D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
(omissis)
ART. 12.
(Obbligo della residenza).
L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui
è destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni,
autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia
conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo
dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta
all'interessato.
ART. 13.
(Comportamento in servizio).
L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno
delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità
delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse
dell'Amministrazione per il pubblico bene. L'impiegato deve
conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la
Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi
e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto
dovere. Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato
deve ispirarsi al principio di un'assidua o solerte
collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti,
in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.
Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato
deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera
collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione. Qualora non
sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo
dell'ufficio, l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari
attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro
ordine cronologico. Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve
mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
ART. 14.
(Orario di servizio).
L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme
in vigore. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano
l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla
retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese
nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati
motivi.
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può
trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o
conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad
un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.
ART. 16.
(Dovere verso il superiore).
L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti
dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o
mansioni. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato
rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni
impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei
servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le
proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o
l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere
inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.
Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio
superiore pieghi suggellati diretti al Ministro, esclusivamente
per questioni personali di particolare gravità e delicatezza
attinenti al rapporto d'impiego. Tali pieghi devono essere
inoltrati d'ufficio senza indugio.
ART. 17.
(Limiti al dovere verso il superiore).
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito
un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne
rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se
l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di
darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine
del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.
(omissis)
ART. 37.
(Congedo straordinario).
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere
concessi per gravi motivi congedi straordinari. Il congedo
straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba
contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di
mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere
alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di
matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo
straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non può
superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di
quarantacinque giorni. Il congedo straordinario è concesso, in
base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo
competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole
amministrazioni.
(omissis)
ART. 68.
(Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della
integrità fisica dipendente da causa di servizio).
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a
domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico
scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che
impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia
dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa
relativa. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare
della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per
più di diciotto mesi. L'amministrazione può, in ogni momento,
procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante
l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i
primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo,
conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il
tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per
intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza. Qualora l'infermità che è motivo
dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa
il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le
indennità per prestazioni di lavoro straordinario. Per
l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono
altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura,
comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi,
nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica
eventualmente subita dall'impiegato. Avverso le deliberazioni del
Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui
ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n.
1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza
dell'infermità da causa di servizio e di determinazione
dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli
impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti
sopracitati .
Art. 69.
(Aspettativa per motivi di famiglia).
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di
famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed
ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel
provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne
l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per
ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere
la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun
assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia
non è computato ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da
tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli
spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
ART. 70.
(Cumulo di aspettative).
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano,
agli effetti della determinazione del limite massimo di durata
previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo
di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo
comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di
servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva
dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può
superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per
motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione
può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti
previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore
periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a
sei mesi.
ART. 71.
(Dispensa dal servizio per infermità).
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per
infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti
non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove
non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti
attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di
dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130.
(omissis)
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
ART. 78.
(Sanzioni).
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale
si applica l'art. 123
(omissis)
L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire
nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli venga
comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di
servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o
quando sia in corso procedimento disciplinare a carico
dell'impiegato.
Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso
procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione
delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli
addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare
dall'impiego.
Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente
presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti
disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve
seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle
dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine
le dimissioni debbono essere accettate.
(omissis)