Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
Amministrazioni
ARAN
PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
Il giorno 26 del mese di maggio 1994, alle ore 14,00 presso la
sede dell'A.RA.N. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(ARAN), nella persona del Presidente del Comitato direttivo e dei
suoi componenti come di seguito indicati:
TIZIANO TREU Presidente;
CARLO DELL 'ARINGA Componente;
GIAN CANDIDO DE MARTIN Componente;
PAOLO PANZANI Componente;
GIANFRANCO REBORA Componente;
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:
MICHELE GENTILE F.P. C.G.I.L.
ROBERTO TITTARELLI FILSEL C.I.S.L.
FABRIZIO LUCARINI U.I.L. ENTI LOCALI
Al termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il
seguente protocollo d'intesa:
PREMESSO che le organizzazioni sindacali stipulanti hanno
raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze
sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire
attraverso i CCNL poteri e diritti giÖ spettanti, a norma della
legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali esistenti,
comunque denominate;
- che le suddette organizzazioni intendono tenere aperte tali
intese all'adesione di altre organizzazioni sindacali che
intendano perseguire l'obiettivo di cui sopra;
- che, allo stato della legislazione, le nuove conformazioni
delle rappresentanze aziendali non possono essere considerate
soluzione esclusiva, per cui le predette intese non incidono sul
diritto di altri soggetti sindacali di conservare diverse forme
di rappresentanza sui luoghi di lavoro, con le conseguenti
facoltÖ e prerogative;
- tenendo conto anche della disciplina generale in materia di
rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel protocollo
stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993;
- l'Agenzia, in nome e per conto delle amministrazioni pubbliche
da essa rappresentate, si impegna a:
1) consentire l'attuazione degli istituti e delle clausole di cui
all'allegata normativa;
2) consentire l'elezione delle nuove rappresentanze nei luoghi di
lavoro delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la
predisposizione di mezzi idonei;
3) riconoscere a tali rappresentanze diritti e prerogative giÖ
pertinenti alle rappresentanze sindacali delle organizzazioni
firmatarie del presente protocollo e di quelle che ad esso
vorranno esplicitamente aderire;
le organizzazioni stipulanti si impegnano a:
1) garantire che le operazioni elettorali e le altre attivitÖ
inerenti alla costituzione ed al funzionamento delle
rappresentanze aziendali si svolgano con modalitÖ da concordarsi
con gli organi di direzione delle amministrazioni interessate, e
tali da incidere nella minore misura possibile sull'attivitÖ
delle amministrazioni medesime, con particolare riferimento
all'erogazione dei servizi al pubblico;
2) trasferire, salvo quanto previsto al punto 5 ultimi due
capoversi della normativa allegata, i diritti sindacali spettanti
alle rappresentanze aziendali, nel rispetto dei limiti e dei
contingenti stabiliti, per tali diritti, ai sensi dolla normativa
vigente in materia.
- L'agenzia e le Organizzazioni sindacali stipulanti convengono
sull'applicazione al comparte Regioni-Enti locali del Regolamento
per la costituzione delle RSU, allegato al Protocollo d'intesa
concordato dall'Agenzia e dai rappresentanti delle Confederazioni
CGIL CISL UIL in data 20 Aprile 1994.
ALLEGATO (TESTO GIA' INTEGRATO CON LE SPECIFICITA' PATTUITE)
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
NEL COMPARTO DEGLI ENTI LOCALI
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
1. AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Le RSU sono costituite in ciascun ente.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
applicato nell'unitÖ lavorativa ovvero le associazioni sindacali
abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del
successivo punto 4 parte seconda, a condizione che abbiano
comunque espresso adesione formale al contenuto del presente
regolamento.
L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni
sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del
presente regolamento e, per i successivi rinnovi, almeno 3 mesi
prima della scadenza del mandato della RSU.
In caso di oggettiva difficoltÖ per l'esercizio dell'iniziativa
entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrÖ aver
luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrÖ essere
assunta anche dalla RSU in scadenza di mandato.
2. COMPOSIZIONE
Alla costituzione delle RSU si procede, per 2/3 dei seggi,
mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto
tra liste concorrenti. Il residuo terzo, viene assegnato alle
liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unitÖ
lavorativa e alla sua copertura si procede, da parte delle stesse
associazioni, mediante elezione o designazione, in proporzione ai
voti ricevuti.
Nella composizione delle liste e nell'articolazione organizzativa
delle operazioni elettorali si garantirÖ una adeguata
rappresentanza professionale in relazione alla presenza
nell'Ente.
Negli Enti dove sono presenti figure dirigenziali in numero non
inferiore a cinque, nell'individuazione della RSU si terrÖ conto
della rappresentanza autonoma dei dirigenti, cui sarÖ riservato
il diritto di elettorato attivo e passivo, per la negoziazione
esclusiva nella distinta area contrattuale della dirigenza e per
quanto di competenza della RSU. Tale soluzione ä adottata in via
sperimentale nella prima applicazione del presente regolamento.
La rappresentanza numerica dei dirigenti ä cosç articolata: da
cinque dirigenti a dieci, una unitÖ; da undici a trenta, due
unitÖ; da trentuno a cinquanta, tre unitÖ; da cinquantuno a
cento, quattro unitÖ; da centouno a duecento, sei unitÖ; da
duecentouno a quattrocento, sette unitÖ; oltre quattrocento,
otto unitÖ.
Nella composizione delle liste si perseguirÖ una adeguata
rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione
delle norme antidiscriminatorie.
3. NUMERO DEI COMPONENTI
Con riferimento a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio
1993, sotto il titolo "rappresentanze sindacali", il
numero dei componenti le RSU, oltre a quelli previsti per la
dirigenza, ä pari a:
a) un componente eletto negli enti fino a quindici dipendenti in
servizio a tempo indeterminato;
b) fino a tre componenti negli enti sopra i quindici dipendenti
in servizio a tempo indeterminato, sino a duecento dipendenti.
Tale numero, in presenza di articolazione in pió uffici aventi
funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di
professionalitÖ diversificate o altamente qualificate, ä
elevato a quattro, negli enti da sessanta a cento dipendenti; a
sette, in quelli da centouno a centotrenta; a otto, in quelli da
centotrentuno a centocinquanta ed a nove in quelli da
centocinquantuno a duecento.
c) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli
enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino
a 3000 (in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200);
d) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500
dipendenti negli enti di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero di cui alla precedente lettera c), calcolati sul numero di
dipendenti eccedenti i 3000.
4. COMPITI E FUNZIONI
Le RSU subentrano alla RSA o alle analoghe strutture sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella
titolaritÖ dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti sia per effetto delle disposizioni della legge 300/1970
che di altre leggi, sia per quelle disciplinate dai contratti o
da accordi collettivi secondo le modalitÖ ed entro i limiti che
saranno determinati in sede di contrattazione collettiva.
Le RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni
sindacali firmatarie dei CCNL e del presente protocollo di
accordo, fermi restando possibili diversi assetti di competenza
per le Associazioni non firmatarie, possono stipulare il
contratto collettivo decentrato di lavoro nelle materie, con le
procedure, modalitÖ e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale applicato nell'unitÖ lavorativa.
5. DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
I componenti le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA, e delle
strutture sindacali esistenti comunque denominate nella
titolaritÖ dei diritti, permessi, libertÖ sindacali e tutele
giÖ loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al
titolo III della Legge 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente
giÖ previste da CCNL o da accordi collettivi di diverso livello
in materia di numero dei dirigenti delle RSA o di strutture
analoghe comunque denominate, diritti, permessi, e libertÖ
sindacali nei confronti delle associazioni sindacali stipulanti
il CCNL o accordi collettivi di diverso livello.
Si procederÖ all'armonizzazione, nell'ambito dei singoli
istituti contrattuali, anche in ordine alla quota di libertÖ
sindacali da trasferire ai componenti della RSU e, sempre nel
rispetto dei principi sopra concordati, si definiranno in via
prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di
miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali
con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica
agibilitÖ sindacale a livello di unitÖ lavorativa.
In tale ambito sono fatti salvi, inoltre, in favore delle
associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato alla unitÖ
lavorativa e aderenti al presente Protocollo di accordo, i
seguenti diritti:
a) diritto ad indire singolarmente o congiuntamente, l'assemblea
dei lavoratori durante l'orario di lavoro, nei limiti di un terzo
delle ore disponibili per effetto di disposizioni della legge n.
300/1970, restando le rimanenti riservate alla iniziativa delle
RSU;
b) diritto ai permessi retribuiti nella quota parte riservata
alle organizzazioni, come definita dalle singole categorie;
c) diritto alle aspettative sindacali;
d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'articolo 24
della legge 300/1970;
e) diritto di sede e di affissione secondo le vigenti
disposizioni.
Le associazioni sindacali di categoria aderenti al presente
Protocollo di accordo restano titolari di altri diritti, libertÖ
sindacali, permessi e tutele disposti, in aggiunta a quanto
previsto nella legge 300/1970, dai contratti e dagli accordi
nazionali e decentrati.
In sede di regolamenti attuativi di comparto o di CCNL sarÖ
determinata la quota parte di tali diritti, libertÖ sindacali e
tutele da mantenere alla disponibilitÖ delle organizzazioni
sindacali stesse e la corrispondente quota da riservare alle RSU
per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse
spettanti.
6. DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarÖ
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su
designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unita lavorativa,
sarÖ sostituito mediante nuova designazione da parte delle
stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU
non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi,
pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere
al suo rinnovo, secondo le modalitÖ previste dal presente
Regolamento.
La RSU puï essere sciolta su richiesta scritta della maggioranza
dei lavoratori (cinquanta per cento pió uno degli aventi diritto
al voto).
7. DECISIONI
Di norma la RSU delibera a maggioranza semplice dei votanti; in
questo caso la riunione ä valida se ä presente il cinquanta per
cento pió uno dei componenti.
Le decisioni relative ad atti negoziali della RSU sono assunte a
maggioranza dei componenti.
Di norma in ogni RSU deve essere individuato un coordinatore
operativo che provvede alla convocazione della RSU, ne coordini i
lavori, cura la tenuta di tutti gli atti relativi al suo
funzionamento.
In presenza dell'esecutivo dette attivitÖ vengono svolte di
concerto e su mandato dell'esecutivo stesso.
Indicativamente nelle RSU con un numero di componenti superiore
ai 17 si procederÖ alla individuazione di un organismo di
coordinamento denominato esecutivo.
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui
all'articolo 19 della legge 300/1970, che siano firmatarie del
presente Regolamento nonchÇ quelle che aderiscano alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a
costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata, ferma
restando la possibilitÖ di operare attraverso le proprie
strutture sindacali aziendali, per lo svolgimento dei compiti
associativi che ad esse resteranno intestati.
La carica di componenti le RSU ä incompatibile con qualsiasi
altra carica elettiva o esecutiva in organismi istituzionali e
con qualunque incarico esecutivo in partiti e movimenti politici.
Il verificarsi di uno dei casi di incompatibilitÖ ä motivazione
di decadenza automatica da componente la RSU, ad eccezione del
caso in cui l'interessato non comprovi di aver rassegnato le
dimissioni dall'altro incarico, entro quindici giorni dal
verificarsi dell'incompatibilitÖ.
La verifica della posizione di ciascun componente la RSU ä di
competenza della RSU.
PARTE SECONDA
Disciplina della elezione della RSU
1. MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le
associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima del
regolamento per la costituzione delle RSU, congiuntamente o
disgiuntamente, ovvero la RSU uscente, provvederanno ad indire
elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo
che l'Amministrazione o ente metterÖ a disposizione della RSU e
da inviare alla Amministrazione stessa.
Il termine per la presentazione delle liste ä di quindici giorni
dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora
della scadenza si intende fissata alla mezzanotte del
quindicesimo giorno.
2. QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
regolamento favoriranno la pió ampia partecipazione dei
lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte pió
della metÖ dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la
commissione elettorale e le associazioni sindacali prenderanno
ogni determinazione in ordine alla validitÖ della consultazione
in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unitÖ
lavorativa.
3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti in forza
nell'unitÖ lavorativa alla data delle elezioni.
Sono eleggibili i lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo
con contratto a tempo indeterminato, candidati nelle liste di cui
al successivo punto 4.
4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente regolamento e
del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
nell'unitÖ lavorativa;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio
statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente il presente regolamento
nonchÇ l'attuazione delle norme della legge 12 giugno 1990,
n.146;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori
dipendenti nell'unitÖ operativa pari al cinque per cento degli
addetti.
Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista
ed i membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato puï presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato
risulti compreso in pió di una lista, la commissione elettorale
di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione
delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterÖ il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione
dalla competizione elettorale.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non puï superare di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere nel
collegio.
5. COMMISSIONE ELETTORALE
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unitÖ produttive viene costituita
una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale
firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro e
presentatrice di lista potrÖ designare un lavoratore dipendente
nell'unitÖ lavorativa non candidato.
Analoga facoltÖ ä riconosciuta a ciascuna delle altre
associazione che presenti una lista elettorale nell'unitÖ
lavorativa.
6. COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo
immediatamente dopo la sua completa integrazione, ogni
contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente regolamento;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di
voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attivitÖ produttiva;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei
voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini
di cui al presente regolamento;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi
a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni
sindacali presentatrici di liste.
7. AFFISSIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante
affissione nell'albo di cui al precedente punto 1, parte seconda,
almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. SCRUTATORI
E' in facoltÖ dei presentatori di ciascuna lista di designare
uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i
lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre
le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto ä segreto e diretto e non puï essere
espresso per lettera ne per interposta persona.
10. SCHEDE ELETTORALI
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte
le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa
evidenza.
In caso di contemporaneitÖ della presentazione, l'ordine di
precedenza sarÖ estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del
seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in
modo da garantire la segretezza e la regolaritÖ del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto
della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio
elettorale.
Il voto di lista sarÖ espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
Il voto ä nullo se la scheda non ä quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. PREFERENZE
L'elettore puï manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarÖ espresso dall'elettore mediante una
crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito,
ovvero esprimendo la preferenza negli appositi spazi sulla
scheda. L'indicazione di pió preferenze date alla stessa lista
vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia
stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a pió di una
lista, o l'indicazione di pió preferenze date a liste
differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di liste differenti, si considera valido solamente il
voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. MODALITA' DELLA VOTAZIONE
Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione
dell'Amministrazione o ente in modo tale da permettere a tutti
gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione
degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere,
potranno essere stabiliti pió luoghi di votazione, evitando
peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni
aspetto, la segretezza del voto.
Nelle elezioni riguardanti pió unitÖ produttive le votazioni
avranno luogo, di norma, contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione
nell'albo esistente presso le Amministrazioni o enti almeno 8
giorni prima del giorno fissato per le votazioni .
13. COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio ä composto dagli scrutatori di cui al punto 5, parte
seconda del presente regolamento e da un presidente, nominato
dalla Commissione elettorale.
14. ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarÖ munito di
una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio
dello scrutinio.
Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto
nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
Nell'elenco di cui al precedente articolo 14, a fianco del nome
dell'elettore, sarÖ apposta la firma dell'elettore stesso a
conferma della partecipazione al voto.
17. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
delle operazioni elettorali in tutti i seggi dell'unitÖ
lavorativa.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del
seggio consegnerÖ il verbale dello scrutinio stesso, nel quale
dovrÖ essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, -
unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) -
alla Commissione elettorale che, in caso di pió seggi,
procederÖ alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto
in apposito verbale.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al
comma precedente, provvederÖ a sigillare in un unico piego tutto
il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego
sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarÖ
conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la
Direzione dell'Amministrazione o dell'ente in modo da garantirne
la integritÖ e ciï almeno per tre mesi.
Successivamente sarÖ distrutto alla presenza di un delegato
della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. I
verbali saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.
18. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero
dei seggi sarÖ ripartito, secondo il criterio proporzionale, in
relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo terzo dei seggi sarÖ attribuito in base al criterio
di composizione della RSU previsto dall'articolo 2 parte prima
del presente regolamento.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti
dai singoli candidati. In caso di paritÖ di voti vale l'ordine
di lista.
19. RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un
verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto
da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini
senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di
cui al primo comma e la Commissione ne dÖ atto nel verbale di
cui sopra.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti,
la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore,
inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale ä
pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrÖ essere
notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente e
notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine
stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Agenzia
per la negoziazione di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, che, a sua volta, ne darÖ pronta
comunicazione, alla amministrazione o ente.
20. COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni della Commissione elettorale ä ammesso
ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
Tale Comitato ä composto, a livello provinciale, da un
componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici
di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante designato
dall'Agenzia a livello territoriale e presieduto dal Direttore
dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerÖ entro il termine perentorio di 10
giorni.
21. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione dei componenti
della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarÖ
comunicata per iscritto all'Amministrazione, ente ed alla Agenzia
a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE O ENTE
La Direzione dell'Amministrazione o dell'ente metterÖ a
disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti
aventi diritto al voto nella singola unitÖ lavorativa e quanto
necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.
Roma, 26 maggio 1994