LEGGE 23 dicembre 1977, n.
937.
Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
ART. 1.
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento
autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite,
in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti,
sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno
solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono
la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite
nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze
inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente
compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
ART. 2.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite
dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è
responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il
personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per
esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi
(lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità
dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto
attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto
b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata
comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del
relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro
il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario
comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che
l'hanno disposta.
ART. 3.
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli
saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed
altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari
Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.
ART. 4.
Norma transitoria.
Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1,
spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del
dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 relative al 1977,
possono essere fruite, entro il primo quadrimestre del 1978.
ART. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.