AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI


A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/6/1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996 - 1997 per i dipendenti del comparto regioni - Autonomie Locali, il giorno 16 luglio 1996, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo come di seguito indicati:
Prof. Carlo Dell'Aringa...........
Prof. Gian Candido De Martin.....
Prof. Gianfranco Rebora...........
Avv. Guido Fantoni.................
Avv. Arturo Parisi.................

e le seguenti Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria:

     Confederazioni                 Organizzazioni

CGIL ........................       CGIL-FP.......................
CISL  .......................       CISL-FILSEL...................
UIL..........................       UIL EE.LL.....................
CONFEDIR....................
(Ammessa con riserva)


Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di parte economica 1996 -1997 per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali.


ART. 1
Stipendi tabellari

1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale in servizio alla data del 1.1.1996 o assunto successivamente.

2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 29 comma 2, allegato A, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:


Qualifica         1.1.1996           1.12.1996          1.7.1997
   I            L.   53.000         L.  60.000        L.  38.000
   II           L.   56.000         L.  64.000        L.  40.000
   III          L.   59.000         L.  68.000        L.  42.000
   IV           L.   62.000         L.  71.000        L.  45.000
   V            L.   66.000         L.  76.000        L.  47.000
   VI           L.   70.000         L.  80.000        L.  50.000
   VII          L.   76.000         L.  87.000        L.  55.000
   VIII         L.   90.000         L. 103.000        L.  64.000


3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, dall' 1.7.1997, sono rideterminati nei seguenti importi :

Qualifica Stipendio (per 12 mensilità)

I L. 9.261.000
II L. 10.377.000
III L. 11.697.000
IV L. 12.865.000
V L. 14.409.000
VI L. 15.771.000
VII L. 18.071.000
VIII L. 23.267.000


4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, i benefici di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal comma 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

5. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 6.7.1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti nel comma 2 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

ART. 2
Finanziamento del trattamento accessorio

Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001

ART. 3
Risorse aggiuntive ed economie di gestione

Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001

ART. 4
Norma transitoria

Commi 1 e 2 - Disapplicati dall'art. 28 del CCNL 1998-2001

3. (Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dall'1.12.1997 è corrisposta una indennità specifica pari a L. 125.000 annue, lorde, per dodici mensilità.)

La disciplina del co.3 dell’art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale. (così modificato dall'art.28 del CCNL 1998-2001)

ART. 5
Norma programmatica

1. Per favorire la revisione dell'ordinamento, in attuazione dell'art. 42, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, le parti convengono che, in sostituzione degli istituti di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 2 e 3, le risorse per essi impegnate possono invece essere utilizzate, nelle misure corrispondenti, in sede di CCNL, per il finanziamento degli interventi diretti a realizzare il nuovo ordinamento.

ART. 6
Norma finale

1. Rimangono in vigore tutte le clausole della Parte II del CCNL del 6.7.1995, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo, compreso, in particolare, l'art. 38, i cui effetti sono estesi alla vigenza del biennio 1996-1997.



PROTOCOLLO DI INTESA


In attesa delle conclusioni cui perverrà la prevista Commissione, con riferimento all'attuazione dell'art. 42 (revisione dell'ordinamento) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti locali Regioni, l'ARAN e le Organizzazioni sindacali che sottoscrivono il presente protocollo, tenuto conto degli esiti della sperimentazione, riconoscono l'esigenza di concordare innovazioni di carattere generale sull'ordinamento professionale del personale e confermano quindi l'impegno di assicurare la decorrenza degli accordi in materia entro il 30.9.97.
Al fine di favorire un'organica sistemazione della materia, che sviluppi i risultati della sperimentazione anche con la partecipazione attiva delle associazioni degli enti del comparto e delle amministrazioni già impegnate in processi di riorganizzazione, si concorda quanto segue.
1. Il nuovo ordinamento sarà orientato a superare la rigidità dell'attuale modello basato sulla qualifica funzionale, attraverso la trasformazione e la riduzione delle attuali qualifiche e livelli, la semplificazione dei profili professionali, l'accentuazione del contenuto professionale rispetto a quello gerarchico anche attraverso l'introduzione di un'area quadri.

Il contratto collettivo nazionale dovrà quindi stabilire:
- il nuovo modello di riferimento ordinamentale imperniato nella definizione di nuove aree e/o fasce professionali, comportanti una progressione retributiva interna, da individuare anche in base agli esiti della sperimentazione;
- i criteri per l'individuazione di specifici profili professionali;
- i criteri generali e requisiti selettivi per percorsi di carriera all'interno delle nuove aree e/o fasce professionali, considerando in modo bilanciato, per diversi ambiti, elementi quali, tra l'altro, l'esperienza professionale, la formazione, la qualità delle prestazioni, i risultati ottenuti e i titoli di studio;
- l'inserimento, in fase di prima attuazione, del personale in servizio nel nuovo ordinamento con la retribuzione invariata.
Per quanto riguarda in particolare il personale dell'area di vigilanza, le parti riconoscono l'opportunità di ridefinirne la collocazione nell'ambito del nuovo ordinamento in modo pienamente conforme ai requisiti professionali richiesti, ritenendo che le condizioni di primo inquadramento debbono essere omogenee con quelle che verranno previste per figure professionali attualmente collocate al VI livello.
2. Fermo restando l'impegno di dare attuazione all'accordo entro settembre 1997, al fine di accelerare il confronto, si individuano le seguenti scadenze:
- entro il 30 giugno 1996 conclusi i lavori preparatori di cui all'art. 42 del contratto, l'ARAN presenterà una proposta di linee generali per il nuovo modello ordinamentale, sulla quale si raccoglieranno valutazioni e pareri delle associazioni degli enti del comparto e delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
- su queste basi dal settembre 1996 le parti avvieranno la fase finale della trattativa, con l'obiettivo di concluderla entro il 31 ottobre e comunque in tempo utile per consentirne la prima applicazione nell'esercizio finanziario 1997.
Nell'ambito dell'accordo sul nuovo ordinamento le parti stabiliranno le modalità di eventuale destinazione delle risorse aggiuntive previste dall'art. 5 del CCNL per il biennio 96-97 al fine di far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'avvio dell'applicazione dell'accordo stesso.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti convengono di incontrarsi entro il 15 maggio 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 117/1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n. 3, allegata al CCNL del 6.7.1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi, così come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti convengono sulla opportunità che, durante il periodo necessario alle consultazioni, sia accertato se nei confronti degli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e si trovino nelle condizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 1 della L. 549/95 possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 3 del presente contratto.
08-07-96

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Le parti concordano che il comma 8 dell'art. 2 del presente contratto deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dai contributi assistenziali e previdenziali a carico delle amministrazioni per la liquidazione ai lavoratori del trattamento economico accessorio delle singole voci del fondo istituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 6.7.1995 sono finanziati con risorse proprie delle amministrazioni stesse e non ne riducono la consistenza complessiva.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Le parti chiariscono che l'eventuale accertamento dell'inidoneità assoluta o dell'inidoneità fisica che può dar luogo a mutamento di mansioni può intervenire, a richiesta dell'interessato, all'interno del periodo di comporto previsto dall'art. 21 del CCNL del 6 - 7 - 1995.




DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-Enti Locali ribadiscono che l'attuale normativa non pone divieto agli enti in dissesto o strutturalmente deficitari che rispettino il piano di risanamento di prevedere, attraverso la contrattazione decentrata, l'incremento del fondo del trattamento accessorio anche con le quote di risorse aggiuntive ed economie di gestione previste per gli altri enti.


DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL, nel rispetto degli impegni sottoscritti dalle parti per la nuova struttura della contrattazione e la politica dei redditi, ai fini del rispetto di un criterio di uguale trattamento tra il personale in servizio e quello cessato, con diritto a pensione dall' 1/1/1996, ritengono dovuta l'attribuzione dei benefici economici di cui all'art.1 del presente accordo anche al personale di cui alla L. 724/1994, articolo 13, comma 5, lettera B) - ed alla L. 335/1995, articolo 1 - comma 29, tabella E, per la parte riferita al recupero dello scostamento, nel primo biennio, tra inflazione programmata e quella reale, con riferimento all'incremento tabellare previsto dal suddetto art. 1, comma 2, per la decorrenza 1.1.1996.

CGIL CISL UIL