Repubblica italiana in nome del Popolo italiano

omissis

sentenza

nel ricorso n. 5134/93 R.G. n. 1303 reg. sezione V, proposto da:

tutti rapp.ti e difesi dall’avv. Giuseppe Aiello presso cui elett.le dom. in Napoli via G. Piscitelli 73 presso avv. G. V. contro il Comune di Maddaloni n.c.

- del diritto a percepire l’indennità di turno ex art. 13 DPR 268/87 ed il riposo compensativo, con condanna dell’amministrazione al maturato economico;

Visto il ricorso e gli atti allegati,

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese,

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

Relatore all’udienza del 29 ottobre 1996 il 1 Referendario dott. Anna Pappalardo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 14.4.1993 all’amministrazione intimata e ritualmente depositato i ricorrenti in epigrafe.

premesso

tanto premesso lamentavano:

1- violazione delle normativa regolamentare, secondo in quale l’indennità di turno deve essere riconosciuta dalla struttura turnante in sè e non per il solo orario eccedente il normale orario contrattuale;

2 - violazione dei principi in ordine al lavoro festivo, avendo diritto al riposo compensativo indipendentemente dal fatto di usufruire comunque del riposo settimanale.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale.

I ricorrenti con successiva memoria precisavano che nelle more del giudizio l’amministrazione, a parziale riconoscimento delle loro richieste, aveva ripristinato l’indennità di turno nel senso richiesto dal 1.1.1995; chiedevano pertanto solo la condanna della stessa al maturato economico a tale titolo per il periodo 1992/1994, nonchè il riconoscimento del diritto al riposo compensativo.

Quindi all’udienza del 29.10.1996 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

La domanda è fondata e va accolta relativamente al riconoscimento della indennità di turno nella misura integrale richiesta dai ricorrenti, mentre va dichiarata inammissibile relativamente alla richiesta dei riposi compensativi.

Per quanto riguarda l’indennità di turno il fondamento della pretesa dei ricorrenti si riscontra nella esatta applicazione dell’art. 13 DPR 268/87 e 494/87, secondo cui ai dipendenti che garantiscono l’erogazione di un servizio di almeno 11 ore, articolato in turni, spetta l’indennità di detta turnazione.

Nella specie non risultano contestate le circostanze in punto di fatto poste base della domanda, ossia l’orario di servizio giornaliero e le modalità di effettuazione nella parte in cui la maggiorazione oraria sarebbe dovuta non per l’intero orario prestato, ma solo per quei dipendenti che espletano il servizio pomeridiano.

Va premesso che la interpretazione della norma cui deve accedersi a giudizio del Collegio è nel senso indicato dai ricorrenti, in quanto la maggiorazione oraria è legata alla maggiore penosità del lavoro effettuato in turni in sè, e non di quello pomeridiano, del resto a tale interpretazione ha mostrato di accedere anche l’amministrazione convenuta la quale pur rimanendo contumace, ha dal 1995 ripristinato la indennità nel senso richiesto in ricorso.

Sotto tale profilo per gli anni 1992/1993 e 1994 va dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di turno indipendentemente dall’orario in cui è stato prestato il relativo servizio, con condanna dell’amministrazione comunale al maturato economico a tale titolo, come rilevabile degli stessi turni di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.

Quanto invece alla domanda tendente ad ottenere il riconoscimento dei riposi compensativi per il lavoro prestato nella giornata festiva in aggiunta al normale riposo settimanale, va rilevato che la stessa deve dichiararsi inammissibili perchè totalmente generica, non avendo i ricorrenti neppure indicato le giornate festive in cui avrebbero prestato servizio.

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania-Napoli sezione V, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto:

a) dichiaro il diritto dei ricorrenti per gli anni 1992-1993 e 1994 a percepire l’indennità di turno indipendentemente dall’orario in cui è stato prestato il relativo servizio, con condanna dell’amministrazione comunale al pagamento in favore di ciascun ricorrente al maturato economico a tale titolo, come rilevabile dagli stessi turni di servizio, oltre e rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;

b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

c) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29 ottobre 1996.