Home Page

Area Contrattazione

Home Normativa

Giurisprudenza Area specialistica
Ultimi Inserimenti

SENTENZE INERENTI LE
FERIE

Le sentenze sono in ordine di data.

 

Cassazione Sezione Lavoro n. 15776 del 9 novembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).
Il lavoratore che non abbia goduto delle ferie ha diritto, oltre che all’indennità sostitutiva, avente natura retributiva, al risarcimento del danno - Per la perdita di “cura”personale, familiare e sociale - L’indennità dovuta al lavoratore per ferie non godute ha natura retributiva e non risarcitoria. Il mancato godimento delle ferie comporta infatti la prestazione di attività lavorativa contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata. Poiché il datore di lavoro non può restituire l’indebita prestazione ricevuta egli è obbligato, in base agli articoli 1463 e 2037 cod. civ., al pagamento di una somma, corrispondente alla retribuzione, che costituisce l’indennità sostitutiva. Oltre che a questa somma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per la lesione del suo diritto al godimento delle ferie, in termini di perdita di “cura”personale (energie psico-fisiche e tempo libero) familiare e sociale. Per realizzare questo diritto egli deve tuttavia dare la prova del danno. Da tale risarcimento il datore di lavoro può essere esonerato ove provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile