CODICE CIVILE
ART. 2126
Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullità o l'annullamento del contratto di
lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a
tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto
alla retribuzione.