Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego
(2).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1deg. febbraio 1986, n. 13,
recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico
impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di
pubblico impiego, e in particolare l'art. 7, comma 6, che prevede la
determinazione, mediante apposito decreto, delle modalità di
accertamento del possesso e l'individuazione dei criteri oggetto di valutazione
dei requisiti culturali e professionali dei candidati al reclutamento di
personale a tempo determinato;
Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
Udito il parere del Consigilo di Stato;
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29
dicembre 1988, n. 554, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali
e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi
ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il presente decreto,
rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche,
categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non
superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per
eccezionali esigenze a due anni.
2. La costituzione dei rapporti di lavoro è consentita per la
realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall'art. 7,
comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché in altri settori
attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta
dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio.
3. Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a
qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto
il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola
dell'obbligo e dell'eventuale professionalità richiesta, trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988.
4. Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, situati nel
tcrritorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto
è applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
ART. 2. Procedure per l'accertamento dei requisiti.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il personale da
adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali
ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, è reclutato
mediante prova selettiva, alla quale sono ammessi, sulla base di una
graduatoria formata previa valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 3, i
candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti
dai singoli ordinamenti, abbiano presentato domanda nei termini, con le
modalità e per le disponibilità di rapporti a tempo pieno e a
tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
2. I comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti provvedono,
nell'ambito delle disponibilità di bilancio - nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni - al reclutamento del personale indicato nel
comma 1, secondo i sistemi di selezione previsti dai relativi regolamenti,
garantendo in ogni caso la pubblicità dell'avviso di reclutamento ai
sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
ART. 3. Formazione della graduatoria.
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, con riferimento alle singole
qualifiche, categorie o profili professionali ed ai regimi di orario a tempo
pieno e a tempo parziale indicati negli avvisi di reclutamento, predispongono
apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli dichiarati dai candidati
nelle domande:
a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;
b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato,
purché non si siano conclusi per demerito.
2. Alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto rispettivamente
per l'accesso alla settima e per l'accesso alla quinta ed alla sesta qualifica
funzionale è attribiuto un punteggio fino al massimo di 4 punti. Per
ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per
ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato
sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A
parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più
anziano di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a
tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
3. Qualora il programma di intervento debba essere attuato stabilmente in
più sedi di servizio, i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda
la sede prescelta tra quelle indicate nell'avviso di reclutamento e sono
inclusi soltanto nella graduatoria riferita alla sede medesima.
4. E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati,
individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi
precedenti, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con
rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.
5. All'espletamento della prova selettiva attende apposita commissione
presieduta da un dirigente dell'amministrazione o dell'ente e composta da due
funzionari di livello non inferiore al settimo, scelti tra il personale, anche
in quiescenza, della pubblica amministrazione. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte dal componente con minore anzianità di
servizio.
ART. 4. Prova selettiva.
1. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado
di professionalità necessario per il raggiungimento degli obiettivi,
mediante la soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta
multipla per le amministrazioni e gli enti pubblici e per i comuni con
popolazione superiore ai 110 mila abitanti.
2. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti: essa si
intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7
decimi.
3. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo
al possesso dei titoli di ammissione, valutati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
la votazione conseguita nella prova selettiva.
4. L'utilizzazione delle graduatorie previste dall'art. 3, è subordinata
all'esaurimento della graduatoria di merito, sempre che ricorrano sopravvenute
esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unità di personale
appartenente alla stessa qualifica, categoria o profilo professionale, da
destinare alla realizzazione del medesimo programma.
1. La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il
possesso dei requisiti culturali e professionali già dichiarati nella
domanda, deve avvenire, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 7, commi 5, 6 e
7, della legge 22 agosto 1985, n. 444, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento di nomina. 2. Per quanto non previsto nel
presente decreto si applicano le norme vigenti dei singoli ordinamenti.
ART. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.