Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato la seguente
sul ricorso in appello n. 7686/99, proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
il S.A.G. - U.N.S.A. - Conf.S.A.L. Sindacato autonomo giustizia, in persona del segretario provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Bernardi e domiciliato nel suo studio in Roma, piazza Verbano n. 8;
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in data 8
giugno 1998, n. 1871;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del S.A.G. - U.N.S.A. - Conf.S.A.L.
Sindacato autonomo giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 19 dicembre 2000, la relazione del
Consigliere Lamberti, e uditi, altresì, l'avvocato dello Stato Palmieri per
l'Amministrazione e 1'avv. Bernardi per il S.A.G. U.N.S.A. - Conf.S.A.L.
Sindacato autonomo giustizia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
Con atto depositato il 23 febbraio 1988, il SAG UNSA - Conf. SAL Sindacato
autonomo giustizia ha adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ai
sensi dell'art. 28, 1. 20 maggio 1970 n. 300 in merito al trasferimento della
sig.ra Emma De Bernardinis dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
all'Istituto superiore di studi penitenziari, ravvisando nello spostamento una
condotta antisindacale del datore di lavoro in relazione alla qualità di
rappresentante sindacale della dipendente trasferita.
Il ricorso veniva accolto con decreto 9 marzo 1998 971, nei cui confronti
l'Amministrazione di grazia e giustizia proponeva opposizione, che veniva
respinta con la decisione in epigrafe, data la posizione di dirigente sindacale
della dipendente trasferita e la necessità dell'assenso del sindacato di
appartenenza. Ad avviso del primo giudice era indifferente che il trasferimento
fosse intervenuto per una sede posta nel medesimo comune, stante la negativa
influenza che il diverso contesto lavorativo può spiegare sullo svolgimento
dell'attività sindacale del dirigente trasferito. Il nulla osta al
trasferimento richiesto dall'Amministrazione il 9 settembre 1996 non aveva alcun
effetto sanante della rilevata mancanza, per il suo carattere di nuova
determinazione, adottata nella consapevolezza di avere leso la posizione
sindacale della dipendente, in contrasto con l'art. 40 del DPR n. 266 del 1987.
Avverso la decisione ha proposto appello il ministero di Grazia e Giustizia,
contestando che il trasferimento della dipendente concreti il carattere del
mutamento di sede e sia assoggettabile alle garanzie del citato art. 40 DPR n.
266/87. Si è costituito in giudizio il SAG - UNSA Conf. SAL Sindacato autonomo
giustizia, chiedendo la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 19 dicembre 2000 l'appello è stato trattenuto in decisione.
L'appello dell'Amministrazione è infondato.
Secondo l'art. 40, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 concernente la disciplina del
rapporto d'impiego del comparto del personale dipendente dai Ministeri, il
trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari
delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta
delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
Siffatta evenienza si verifica sia quando il trasferimento del dirigente
sindacale comporti il suo spostamento fra unità produttive situate nella
medesima città o ambito territoriale, sia quando il mutamento di sede implichi
lo spostamento del dipendente ad una diversa città: il controllo sull'uso del
potere di trasferimento è infatti diretto alla valutazione istituzionale dei
rapporti tra struttura sindacale ed iscritti e tra sindacato e mondo del lavoro
nel suo complesso e mira a salvaguardare credibilità del sindacato. Ai sensi
dell'art. 22 dello statuto dei lavoratori va, quindi, qualificato trasferimento
ogni mutamento del luogo della prestazione, anche all'interno del medesimo
stabilimento, che possa comunque configgere con (interesse del sindacato
all'integrità della propria articolazione organizzativa.
E' nota al Collegio la diversa tendenza giurisprudenziale secondo cui non
costituisce trasferimento in senso tecnico il mutamento d'ufficio che non
comporti spostamento di sede, ma solo da uno ad altro ufficio della stessa
località, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non può applicarsi la
normativa a tutela dei dirigenti sindacali.
Il Collegio ritiene peraltro di doversi allineare alla diversa opinione che, a
tutela della libertà sindacale e del diritto dei dirigenti del sindacato di
svolgere liberamente le attività loro proprie, richiede il previo assenso
dell'organizzazione di appartenenza anche per il mutamento di sede di lavoro
nell'ambito della stessa città, con il solo limite del semplice spostamento da
un servizio ad un altro nella stessa sede di lavoro. E ciò all'evidente fine di
evitare lo sradicamento del dirigente sindacale dal contesto lavorativo in cui
egli svolge l'attività associativa protetta dall'ordinamento generale dell'art.
22 1. 20 maggio 1970 n. 300 (arg. Cons. Stato, V, 27 ottobre 1995, n. 1485) .
In relazione alla. sua qualità di rappresentante sindacale, deve, pertanto,
essere ritenuto illegittimo il trasferimento della sig.ra De Bernardinis dal
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria all'Istituto superiore di studi.
penitenziari, stante la diversità della sede di svolgimento dell'attività
lavorativa senza il previo nulla osta dell'organizzazione di appartenenza.
Nella giurisprudenza di questo Consiglio è altresì consolidato il carattere di
previetà del nulla osta del sindacato di appartenenza (Cons. Stato, VI, 22
novembre 1993, n. 912): non vale a sanare il carattere antisindacale del
comportamento dell'Amministrazione la circostanza che successivamente al
mutamento di sede della dipendente fosse stata proposta domanda di
autorizzazione al trasferimento.
La circostanza che la stessa Amministrazione abbia provveduto a chiedere
siffatto nulla osta vale anche a dissipare ogni dubbio circa il carattere di
dirigenze sindacale della posizione rivestita dalla sig.ra De Bernardinis in
seno al S.A.G. - U.N.S.A. - Conf.S.A.L. Sindacato autonomo giustizia.
L'appello deve pertanto essere respinto e confermata la sentenza impugnata.
Sussistono tuttavia, i giusti motivi per compensare interamente fra tutte le
parti le spese del presente grado di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunziando sull'appello mi
premesse, lo respinge, confermando l'impugnata decisione.
Compensa interamente fra le parti in causa le spese del presente grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione, sia eseguita dall'autorità amministrativa.