di
spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito
della città sede dell'ufficio, può essere consentito ancorché
non acquisti titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità
chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo è autorizzato dal
responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla
quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che
non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per
l'uso dei normali servizi di trasporto.
Art. 16.
[1] .................................................(86).
[2] 1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, le parole: «gli atti di cui al comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di cui al
primo comma».
Art. 17.
1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei
revisori della unità sanitaria locale, previsto dall'articolo
15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così
come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n.
181, il Ministro della sanità, su segnalazione del commissariato
di Governo provvede a costituirlo in via straordinaria con il
funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di
presidente, con un funzionario addetto all'ufficio di ragione ria
di un comune facente parte della unità sanitaria locale e con un
funzionario designato dal predetto commissario di Governo. Il
collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insedia mento
del collegio ordinario (87).
2 .......................................................(88).
Art. 18.
[1] 1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della
unità sanitaria locale determina per la competenza il totale
degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti
alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle
esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita
relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei
servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il
presunto risultato di amministrazione di competenza
dell'esercizio 1983 (89).
[2] 2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984
i disavanzi pregressi e con apposita relazione da inviarsi alla
regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l'entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali
della unità sanitaria locale (87).
Art. 19.
[1] 1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali
per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre
1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle
regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale
deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per
l'anno 1984 presentato al Parlamento. Le regioni provvedono alla
fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983 (87).
[2] 2. Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le
regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti
di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre,
del 20 novembre e del 31 dicembre (89).
[3] 3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano
deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono
impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate
accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal
Fondo sanitario nazionale. La gestione in dodicesimi non può
comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio
di riferimento (87).
Art. 20.
.....................................................(90).
TITOLO III
Misure urgenti per il contenimento della spesa pubblica
e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione
Art. 21.
[1] 1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi
contenuta nel primo comma dell'artico lo 7 del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno
1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190
miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il
1984.
[2] 2 ...................................................(92).
[3] 3 ...................................................(93).
[4] 4 ...................................................(94).
Art. 22.
[1] 1. Limitazione all'anno scolastico 1983-84 nelle scuole di
ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad
altre iniziative di espansione scolastica che possano comporta re
comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda
che trattisi rispettiva mente di ruoli nazionali o ruoli
provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti
all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.
[2] 2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai
limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni
per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite
istru zioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.
[3] 3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a
seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'art.
20 della L. 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite
sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore
necessità.
[4] 4. Il conferimento delle supplenze è consentito
subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle
dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'art. 14, ultimo
comma, della L. 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima
delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso art. 14,
primo comma, lettera f) e, comunque, alla completa utilizzazione
del personale che risulti in situazione soprannumeraria.
Art. 23.
[1] 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità
integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente
non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario
settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola
elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art.
9 della L. 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è
dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'art.
53 della L. 11 luglio 1980, n. 312.
[2] 2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a
tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di
durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria,
che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla
corresponsione della indennità integrativa speciale.
[3] 3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti
disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la
retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo
conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di
quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della L. 20 maggio
1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della
supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi
di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli
studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma
dell'art. 15 della L. 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31
dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di
aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse (97).
Art. 24.
[1] 1. L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di
cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile
ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta
dal terzo comma dell'art. 4 della L. 6 dicembre 1971, n. 1053, è
da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga
corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta.
[2] 2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle
posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si applica il termine di prescrizione
quinquennale.
Art. 25.
[1] 1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla L. 16
luglio 1982, n. 443 (98), che ha convertito in legge il D.L. 14
maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il
collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di
truppa del Corpo degli agenti di custodia (98/a).
[2] 2. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 37 del
D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 , è differito sino al 31 dicembre
1983.
[3] 3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma
dell'art. 1 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella L. 3
settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.
[4] 4. Le disposizioni del D.L. 16 maggio 1980, n. 180, recante
norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti
ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con
modificazioni, nella L. 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di
quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla
legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da
parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti
dall'art. 1 della L. 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
[5] 5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983- 30 giugno
1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono
autorizzate, in deroga agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1977
n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente
massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione
degli istituti stessi.
[6] 6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente
comma è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti
di previdenza.
[7] 7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma
dell'art. 15 della L. 12 agosto 1982, n. 531, è differito al 31
dicembre 1983.
[8] 8. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 35 del
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella
L. 26 aprile 1983 n. 131 è differito al 31 dicembre 1983.
[9] 9. Il termine previsto dall'art. 33 della L. 23 aprile 1981,
n. 155, è differito al 31 dicembre 1983.
[10] 10. Il trattamento economico provvisorio del personale di
cui all'art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito,
con modificazioni, nella L. 20 novembre 1982, n. 869, è
prorogato fino al 31 dicembre 1983.
[11] 11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente
comma, valutato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 in
lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983,
alla voce «Amministrazioni diverse - Miglioramenti econo mici ai
pubblici dipendenti» .
[12] 12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del D.L. 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26
aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva
della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere
trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite
dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al
Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione
stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine
prescritto.
[13] 13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti
dal comma 2 dell'art. 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131,
sono rispettivamente differiti al 30 novembre e al 20 dicembre
1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo
del comma 2 del predetto articolo 19.
[14] 14. Per i comuni e le province che hanno provveduto
nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi
dell'art. 1 della L. 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la
deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa
connessi o collegati, previsti dall'art. 2 della stessa legge,
sono differiti al 1° novembre 1983 .
[15] 15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì
adottare entro il 1° novembre 1983 le deliberazioni per la
istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati
e per l'aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e
turismo previste rispettiva mente dal comma 2 dell'art. 19 e
dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 24 del D.L. 28 febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile
1983 n. 131. La deliberazione per la istituzione della
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati è immediata
mente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il
termine di cui al primo comma dell'art. 273 del testo unico per
la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175,
e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa
relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni da applicarsi nell'anno 1984, nonché i termini per gli
adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono
differiti di novanta giorni .
[16] 16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo
unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24 (106), è differito al
31 dicembre 1983.
[17] 17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della
legge 26 maggio 1965, n. 590 , è differito al 30 giugno 1988
(107/a).
[18] 17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in società
esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si
applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 6, settimo
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni (109).
[19] 18. Il termine di cui al primo comma dell'art. 7-ter del
D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella
L. 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al 30 giugno 1984
(110/a).
[20] 19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del
comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire
7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 194 dello stesso stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione auto noma dei monopoli di Stato per l'anno
finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del
corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984 (111).
[21] 19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5
agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985 (113).
[22] 20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 26
. ....................................................(114).
Art. 27.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato (115)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250 e
convertito in legge, con modificazioni, con l'art. un., L. 11
novembre 1983, n. 638 (Gazz. Uff. 21 novembre 1983, n. 310).
L'ultimo comma del citato articolo unico ha inoltre disposto che
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno
efficacia i rapporti giuri dici derivanti dall'applicazione dei
decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli artt. 3 e 4,
comma 3, del D.L. 10 gennaio 1983, n. 3 e dei decreti-legge 11
marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314,
e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente
al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio
sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.
(2) Si avverte che i numeri tra parentesi quadre, che
precedono i singoli commi, indicano la numerazione degli stessi
quale risulta dalle leggi di conversione, mentre quelli fuori
parentesi indicano la originaria numerazione nel testo del
decreto -legge.
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre
1983, n. 638.
(3/a) L'art. 1, D.M. 15 novembre 1983 (Gazz. Uff. 5 dicembre
1983, n. 333) ha disposto che la codificazione delle persone
fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche indicata
nell'art. 1, ultimo comma, del presente decreto è disciplinata
dal D.M. 23 dicembre 1976, concernente sistemi di codificazione
dei soggetti da iscrivere al l'anagrafe tributaria (pubblicato
nella Gazz. Uff. n. 345 del 29 dicembre 1976, S.O.).
(4/a) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989,
l'originario comma 1, per effetto dell'art. 1, D.L. 9 ottobre
1989, n. 338.
(4/b) Gli attuali commi 1-bis, 1-ter e 1-quater così
sostituiscono il comma 1-bis per effetto dell'art. 1, D.Lgs. 24
marzo 1994, n. 211 (Gazz. Uff. 29 marzo 1994, n. 73), entrato in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Gli
artt. 2 e 3 del citato decreto hanno, inoltre, così disposto:
«Art. 2. Disposizioni transitorie. 1. Nei procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reato
previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638,
e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvenuto versamento
delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla data suddetta
esclude la punibilità». 2. I procedimenti penali di cui al
comma 1 sono sospesi per il periodo di tre mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
(5) Recante graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli
artt. 50 e 51, T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
(8/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638. Per i termini, peraltro, vedi l'art. 4,
D.L. 21 gennaio 1984, n. 4.
(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(16/a) Termine prorogato al 30 aprile 1984 dall'art. 2, D.L. 29
dicembre 1983, n. 747.
(17) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(17/b) Termine prorogato al 30 novembre 1984 dall'art. 1, D.L. 29
giugno 1984, n. 277.
(21) Comma soppresso della legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(39) Ha convertito in legge il D.L. 26 maggio 1979, n. 159.
Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Vedi nota 29 al n. [5] 4-bis.
Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, riportato
al n. A/XCVI.
Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano.
Vedi nota 33 al n. [10] 8.
Riportata alla voce Lavoro.
(42/a) Comma abrogato dall'art. 31, L. 28 febbraio 1986, n. 41.
(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(50) La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988, n.
78 (Gazz. Uff. 3 febbraio 1988, n. 5 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui
non prevede una seconda visita medica di controllo prima della
decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di
malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo
successivo ai primi dieci giorni.
(50/a) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(50/b) Gli attuali commi 1, 1-bis e 2 così sostituiscono, da
ultimo, i commi 1 e 2 dell'art. 6 per effetto dell'art. 4, D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 503, riportato alla voce Previdenza
sociale. Lo stesso art. 4, come modificato dall'art. 11, L. 24
dicembre 1993, n. 537, ha, inoltre, precisato che rimane in
vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla
data del 31 dicembre 1993. Il comma 2 è stato così corretto
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, n. 3.
L'ultimo periodo del comma 1, lett. b) è stato aggiunto
dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(51) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(51/a) Per l'interpretazione autentica dei commi 5, 6 e 7, vedi
l'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(51/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(51/c) Per l'interpretazione autentica dei commi 5, 6 e 7, vedi
l'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(59) Il comma che si omette, modificato dalla legge di
conversione 11 novembre 1983, n. 638, sostituisce il primo e il
secondo comma dell'art. 10, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.
(60/a) Per l'abrogazione del secondo periodo del presente comma,
a decorrere dal 1° luglio 1990, vedi l'art. 18, L. 2 agosto
1990, n. 233.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(62) Il comma che si omette, modificato dalla legge di
conversione 11 novembre 1983, n. 638, aggiunge cinque commi
all'art. 10, D.P.R. 14 aprile 1939, n. 636.
(65) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(67) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(67/a) Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726.
(68) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre
1983, n. 638 e poi abrogato dall'art. 7, L. 29 dicembre 1990, n.
407.
(69/a) Quota elevata a lire 1.300 dall'art. 15, L. 22 dicembre
1984, n. 887. Per una ulteriore elevazione delle quote di cui
alle lettere a) e b), vedi l'art. 28, L. 28 febbraio 1986, n. 41,
nonché l'art. 2, D.L. 30 ottobre 1987, n. 443, riportato alla
voce Sanità pubblica, e l'art. 19, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(69/b) Comma abrogato dall'art. 28, L. 28 febbraio 1986, n. 41.
(70) Comma soppresso dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(73) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(76) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(79) Il comma che si omette aggiunge due commi, dopo il terzo,
all'art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181.
(81) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(82/e) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(83) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(85) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(86) Il comma che si omette aggiunge due commi, dopo il primo,
all'art. 49, L. 23 dicembre 1978, n. 833.
(87) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(88) Comma soppresso dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638.
(89) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(90) L'articolo che si omette sostituisce con quattro commi i
primi tre commi dell'art. 53, L. 23 dicembre 1978, n. 833.
(92) Il comma che si omette, sostituito dalla legge di
conversione 11 novembre 1983, n. 638, sostituisce l'ultimo comma
dell'art. 25, L. 5 agosto 1978, n. 468.
(93) Il comma che si omette sostituisce il primo comma dell'art.
65, L. 23 dicembre 1978, 833.
(94) Il comma che si omette sostituisce il primo comma dell'art.
40, L. 30 marzo 1981, n. 119.
(97) Comma così modificato dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638.
(98) Ha convertito in legge il D.L. 14 maggio 1982, n. 257.
(98/a) Termine ulteriormente prorogato di due anni dal D.L. 13
maggio 1985 n. 176, convertito in legge con L. 15 giugno 1985, n.
287 e di altri due anni dal D.L. 3 maggio 1988, n. 139 (Gazz.
Uff. 5 maggio 1988, n. 104), convertito in legge con L. 20 giugno
1988, n. 227 (Gazz. Uff. 25 giugno 1988, n. 148).
(106) Ha disposto la proroga del termine indicato nell'ultimo
comma dell'art. 10, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(107/a) Termine prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 1, L. 10
agosto 1988, n. 349, riportata alla voce Piccola proprietà
contadina e al 31 dicembre 1993 dall'art. 70, L. 30 dicembre
1991, n. 413.
(109) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre
1983, n. 638.
(110/a) Termine differito al 31 dicembre 1984 dall'art. 1, D.L.
29 giugno 1984, n. 272, convertito in L. 28 luglio 1984, n. 418.
(111) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11
novembre 1983, n. 638. (113) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 11 novembre 1983, n. 638.
(114) Comma soppresso dalla legge di conversione 11 novembre
1983, n. 638.
(115) L'allegato sostituisce il n. 3 della Tariffa annessa al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.