GAZZETTA UFFICIALE N. 145 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 24 06 1998

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del CCNL - Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, nonche' della certificazione della Corte dei conti sull'assenza di costi per il medesimo CCNL - Quadro, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con riserva),

per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni edintegrazioni.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellati dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, relativi, rispettivamente, al:

Art. 2.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri;

B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici;

C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;

D) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale;

E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

F) Comparto del personale della scuola;

G) Comparto del personale dell'universita';

H) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

Comparto del personale dipendente dai Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende:

Art. 4.

Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - dipendente:

Art. 5.

Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:

Art. 6.

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D), comprende il personale dipendente:

2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all'inquadramento definitivo nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.

Art. 7.

Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:

2. Al personale dell'ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all'inquadramento definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza.

3. L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) gia' ricompresi tra gli enti di cui al primo alinea, al momento in cui sara' operativa la fusione prevista dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, assumeranno la denominazione di ISAE (Istituto di studi ed analisi economica).

Art. 8.

Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:

Art. 9.

Comparto del personale delle universita'

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art 2, comma 1, lettera G) - ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e ad eccezione dei professori e ricercatori - comprende il personale dipendente:

Art. 10.

Comparto del personale per le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:

2. Il contratto collettivo nazionale del comparto e' articolato in modo da prevedere un'apposita sezione per ciascuna azienda.

Art. 11.

Norme finali

1. Fermi rimanendo i comparti di contrattazione definiti con il presente accordo, con successivo contratto - da stipularsi immediatamente dopo la costituzione dei Comitati di settore - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 14 novembre 1997, n. 396 - si individueranno:

a) le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza;

b) la collocazione - nell'ambito dei comparti - delle figure professionali per la relativa distinta disciplina;

c) la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto regioniautonomie locali.

2. Con il medesimo contratto del comma 1 si procedera', inoltre, a definire il comparto di appartenenza degli enti o delle agenzie di nuova istituzione, non ancora ricompresi nel presente contratto.

3. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 oltre a quanto gia' previsto nel comma 2, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure del decreto legislativo n. 396/1997. Nelle sedi contrattuali di comparto potra' valutarsi l'opportunita' di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori e per differenze funzionali interne.

4. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 396/1997, l'accordo del 19 luglio 1993, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ad eccezione degli articoli 11, comma 1 e 12, comma 1, nonche' dell'art. 13, comma 3, che potranno essere rivisti nell'ambito del successivo contratto collettivo di cui all'art. 1.

5. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti regioni-autonomie locali e sanita', le parti ravvisano l'opportunita' di realizzare omogeneita' di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell'ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l'ARAN potra' assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita', soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguita' degli stessi.

6. Ulteriori modifiche dell'assetto dei comparti ed aree contrattuali - ivi comprese quelle previste dai commi 1, 2 e 3 - saranno realizzate con le procedure contrattuali previste dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, che modifica il decreto legislativo n. 29/1993.