Codice Civile
Art. 2122
Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le
indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono
corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del
prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli
affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro
circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità