DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117.
<< Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale >> .

Art. 1
Disciplina ed applicazione
del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale

1. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.
2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1deg. aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65. al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2
Determinazione delle piante organiche
del rapporto a tempo parziale
1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento -- aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000 abitanti -- della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.
2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 3.
Criteri di individuazione dei profili professionali
1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della resa del conto giudiziale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al rapporto di lavoro a tempo determinato parziale previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 4.
Orario e tipologie del rapporto a tempo parziale
1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.
2. L'articolazione della prestazione di servizio, nel- l'ambito dell'orario mensile definito ai sensi del comma 1, può avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.

Art. 5.
Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, qualifica o profilo professionale e di pari anzianità.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 6
Lavoro straordinario - Incompatibilità
1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, nè effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.

Art. 7.
Procedure di trasformazione del rapporto
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine soprafissato.
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1deg. gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie: avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.
5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio.

Art. 8.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale
della scuola statale di ogni ordine e grado
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, sentito il Ministro del tesoro, le modalità per l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale al personale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
2. Per il personale docente la disciplina di cui al comma 1 deve tener conto dell'assetto ordinario degli orari di servizio e di insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione e, per le scuole secondarie ed artistiche, delle diverse classi di concorso.
3. Fatta salva ogni specificità riferibile ai singoli ambiti provinciali, ai fini dell'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale si deve altresì tener conto:
- delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, assicurando comunque l'unicità di insegnante per sezione o classe dove prevista;
- della necessità di salvaguardare, in vista della qualità del servizio scolastico erogato, specificità professionali della funzione docente, anche in relazione alle singole classi di concorso.
4. Il limite di cui all'art. 2, comma 1, deve essere computato a livello provinciale e può essere aumentato fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumeralità che si determinano per classi di concorso a seguito di revisioni degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.
5. Il personale indicato nel comma 1 può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall'art. 7, mediante domanda da presentare al competente provveditore agli studi entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1.
6. In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9
Disciplina per la provincia autonoma di Bolzano
1. Negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, aventi sede nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 10.
Norma finale
1. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 marzo 1989

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
-- La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
-- Il contenuto dell'art. 12 della legge n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente:
<<Art. 12 (Applicazione ad altri enti locali). -- 1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente e gli organi corrispondenti.
2. È altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2 della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte>>.

Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente: <<Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno>>.

Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 (per il titolo si veda nella precedente nota) è il seguente: <<Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego, n.d.r.), di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione- lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale>>.
Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4 commi-4-bis e 4-quinquies, del D.L. n. 86/1988, richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:
<<Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). -- 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma I hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati>>.
Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: <<L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali>>.
Il D.P.C.M. n. 392/1987, richiamato anch'esso nel comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 surriportato, contiene modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 recante norme sull' organizzazione del mercato del lavoro.

Nota all'art. 5:
Il testo dell'art. 8 della legge n. 554/1988 (per il titolo si veda la nota all'art. 2) è il seguente:
<<Art. 8. I. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.
4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.
6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come sostituito dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensioni e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, al fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno>>.
Il testo dell'art. 26 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), richiamando nell'articolo soprariportato, è il seguente:
<<Art. 26 (Minimi di pensione e di contribuzione). -- Con effetto dal 1deg. gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a L. 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente art. 2.
Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.
Con effetto dal I gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a L. 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita>>.
Il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 956/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro), come sostituito dall'art. 29 del D.L. n. 38/1981, richiamato anch'esso nell'art. 8 della legge n. 554/1988 surriportato, è il seguente: <<Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio>>.

Nota all'art. 7:
La legge n. 18/1980 concerne indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione) è il seguente: <<2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso>>.

Note all'art. 9:
-- La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
-- Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Aldo Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.