PREMESSA

Con il presente accordo si porta a compimento il processo di classificazione del personale delle Camere di commercio, in relazione al quale le parti ritengono di formulare le seguenti considerazioni introduttive:

in data 7 ottobre 1993 è stata raggiunta tra le medesime parti un’intesa-quadro per la definizione complessiva dei problemi susseguenti all’annullamento del D.P.R. n° 665/84;

tale intesa era articolata in due parti, la prima delle quali volta ad individuare e riconoscere - con riguardo alle Camere di commercio - le corrispondenze tra carriere, e qualifiche gerarchiche in esse presenti, e qualifiche funzionali, corrispondenze alla luce delle quali completare l’ordinamento professionale a quel momento vigente (parte A), e la seconda tesa a definire le priorità da considerare all’atto della rivisitazione di tale ordinamento per le Camere di commercio (parte B);

per ciascuna delle due parti sono stati individuati percorsi risolutivi differenti, rispettivamente di carattere normativo e negoziale;

alla luce di tale intesa, la parte A) ha trovato la sua concretizzazione nell’art. 3, comma 8, del d.l. n° 547/94, convertito, con modifiche, dalla l. n° 644/94;

quanto ai restanti aspetti (parte B), da definirsi - appunto - in coincidenza della sottoscrizione del contratto collettivo del personale del comparto delle autonomie per il quadriennio 1994-97, gli stessi hanno ottenuto esplicito riconoscimento nel contratto medesimo;

allegata a quest’ultimo, e costituente parte integrante di esso, vi è, infatti, la dichiarazione congiunta n° 4, la quale - nell’ambito della più generale revisione dell’ordinamento professionale del personale degli enti del comparto, prevista dal contratto in questione - impone di tener conto del sopra richiamato accordo del 7 ottobre 1993, attribuendo a quest’ultimo la funzione di aver "già individuato gli elementi di criticità" specificamente presenti nelle realtà camerali;

siffatto accordo viene, quindi, ulteriormente avvalorato e rafforzato dal contratto recante i contenuti della revisione dell’ordinamento professionale suddetto, la quale (art. 12, comma 4) stabilisce che - in sede di prima applicazione del nuovo sistema - le Camere di commercio dovranno tener conto anche dell’accordo del 7 ottobre 1993, parte B, "previa verifica tra i soggetti che lo hanno stipulato";

tale ultima previsione legittima, pertanto, Unioncamere ed OO.SS. ad affrontare l’esame delle priorità inserite in detta parte dell’accordo alla luce dei contenuti che sta assumendo il nuovo sistema di classificazione del personale, in modo da assicurare il necessario coordinamento tra le prime ed il secondo;

si rende, pertanto, necessario ed al tempo stesso opportuno procedere in maniera congiunta alla verifica suddetta, consacrandone i risultati in un accordo che costituisca garanzia di uniformità nella disamina dell’accordo del ‘93 che le Camere di commercio dovranno compiere ai fini della sua applicazione, alla quale ultima le stesse sono tenute in forza della previsione contrattuale sopra richiamata, non appena quest’ultima diverrà pienamente efficace;

in tale prospettiva, l’esame del testo del contratto consente di rilevare - per quel che da vicino riguarda il coordinamento, di cui si è detto, con l’accordo del ‘93 - la creazione, a ridosso della dirigenza, di un articolato percorso di crescita economica e di un’area delle posizioni organizzative riservati al personale della categoria D (attuali qualifiche VII^ ed VIII^), una netta separazione dei contenuti professionali e di lavoro tra le attuali qualifiche VI^ e V^ (rispettivamente inserite nelle categorie C e B), una ricollocazione automatica nel livello economico dell’attuale qualifica III^ del personale ora in I^ qualifica funzionale, la valorizzazione dei percorsi individuali di professionalità ai fini delle progressioni economiche da compiersi anche sulla base di selezioni.

ACCORDO SULLA VERIFICA DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 4, DEL CCNL A.RA.N.-OO.SS. DEL 31 MARZO 1999

Nell’ambito delle procedure intese a dare applicazione al sistema di classificazione professionale disciplinato dal relativo CCNL, , le Camere di commercio provvedono, in prima applicazione, a definire le situazioni di criticità individuate nell’accordo Unioncamere-OO.SS. del 7 ottobre 1993, di seguito denominato "accordo", richiamato dalla dichiarazione congiunta n° 4, allegata al ccnl del 7 luglio 1995 e dall’art. 12, comma 4, del CCNL A.RA.N.-OO.SS. del 31 marzo 1999, di seguito denominato "contratto", secondo le conclusioni della verifica prevista in tale ultima norma e descritte nei punti seguenti.

(Personale V^ qualifica funzionale)

In considerazione dell’avvenuto mutamento dei contenuti professionali e lavorativi che - rispetto all’impostazione derivante dal pregresso regime - interessa le qualifiche funzionali V^ e VI^, destinate a confluire rispettivamente nelle categorie B e C, le parti concordano sul fatto che la verifica di cui al contratto debba sostanziarsi nel ripensare ed attualizzare i contenuti delle scelte compiute su questo punto con l’accordo.

Per tali ragioni, le parti ritengono che l’articolazione a regime dell’assetto organizzativo tra le aree di attività corrispondenti alle categorie B e C debba essere preceduta da una ricognizione - a livello di singolo ente - delle posizioni funzionali esistenti nella V^ qualifica, in modo da stabilire quali di queste necessitino di una collocazione nella ex-VI^ qualifica funzionale e, quindi, nella categoria C che risulti coerente con il mutamento suddetto.

A tale collocazione farà seguito l’inquadramento del personale che ricopre tali posizioni, secondo procedure di verifica dei requisiti necessari per la copertura delle posizioni ora dette.

Tali procedure saranno disciplinate dagli enti con propri atti:

- nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche;

- sulla base del sistema di relazioni sindacali vigente;

- nell’ambito delle disponibilità organiche complessivamente definite in base alle indicazioni del presente punto 2, dei programmi pluriennali, del bilancio annuale e delle risorse finanziarie ad esse correlate

con esclusione, comunque, di qualsiasi inquadramento che prescinda dalle suddette procedure.

L’ammissione del personale a tali procedure dovrà risultare coerente con i contenuti delle posizioni esaminate e tenere conto di quanto stabilito a suo tempo nell’accordo.

Per tale ragione, le parti ritengono di individuare, ai fini di tale ammissione, il personale già effettivamente inserito alla data del 7 ottobre 1993 nella qualifica funzionale V^ e che risulti, altresì, in possesso di uno dei seguenti requisiti, secondo l’ordine riportato e, comunque, fino alla concorrenza del limite di risorse di cui al successivo punto 4):

- personale pervenuto alla V^ qualifica funzionale per superamento di prove selettive nazionali;

- personale che, pervenuto alla V^ qualifica funzionale provenendo da qualifiche apicali o sub-apicali dell’ordinamento per carriere, non abbia beneficiato di avanzamenti nelle qualifiche funzionali in applicazione di disposizioni legislative;

- personale pervenuto alla V^ qualifica funzionale per superamento di concorsi;

- personale che abbia conseguito nella V^ qualifica funzionale, a seguito delle selezioni previste, il livello economico differenziato di professionalità fino al 01.01.1998, ove già non presente nei punti precedenti.

Al personale inquadrato nella categoria B, proveniente dalla V^ qualifica funzionale ed a quest’ultima pervenuto anche in epoca successiva al 7 ottobre 1993, saranno destinati gli investimenti formativi di cui alla lettera B) della successiva dichiarazione congiunta.

(Decorrenza e finanziamento)

5. La decorrenza degli effetti determinati ai sensi dei punti 2 e 3 e le risorse per la copertura finanziaria degli oneri relativi sono quelle previste per la prima attuazione del nuovo sistema di classificazione dal contratto e dall’ipotesi di accordo per il CCNL del quadriennio 1998-2001, ovvero, rispettivamente, 1.1.1998 e utilizzo parziale dello 0,25% del monte salari riferito al 1995.

(Personale ex capo-servizio)

All’atto dell’inserimento del personale nel nuovo sistema di classificazione, la progressione economica di cui al punto 5), lett. a), parte B), dell’accordo del 7 ottobre 1993 sarà realizzata attraverso l’inserimento nella posizione economica denominata D5, all’interno della categoria D, del personale proveniente dalla VIII^ qualifica funzionale, e che alla data del 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo-servizio conseguita secondo l’ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data.

(Decorrenza e finanziamento)

La decorrenza degli effetti del punto 5 dovrà essere la medesima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. Le risorse per la copertura finanziaria degli oneri relativi sono quelle previste per la prima attuazione del nuovo sistema di classificazione dall’ipotesi di accordo per il CCNL del quadriennio 1998-2001, tenuto conto delle risorse complessive di cui al precedente punto 5.

(Personale I^ qualifica funzionale)

Le parti riconoscono che le criticità a suo tempo individuate per il personale della I^ qualifica funzionale hanno trovato adeguata soluzione nel contratto. Le risorse per la copertura finanziaria degli oneri relativi sono quelle previste per la prima attuazione del nuovo sistema di classificazione dall’ipotesi di accordo per il CCNL del quadriennio 1998-2001, tenuto conto delle risorse complessive di cui al precedente punto 5.

(Personale prove selettive)

Nella definizione dei criteri di valutazione per l’applicazione a regime del nuovo sistema di classificazione, ai fini della progressione orizzontale nelle posizioni economiche presenti nelle categorie in esso previste, un peso prioritario sarà attribuito all’esperienza ed all’arricchimento professionale acquisiti attraverso l’avvenuto superamento di prove selettive nazionali, ove non rilevanti ai fini dell’attuazione dei precedenti punti 2 e 3 e, comunque, per una volta soltanto.

(Relazioni sindacali)

All’applicazione del presente accordo ciascuna Camera di commercio provvederà nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali stabilito dal contratto e dall’ipotesi di accordo sul CCNL del quadriennio 1998-2001, fermi restando, in ogni caso, il limite delle disponibilità massime di spesa consentite a tale fine, nonché la salvaguardia dei livelli di svolgimento dei servizi in favore delle imprese.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO LOCALE AI FINI DELL’APPLICAZIONE A REGIME DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le parti, valutate le potenzialità che l’impianto ordinamentale di cui al richiamato contratto è in grado di assicurare in termini di valorizzazione economica e giuridica della risorsa umana in possesso delle capacità e delle attitudini richieste ai fini dello sviluppo professionale, ritengono, altresì, di esprimere le valutazioni che seguono quali indirizzi per le relazioni sindacali che si svilupperanno a livello locale ai fini dell’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale, che tengano conto delle peculiarità attualmente esistenti all’interno delle Camere medesime.

all’atto della definizione dei criteri generali destinati a valere per le progressioni economiche all’interno di ciascuna delle categorie di cui all’art. 5 del contratto, le parti ritengono che potrà valutarsi, da parte di ciascuna Camera di commercio, se dall’introduzione del sistema di classificazione in qualifiche funzionali di cui alle disposizioni finali del regolamento-tipo del 12.7.1982, come completate dall’intervento chiarificatore di cui alla legge n° 644/94, siano emerse figure professionali non adeguatamente valorizzate e rimaste tali durante il periodo di vigenza del sistema di classificazione detto.

Ove siffatta valutazione si concluda in tal senso, dei livelli di conoscenza e di esperienza attinenti a dette posizioni si terrà conto, e per una volta soltanto, nell’ambito delle risorse disponibili per tale fine nel fondo di cui all’art. 14 del contratto.

nei riguardi del personale inquadrato nella categoria B, proveniente dalla V^ qualifica funzionale ed a quest’ultima pervenuto anche in epoca successiva al 7 ottobre 1993, potrà assicurarsi (in ragione degli esiti sia delle verifiche organizzative, da compiersi nell’ambito della più generale attività di programmazione dei fabbisogni, sia delle valutazioni sulle potenzialità professionali espresse) che siano individuate apposite risorse da destinare ad investimenti formativi ai fini della partecipazione a selezioni interne per la progressione verticale che gli enti camerali disciplineranno in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Tali risorse, già previste - o da prevedere - nell’ambito degli stanziamenti destinati, nei bilanci del triennio 1999-2001, ad attività formative, saranno in tal modo correlate agli obiettivi del nuovo ordinamento in materia di progressione professionale ed indirizzate ad eventi formativi per lo sviluppo di aree di attività delle Camere di commercio, con particolare riferimento a quelle destinate allo svolgimento di servizi nei riguardi dell’utenza. Gli eventi formativi e le selezioni suddette andranno opportunamente scaglionati, fermi restando i vincoli di bilancio, nel periodo di vigenza del CCNL di comparto (1998-2001).

con riguardo al personale proveniente dall’VIII^ qualifica funzionale, che alla data del 12.7.1982 aveva in corso di maturazione l’anzianità prevista per accedere alla qualifica gerarchica di capo-servizio e che non abbia beneficiato di progressioni di carriera in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, in sede di definizione dei criteri per le prime progressioni economiche nella posizione economica D4, all’interno della categoria D, si terrà conto dei livelli di conoscenza e di esperienza attinenti a tali figure.

Le parti si danno reciprocamente atto che i contenuti della presente dichiarazione congiunta potranno trovare applicazione soltanto nell’ambito delle categorie professionali di cui al contratto.

L’accesso alle posizioni dirigenziali resta disciplinato dalle disposizioni procedurali esplicitamente rivolte a tali figure e contenute in norme di carattere generale ovvero nei regolamenti adottati dalle Camere di commercio in materia di personale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordamente ritengono che, in coerenza con i contenuti del punto 3 della prima parte del presente accordo, la sua applicazione non possa, comunque, ricomprendere gli inserimenti nella V^ qualifica funzionale avvenuti per la prima volta in applicazione di disposizioni legislative successive alla data del 7 ottobre 1993, ancorché comportanti una retrodatazione della nomina a data antecedente alla stessa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per una verifica sullo stato della sua applicazione presso le Camere di commercio, nonché per valutare la possibile definizione dei criteri generali di organizzazione dei processi formativi indicati nel precedente punto B).