DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117.
<< Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale >> .
Art. 1
Disciplina ed applicazione del rapporto di pubblico
impiego a tempo parziale
1. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti
pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di
lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal
presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al
rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola
il rapporto a tempo pieno.
2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al
personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti
dalla legge 1deg. aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente
ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai
magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e
ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle
categorie ad essi equiparate, al personale della polizia
municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 marzo 1986, n. 65. al personale di ruolo soggetto ad
avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e
di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio
all'estero.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì
al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori
amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 2
Determinazione delle piante organiche del rapporto
a tempo parziale
1. La determinazione delle unità di personale da destinare al
tempo parziale non può superare il 20 per cento -- aumentato al
40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000
abitanti -- della dotazione organica di personale a tempo pieno
di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la
riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto
nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso,
entro i limiti della spesa massima annua prevista per la
dotazione organica medesima.
2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato
al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la
trasformazione del rapporto di lavoro.
3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in
servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, della
legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Art. 3.
Criteri di individuazione dei profili professionali
1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può
essere costituito relativamente a profili professionali che non
comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di
unità organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della
resa del conto giudiziale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al
rapporto di lavoro a tempo determinato parziale previsto
dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Art. 4.
Orario e tipologie del rapporto a tempo parziale
1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di
servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per
cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per
ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Per
eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al
limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20
per cento in più o in meno, mediante decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e il Ministro del tesoro.
2. L'articolazione della prestazione di servizio, nel- l'ambito
dell'orario mensile definito ai sensi del comma 1, può avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi
in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di
maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta
dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia
dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale
erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.
Art. 5.
Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio,
del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in
proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità
integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo
pieno appartenente alla stessa categoria, qualifica o profilo
professionale e di pari anzianità.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 6
Lavoro straordinario - Incompatibilità
1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire
di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di
orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da
disposizioni di legge, nè effettuare prestazioni di lavoro
straordinario.
2. Al personale interessato è consentito, previa motivata
autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.
Art. 7.
Procedure di trasformazione del rapporto
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con
rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del
rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno,
entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi
almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale,
ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente
trasformazione.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di
trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal
personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno,
all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate
le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta
giorni successivi al termine soprafissato.
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal
1deg. gennaio successivo alla data di accoglimento della
richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno
scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento
della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il
personale non docente delle università e delle istituzioni
universitarie.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:
essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai
sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie: avere
persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di
accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere
familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta
per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i
sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di
effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio,
valutata dall'Amministrazione di appartenenza.
5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data
precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i
dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano
già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di
servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della
maggiore anzianità di servizio.
Art. 8.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il
personale
della scuola statale di ogni ordine e grado
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il
Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con
propria ordinanza, sentito il Ministro del tesoro, le modalità
per l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale
al personale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative.
2. Per il personale docente la disciplina di cui al comma 1 deve
tener conto dell'assetto ordinario degli orari di servizio e di
insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione e, per le
scuole secondarie ed artistiche, delle diverse classi di
concorso.
3. Fatta salva ogni specificità riferibile ai singoli ambiti
provinciali, ai fini dell'applicazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale si deve altresì tener conto:
- delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione,
assicurando comunque l'unicità di insegnante per sezione o
classe dove prevista;
- della necessità di salvaguardare, in vista della qualità del
servizio scolastico erogato, specificità professionali della
funzione docente, anche in relazione alle singole classi di
concorso.
4. Il limite di cui all'art. 2, comma 1, deve essere computato a
livello provinciale e può essere aumentato fino al completo
riassorbimento delle situazioni di soprannumeralità che si
determinano per classi di concorso a seguito di revisioni degli
assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di
organico, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6
ottobre 1988, n. 426.
5. Il personale indicato nel comma 1 può chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall'art. 7,
mediante domanda da presentare al competente provveditore agli
studi entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza
ministeriale di cui al comma 1.
6. In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Disciplina per la provincia autonoma di Bolzano
1. Negli uffici periferici delle amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, aventi sede nella provincia di Bolzano, le
disposizioni del presente decreto sono applicate nel rispetto
delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 10.
Norma finale
1. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, riferisce alle competenti
commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione della
disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti
per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 17 marzo 1989
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
-- La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
-- Il contenuto dell'art. 12 della legge n. 65/1986 (Legge quadro
sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente:
<<Art. 12 (Applicazione ad altri enti locali). -- 1. Gli
enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia
locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a
questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8,
11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai
suoi organi l'ente e gli organi corrispondenti.
2. È altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2
della presente legge in favore del personale di vigilanza, in
relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5
effettivamente svolte>>.
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 554/1988
(Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente:
<<Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si
applica la normativa vigente in materia di reclutamento di
personale a tempo pieno>>.
Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 (per il
titolo si veda nella precedente nota) è il seguente: <<Le
amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di
lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili
professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla
settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per
eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito
delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla
legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego,
n.d.r.), di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special
modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva,
dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei
beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione
civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo
e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua
utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed
ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero
in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di
formazione- lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti
settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti,
limitatamente al personale dei profili professionali che
richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano
applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive
modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si
provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite
apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei
requisiti culturali e professionali necessari per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di
accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i
criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e
quello delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale>>.
Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato
dall'art. 4 commi-4-bis e 4-quinquies, del D.L. n. 86/1988,
richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:
<<Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). -- 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni,
le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le
assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base
di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di
collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la
professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti
per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie
risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente
competenti.
2. I lavoratori di cui al comma I hanno facoltà di iscriversi
nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche
di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima.
L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai
fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si
esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento
alle graduatorie di tutte le circoscrizioni interessate e, per
gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio
regionale, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità
e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non
economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività
in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale,
procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1
mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande
presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4
sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione
delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione
sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi,
secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione
pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di
principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a
statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente
ordinati>>.
Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonché il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale) prevede che:
<<L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova
applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale
presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.], e dall'art. 6
della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni
temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici,
n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine
consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei
comuni e nelle unità sanitarie locali>>.
Il D.P.C.M. n. 392/1987, richiamato anch'esso nel comma 6
dell'art. 7 della legge n. 554/1988 surriportato, contiene
modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei
lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 recante
norme sull' organizzazione del mercato del lavoro.
Nota all'art. 5:
Il testo dell'art. 8 della legge n. 554/1988 (per il titolo si
veda la nota all'art. 2) è il seguente:
<<Art. 8. I. In attesa del riordino del sistema
pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per
il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni
di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei
parametri previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico
dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di
fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da
considerarsi utili per intero.
3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto,
tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi,
moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal
rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di
servizio a tempo pieno.
4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine
rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente
posizione di lavoro a tempo pieno.
5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il
minimale, previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n.
177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al
coefficiente di cui al comma 3.
6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli
iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo
parziale, si applica la media ponderata di cui all'art. 1, quarto
comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come sostituito
dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n.
153.
7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero
e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare
il trattamento di pensioni e di fine rapporto risulteranno dalla
somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il
coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la
ricongiunzione, al fini del trattamento di pensione e di fine
rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti
dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a
tempo pieno>>.
Il testo dell'art. 26 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale
e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza), richiamando nell'articolo soprariportato, è il
seguente:
<<Art. 26 (Minimi di pensione e di contribuzione). -- Con
effetto dal 1deg. gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette,
indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le
pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun
caso si considera inferiore a L. 520.000 annue. L'importo minimo
predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente art. 2.
Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione
delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno
considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui
all'art. 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.
Con effetto dal I gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa
pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni
insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso
può essere considerata inferiore a L. 400.000, aumentata
dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art.
1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.
L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale
riferito alla effettiva retribuzione annua percepita>>.
Il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 956/1965
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti,
modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte
degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro),
come sostituito dall'art. 29 del D.L. n. 38/1981, richiamato
anch'esso nell'art. 8 della legge n. 554/1988 surriportato, è il
seguente: <<Per il periodo di continuazione di iscrizione o
reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a)
della retribuzione annua contributiva riferita alla data di
definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella
riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque
anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva
la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le
due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali
retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una,
per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di
reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del
quinquennio>>.
Nota all'art. 7:
La legge n. 18/1980 concerne indennità di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili.
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 323/1988
(Finanziamento del contratto del personale della scuola per il
triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica
istruzione) è il seguente: <<2. Le cattedre di educazione
tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite
in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e
non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per
sesso>>.
Note all'art. 9:
-- La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente.
-- Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Aldo Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.