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STATUTO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSO
- che l'Associazione Diabetici della Provincia di Pavia è stata
costituita a Pavia, rogito del Notaio Gian Maria Grisi in data 2.12.1983,
con sede presso il Centro Antidiabetico dell'Istituto di Igiene dell'Università
di Pavia, via Torquato Taramelli, 1
- che è volontà dei soci apportare con la maggioranza indicate
dall'art. 3 le modifiche suggerite dalla legge regionale 24.7.1993 n.
22, tanto premesso, i soci deliberano gli articoli che seguono:
ART. 1
Costituzione
È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione
Diabetici della Provincia di Pavia", Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale", Legge n. 266 11/8/1991 (ONLUS) in breve
denominabile "ADP", in forma d'associazione non riconosciuta.
L'Organizzazione di Volontariato avrà durata illimitata.
ART. 2
Statuto
L'Associazione "ADP" è disciplinata dal seguente Statuto
e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266/1991, della Legge
Regionale n. 22/1993, del D. Lgs. N. 460/1997 e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di
utilità sociale.
ART. 3
Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può esseremodificato con deliberazione dell'Assemblea,
da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti, costituita in prima
convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli aderenti
e in seconda convocazione con è valida qualunque sia il numero
dei soci presenti.
ART. 4
Oggetto e scopo
L'Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
Si propone di perseguire le seguenti finalità e di svolgere i seguenti
compiti specifici:
a) rappresentare i diabetici della Provincia di Pavia presso le Autorità
e gli Enti di assistenza;
b) coordinarsi con le Associazioni dei diabetici operanti in altre provincie
o attive in campo nazionale;
c) studiare e sollecitare tutte le forme e le modalità di prevenzione
atte ad arginare il progressivo diffondersi del diabete come malattia
sociale e agevolare il potenziamento e il miglioramento delle strutture
per l'assistenza al diabetico, anche attraverso una rete capillare di
centri di controllo sull'intero territorio provinciale;
d) riunire i diabetici e le loro famiglie al fine di acquisire le necessarie
conoscenze sulla malattia idonee a stimolare l'autocontrollo e a favorire
il normale inserimento del diabetico nella vita familiare e sociale;
e) contribuire a risolvere il problema del pieno inserimento del diabetico
nelle attività professionali, con particolare riguardo a quelle
attività che si mostrano più idonee o confacenti alle sue
attitudini e possibilità: organizzare corsi di educazione sanitaria
per diabetici, conferenze, seminari e convegni con la partecipazione degli
esperti più qualificati;
f) collaborare alla riabilitazione del diabetico colpito da complicanze
invalidanti e tutelare il diritto al trattamento previdenziale degli invalidi;
g) instaurare rapporti continuativi con le scuole per assicurare ogni
possibile assistenza ai giovani diabetici;
h) controllare l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici per diabetici
e seguire l'evoluzione della politica sanitaria nazionale e regionale.
L'Organizzazione di Volontariato non può svolgere attività
diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente
connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative
delle stesse.
ART. 5
Ammissione
Sono aderenti all'Organizzazione di Volontariato tutte le persone affette
da diabete mellito o da ridotta tolleranza agli idrati di carbonio, nonché
gli incapaci (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le
finalità dell'Organizzazione e s'impegnano a realizzarle versando
l'eventuale quota di organizzazione che fosse stabilita dal Consiglio
Direttivo.
All'Associazione possono altresì aderire, in qualità di
soci, affiliati, sostenitori, od onorari, persone non affette da diabete
ed equiparate.
Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda
al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità
che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto
e gli eventuali regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un qualsiasi
provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine
prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego
espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile
la motivazione di detto diniego.
ART. 6
Adesione
L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso
il diritto di recesso.
L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età
il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni
dello Statuto e del regolamento (ove presente) per la nomina degli organi
direttivi dell'Organizzazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni
sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti
i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento
delle attività sociali prestando la propria attività personale,
spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento
degli scopi dell'Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione
di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito regolamento
approvato dall'Assemblea dei soci.
ART. 7
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione
secondo le norme del presente Statuto.
ART. 8
Recesso
Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi
momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti
alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio
Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere
entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno
successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione,
se prevista.
ART. 9
Esclusione
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri
gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne
escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del
socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate
dall'articolo 15 del presente Statuto.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica
del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni
per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli
può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in
tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa
fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ART. 10
Organi dell'Organizzazione di Volontariato
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Comitato dei Consulenti Scientifici e didattici;
e) il Collegio Arbitrale.
ART. 11
Composizione del Consiglio Direttivo
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere.
ART. 12
Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione
di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio
stesso più anziano di età.
ART. 13
Convocazione in seduta ordinaria e straordinaria: modalità di convocazione
L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente
del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno
due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo
per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio
in corso).
Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione
scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie
da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal
Libro degli Aderenti alla Organizzazione, nonché ai Revisori dei
Conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al
loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per altri
oggetti specifici di sua competenza e, in via eccezionale, deve pure essere
convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci,
purché su determinati oggetti di competenza dell'assemblea.
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale,
purché in Italia.
ART. 14
Oggetto delle delibere assembleari
L'Assemblea:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori
dei Conti;
b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste
dall'art. 3 dello Statuto;
d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività
dell'Organizzazione;
e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Organizzazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge
e dal presente Statuto;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la
devoluzione del patrimonio con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..
ART. 15
Validità dell'Assemblea
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli
aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente
ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due
deleghe.
In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è
validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti
in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.
ART. 16
Votazione
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente
iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione
prevista.
Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto
e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione
e l'approvazione del bilancio.
Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.
Non è ammesso il voto per corrispondenza, né quello per
schede, ma solo palese per alzata di mano.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo
L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 4 (quattro)
anni, e da almeno 1 (uno) membro del Comitato dei Consulenti Scientifici
e Didattici.
In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede
alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla
prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente
e un Segretario e un Tesoriere.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o quando ne
sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due
volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali
della vita associativa.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare
volta per volta, per consultazione o pareri, anche persone non componenti
del Consiglio, senza però facoltà di deliberare.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano
di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito registro,
il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso
procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione
all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo
dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti
gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, dopo la
loro scadenza, rimangono in carica, per l'espletamento delle loro funzioni,
fino alla nomina dei loro successori.
ART. 18/p>
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente è eletto dai Consiglieri nella prima seduta convocata
dal componente più anziano di età a maggioranza assoluta
dei voti. Nella medesima seduta viene nominato pure il Vice Presidente
con distinta votazione.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
dei soci.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea
e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa
l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e
ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto
e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia
presso i locali dell'Organizzazione.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e
poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ART. 19
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento
del Presidente.
ART. 20
Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea,
del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo
nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie
o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione.
Il Segretario cura la tenuta del registro verbali dell'Assemblea, del
Consiglio Direttivo nonché del registro degli aderenti.
Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'Associazione conformemente
alle direttive del Consiglio, redige lo schema di bilancio preventivo
e compila il bilancio consuntivo. Firma i mandati di pagamento su incarico
del Presidente.
ART. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea provvede contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo
alla nomina dei tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo
delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire
all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti
del Collegio durano in carica quattro anni.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori
dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze dell'Assemblea e, con
facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio
Direttivo.
Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione
e dei relativi Libri, danno parere sui bilanci.
ART. 22
Il Comitato dei Consulenti Scientifici e Didattici
È nominato dal Consiglio Direttivo in numero di tre membri che
durano in carica 4 (quattro) anni.
Due dei tre membri di tale Comitato devono appartenere alla Sezione di
Igiene del Dipartimento di Medicina Preventiva, Occupazione e di Comunità
dell'Università di Pavia e devono essere nominati dal Consiglio
Direttivo su una rosa di candidati indicati dalla sopra citata sezione
di Igiene.
Il terzo membro del Comitato, liberamente scelto dal Consiglio Direttivo,
deve essere un esperto in Diabetologia.
Il Comitato dei consulenti Scientifici e Didattici partecipa a pieno titolo
alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ordinarie e straordinarie
con diritto di voto.
Compito particolare del Comitato dei Consulenti Scientifici e Didattici
è quello di collaborare con il Consiglio Direttivo nell'individuazione
e nella realizzazione di tutte le attività educative, scientifiche
ed informative in tema di prevenzione e di terapia del diabete mellito.
La Consulenza scientifica viene svolta su invito del Consiglio Direttivo
dal Direttore del Centro Antidiabetico che a sua volta può nominare
altri due Medici. I Consulenti scientifici e/o didattici possono partecipare
a pieno titolo alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee
ordinarie e straordinarie con diritto di voto.
ART. 23
Patrimonio
Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate della Organizzazione sono costituite:
a) dalle quote associative se deliberate;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale
quali ad esempio:
" fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche
mediante offerte di beni di modico valore;
" contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
di attività aventi finalità sociali;
" dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione
ad esse.
Tutti i beni appartenenti all'Organizzazione sono elencati in apposito
inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti
gli aderenti.
ART. 24
Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione
annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente
dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non è rivalutabile.
ART. 25
Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio
Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità
statutarie dell'Organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio
Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.
Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti
giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che
autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ART. 26
Bilancio
Gli esercizi dell'Organizzazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre
di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo
e un bilancio consuntivo.
Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è
convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato
dall'art. 13 del presente Statuto.
Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è
convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo
esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato
dall'articolo 13 del presente Statuto.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione
nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione,
a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione
a spese del richiedente.
ART. 27
Avanzi di gestione
All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)
che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria
struttura.
L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
TITOLO II - RESPONSABILITÀ
ART. 28
Responsabilità ed assicurazione
Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per infortuni e per la
responsabilità civile verso terzi
L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29
Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di Volontariato
operanti in identico e analogo settore, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662,
nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza
dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia
in seconda convocazione.
ART. 30
Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse
insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, circa l'interpretazione
o l'esecuzione del contratto di organizzazione e del presente Statuto,
sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre
arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna
delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti
o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia.
Gli arbitri giudicheranno ex bon et aequo, senza formalità di procedura
e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
ART. 31
Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto
si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro
I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V
del Codice Civile.
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