Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni
ARAN

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
Il giorno 26 del mese di maggio 1994, alle ore 14,00 presso la sede dell'A.RA.N. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), nella persona del Presidente del Comitato direttivo e dei suoi componenti come di seguito indicati:

TIZIANO TREU Presidente;
CARLO DELL 'ARINGA Componente;
GIAN CANDIDO DE MARTIN Componente;
PAOLO PANZANI Componente;
GIANFRANCO REBORA Componente;

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:

MICHELE GENTILE F.P. C.G.I.L.
ROBERTO TITTARELLI FILSEL C.I.S.L.
FABRIZIO LUCARINI U.I.L. ENTI LOCALI

Al termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa:

PREMESSO che le organizzazioni sindacali stipulanti hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso i CCNL poteri e diritti giÖ spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali esistenti, comunque denominate;
- che le suddette organizzazioni intendono tenere aperte tali intese all'adesione di altre organizzazioni sindacali che intendano perseguire l'obiettivo di cui sopra;
- che, allo stato della legislazione, le nuove conformazioni delle rappresentanze aziendali non possono essere considerate soluzione esclusiva, per cui le predette intese non incidono sul diritto di altri soggetti sindacali di conservare diverse forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro, con le conseguenti facoltÖ e prerogative;
- tenendo conto anche della disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel protocollo stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993;
- l'Agenzia, in nome e per conto delle amministrazioni pubbliche da essa rappresentate, si impegna a:
1) consentire l'attuazione degli istituti e delle clausole di cui all'allegata normativa;
2) consentire l'elezione delle nuove rappresentanze nei luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la predisposizione di mezzi idonei;
3) riconoscere a tali rappresentanze diritti e prerogative giÖ pertinenti alle rappresentanze sindacali delle organizzazioni firmatarie del presente protocollo e di quelle che ad esso vorranno esplicitamente aderire;

le organizzazioni stipulanti si impegnano a:

1) garantire che le operazioni elettorali e le altre attivitÖ inerenti alla costituzione ed al funzionamento delle rappresentanze aziendali si svolgano con modalitÖ da concordarsi con gli organi di direzione delle amministrazioni interessate, e tali da incidere nella minore misura possibile sull'attivitÖ delle amministrazioni medesime, con particolare riferimento all'erogazione dei servizi al pubblico;
2) trasferire, salvo quanto previsto al punto 5 ultimi due capoversi della normativa allegata, i diritti sindacali spettanti alle rappresentanze aziendali, nel rispetto dei limiti e dei contingenti stabiliti, per tali diritti, ai sensi dolla normativa vigente in materia.
- L'agenzia e le Organizzazioni sindacali stipulanti convengono sull'applicazione al comparte Regioni-Enti locali del Regolamento per la costituzione delle RSU, allegato al Protocollo d'intesa concordato dall'Agenzia e dai rappresentanti delle Confederazioni CGIL CISL UIL in data 20 Aprile 1994.


ALLEGATO (TESTO GIA' INTEGRATO CON LE SPECIFICITA' PATTUITE)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
NEL COMPARTO DEGLI ENTI LOCALI

PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO

1. AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Le RSU sono costituite in ciascun ente.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato nell'unitÖ lavorativa ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del successivo punto 4 parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente regolamento.
L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente regolamento e, per i successivi rinnovi, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU.
In caso di oggettiva difficoltÖ per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrÖ aver luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrÖ essere assunta anche dalla RSU in scadenza di mandato.

2. COMPOSIZIONE
Alla costituzione delle RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo, viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unitÖ lavorativa e alla sua copertura si procede, da parte delle stesse associazioni, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella composizione delle liste e nell'articolazione organizzativa delle operazioni elettorali si garantirÖ una adeguata rappresentanza professionale in relazione alla presenza nell'Ente.
Negli Enti dove sono presenti figure dirigenziali in numero non inferiore a cinque, nell'individuazione della RSU si terrÖ conto della rappresentanza autonoma dei dirigenti, cui sarÖ riservato il diritto di elettorato attivo e passivo, per la negoziazione esclusiva nella distinta area contrattuale della dirigenza e per quanto di competenza della RSU. Tale soluzione ä adottata in via sperimentale nella prima applicazione del presente regolamento. La rappresentanza numerica dei dirigenti ä cosç articolata: da cinque dirigenti a dieci, una unitÖ; da undici a trenta, due unitÖ; da trentuno a cinquanta, tre unitÖ; da cinquantuno a cento, quattro unitÖ; da centouno a duecento, sei unitÖ; da duecentouno a quattrocento, sette unitÖ; oltre quattrocento, otto unitÖ.
Nella composizione delle liste si perseguirÖ una adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. NUMERO DEI COMPONENTI
Con riferimento a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo "rappresentanze sindacali", il numero dei componenti le RSU, oltre a quelli previsti per la dirigenza, ä pari a:
a) un componente eletto negli enti fino a quindici dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
b) fino a tre componenti negli enti sopra i quindici dipendenti in servizio a tempo indeterminato, sino a duecento dipendenti.
Tale numero, in presenza di articolazione in pió uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalitÖ diversificate o altamente qualificate, ä elevato a quattro, negli enti da sessanta a cento dipendenti; a sette, in quelli da centouno a centotrenta; a otto, in quelli da centotrentuno a centocinquanta ed a nove in quelli da centocinquantuno a duecento.
c) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 (in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200);
d) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera c), calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

4. COMPITI E FUNZIONI
Le RSU subentrano alla RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolaritÖ dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti sia per effetto delle disposizioni della legge 300/1970 che di altre leggi, sia per quelle disciplinate dai contratti o da accordi collettivi secondo le modalitÖ ed entro i limiti che saranno determinati in sede di contrattazione collettiva.
Le RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali firmatarie dei CCNL e del presente protocollo di accordo, fermi restando possibili diversi assetti di competenza per le Associazioni non firmatarie, possono stipulare il contratto collettivo decentrato di lavoro nelle materie, con le procedure, modalitÖ e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unitÖ lavorativa.

5. DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
I componenti le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA, e delle strutture sindacali esistenti comunque denominate nella titolaritÖ dei diritti, permessi, libertÖ sindacali e tutele giÖ loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente giÖ previste da CCNL o da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti delle RSA o di strutture analoghe comunque denominate, diritti, permessi, e libertÖ sindacali nei confronti delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL o accordi collettivi di diverso livello.
Si procederÖ all'armonizzazione, nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota di libertÖ sindacali da trasferire ai componenti della RSU e, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, si definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilitÖ sindacale a livello di unitÖ lavorativa.
In tale ambito sono fatti salvi, inoltre, in favore delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato alla unitÖ lavorativa e aderenti al presente Protocollo di accordo, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, nei limiti di un terzo delle ore disponibili per effetto di disposizioni della legge n. 300/1970, restando le rimanenti riservate alla iniziativa delle RSU;
b) diritto ai permessi retribuiti nella quota parte riservata alle organizzazioni, come definita dalle singole categorie;
c) diritto alle aspettative sindacali;
d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'articolo 24 della legge 300/1970;
e) diritto di sede e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Le associazioni sindacali di categoria aderenti al presente Protocollo di accordo restano titolari di altri diritti, libertÖ sindacali, permessi e tutele disposti, in aggiunta a quanto previsto nella legge 300/1970, dai contratti e dagli accordi nazionali e decentrati.
In sede di regolamenti attuativi di comparto o di CCNL sarÖ determinata la quota parte di tali diritti, libertÖ sindacali e tutele da mantenere alla disponibilitÖ delle organizzazioni sindacali stesse e la corrispondente quota da riservare alle RSU per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse spettanti.

6. DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarÖ sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unita lavorativa, sarÖ sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalitÖ previste dal presente Regolamento.
La RSU puï essere sciolta su richiesta scritta della maggioranza dei lavoratori (cinquanta per cento pió uno degli aventi diritto al voto).

7. DECISIONI
Di norma la RSU delibera a maggioranza semplice dei votanti; in questo caso la riunione ä valida se ä presente il cinquanta per cento pió uno dei componenti.
Le decisioni relative ad atti negoziali della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
Di norma in ogni RSU deve essere individuato un coordinatore operativo che provvede alla convocazione della RSU, ne coordini i lavori, cura la tenuta di tutti gli atti relativi al suo funzionamento.
In presenza dell'esecutivo dette attivitÖ vengono svolte di concerto e su mandato dell'esecutivo stesso.
Indicativamente nelle RSU con un numero di componenti superiore ai 17 si procederÖ alla individuazione di un organismo di coordinamento denominato esecutivo.

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'articolo 19 della legge 300/1970, che siano firmatarie del presente Regolamento nonchÇ quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata, ferma restando la possibilitÖ di operare attraverso le proprie strutture sindacali aziendali, per lo svolgimento dei compiti associativi che ad esse resteranno intestati.
La carica di componenti le RSU ä incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o esecutiva in organismi istituzionali e con qualunque incarico esecutivo in partiti e movimenti politici.
Il verificarsi di uno dei casi di incompatibilitÖ ä motivazione di decadenza automatica da componente la RSU, ad eccezione del caso in cui l'interessato non comprovi di aver rassegnato le dimissioni dall'altro incarico, entro quindici giorni dal verificarsi dell'incompatibilitÖ.
La verifica della posizione di ciascun componente la RSU ä di competenza della RSU.

PARTE SECONDA
Disciplina della elezione della RSU

1. MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima del regolamento per la costituzione delle RSU, congiuntamente o disgiuntamente, ovvero la RSU uscente, provvederanno ad indire elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'Amministrazione o ente metterÖ a disposizione della RSU e da inviare alla Amministrazione stessa.
Il termine per la presentazione delle liste ä di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora della scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

2. QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento favoriranno la pió ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte pió della metÖ dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le associazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validitÖ della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unitÖ lavorativa.

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti in forza nell'unitÖ lavorativa alla data delle elezioni.
Sono eleggibili i lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo con contratto a tempo indeterminato, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unitÖ lavorativa;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente il presente regolamento nonchÇ l'attuazione delle norme della legge 12 giugno 1990, n.146;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unitÖ operativa pari al cinque per cento degli addetti.
Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato puï presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in pió di una lista, la commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterÖ il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non puï superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

5. COMMISSIONE ELETTORALE
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unitÖ produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro e presentatrice di lista potrÖ designare un lavoratore dipendente nell'unitÖ lavorativa non candidato.
Analoga facoltÖ ä riconosciuta a ciascuna delle altre associazione che presenti una lista elettorale nell'unitÖ lavorativa.

6. COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione, ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivitÖ produttiva;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

7. AFFISSIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al precedente punto 1, parte seconda, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

8. SCRUTATORI
E' in facoltÖ dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.

9. SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto ä segreto e diretto e non puï essere espresso per lettera ne per interposta persona.

10. SCHEDE ELETTORALI
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneitÖ della presentazione, l'ordine di precedenza sarÖ estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolaritÖ del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
Il voto di lista sarÖ espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto ä nullo se la scheda non ä quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

11. PREFERENZE
L'elettore puï manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarÖ espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero esprimendo la preferenza negli appositi spazi sulla scheda. L'indicazione di pió preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a pió di una lista, o l'indicazione di pió preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. MODALITA' DELLA VOTAZIONE
Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione dell'Amministrazione o ente in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti pió luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle elezioni riguardanti pió unitÖ produttive le votazioni avranno luogo, di norma, contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le Amministrazioni o enti almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni .

13. COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio ä composto dagli scrutatori di cui al punto 5, parte seconda del presente regolamento e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

14. ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarÖ munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

15. RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16. CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
Nell'elenco di cui al precedente articolo 14, a fianco del nome dell'elettore, sarÖ apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

17. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi dell'unitÖ lavorativa.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerÖ il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrÖ essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di pió seggi, procederÖ alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederÖ a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarÖ conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione dell'Amministrazione o dell'ente in modo da garantirne la integritÖ e ciï almeno per tre mesi.
Successivamente sarÖ distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.

18. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarÖ ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo terzo dei seggi sarÖ attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall'articolo 2 parte prima del presente regolamento.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di paritÖ di voti vale l'ordine di lista.

19. RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dÖ atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale ä pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrÖ essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Agenzia per la negoziazione di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che, a sua volta, ne darÖ pronta comunicazione, alla amministrazione o ente.

20. COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni della Commissione elettorale ä ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
Tale Comitato ä composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante designato dall'Agenzia a livello territoriale e presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerÖ entro il termine perentorio di 10 giorni.

21. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarÖ comunicata per iscritto all'Amministrazione, ente ed alla Agenzia a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti.

22. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE O ENTE
La Direzione dell'Amministrazione o dell'ente metterÖ a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unitÖ lavorativa e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Roma, 26 maggio 1994