CCNL per l'integrazione autentica, ai sensi dell'art. 68 bis del D;Lgs n. 29/1993, dell'art. 37, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6/70/1995 e successive modificazioni ed integrazioni

 ART. 1

1. In attesa di una specifica ridefinizione contrattuale dell'intera materia, l'art. 37, comma 2 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modifica- zioni ed integrazioni si interpreta nel senso che l'indennità di tempo potenziato spettante al personale insegnante delle scuole materne costituisce trattamento economico accessorio, è utile ai fini pensionistici dal 1.1.1996 ed incide, pertanto, solo sulla seconda quota di pensione (cd. Quota B). La predetta indennità non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.