CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 13 MAGGIO 1996 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI.

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 12 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 RAPPRESENTANZE SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO.
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, e dell'accordo A.RA.N. - Organizzazioni sindacali del comparto del 26 maggio 1994 e, in attesa delle elezioni delle RSU, le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970. Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto resta ferma l'applicabilità dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, anche dopo le elezioni delle RSU, limitatamente all'esercizio dei diritti e delle prerogative a queste non trasferiti ai sensi dei relativi protocolli d'intesa e dell'accordo di comparto del 26 maggio 1994;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a). 2.
Il dipendente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non fa parte della delegazione trattante di parte pubblica"
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ARTICOLO 2.
1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente articolo 12-bis:
"Articolo 12-BIS CONTRIBUTI SINDACALI.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali".

ARTICOLO 3. 1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente articolo 14-bis: "Articolo 14-BIS PERIODO DI PROVA.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: due mesi per le qualifiche fino alla quarta; sei mesi per le restanti qualifiche. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'articolo 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza".

ARTICOLO 4.
1. L'articolo 16 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali è così modificato:
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si prescinde dal limite dei quarantacinque giorni per la sostituzione del personale dei centri di formazione professionale delle regioni, delle scuole degli enti locali e del personale degli asili nido, secondo le vigenti disposizioni, anche regolamentari, nonché in tutti gli altri casi in cui sussistano particolari motivi di urgenza";
la lettera c) del comma 1 è così sostituita: "c) per assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; per particolari punte di attività; per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi; per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati, secondo la disciplina di cui alla legge n. 554/1988, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989, e all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio"; al comma 6 è aggiunto il seguente alinea: "in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'articolo 14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'articolo 2126 del codice civile"; il comma 8 è così sostituito: "8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici ovvero a trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli". 2. Nel testo dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono soppresse le parole ",
articolo 7, comma 6, legge n. 554 del 1988,".

ARTICOLO 5. 1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo il capo V, è aggiunto il capo VI - Mobilità, con il seguente articolo 27-bis: "Articolo 27-BIS ACCORDI DI MOBILITÀ.1. In applicazione dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni. 2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati: per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità. 3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per sessanta giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 6, comma 3, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra regioni o tra enti di regioni diverse. 5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi; d) il termine di scadenza del bando di mobilità; e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum. 8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di VII e VIII livello, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. 9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. 10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a seguito dei futuri miglioramenti. 11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n. 29/1993. 12. Le amministrazioni trasmettono gli accordi di mobilità stipulati ai sensi del presente articolo all'osservatorio di cui all'articolo 11, comma 4, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995".

continua