CENTRO STORICO EST
Associazione di volontariato
S T A T
U T O
Art.1
Costituzione
1, E'
costituita con sede in Genova Via dei. Giustiniani, 5 r l'organizzazione di
volontariato denominata Associazione Centro Storico Est — ASSEST di
seguito detta organizzazione.
2. I
contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
Art.2
Finalità e
attività
1. L'organizzazione
ha lo scopo di affrontare con mezzi leciti quei problemi che nel centro storico
impediscono
il benessere collettivo e dei suoi abitanti intervenendo là dove la vita
quotidiana non sia mantenuta nei rispetto e nella difesa della residenzialità
e di attività produttive regolate e compatibili mantenute e recuperate
in quanto patrimonio sociale da non disperdere. Essa ha durata illimitata e
non ha fini di lucro né diretto né indiretto. Tutte le prestazioni
dell'associazione sono gratuite.
2. L'organizzazione
propone di raggiungere i suoi fini di solidarietà attraverso le seguenti
attività principali:
·
recupero e rispetto della residenzialità;
·
promozione di attività culturali, sportive e ricreative
con particolare riguardo ai giovani del quartiere
·
intervento presso gli organi competenti per garantire il
rispetto della legalità con particolare attenzione alla sicurezza personale
e alla libertà di movimento degli abitanti;
·
tutela e valorizzazione delle attività socio culturali;
·
vigilanza sugli abusivismi edilizi e miglioramento
dell'arredo urbano;
·
promozione di una seria politica di destinazione d'uso dei
locali scongiurando il loro impiego come dormitori collettivi, alcove,
luoghi di disturbo della quiete pubblica;
·
intervento presso gli organi competenti per una seria
programmazione dei servizi di pulizia, viabilità, sosta e di manutenzione
stradale nonché dei servizi annonari di concessione e controllo
delle attività produttive.
Art.3
Aderenti
1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che ne fanno
richiesta accettando senza riserve il presente statuto e la cui domanda di
adesione è accolta dal comitato. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
2. Gli
aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
-
dimissioni volontarie da rassegnare entro il 31 dicembre
di ogni anno;
-
radiazione pronunciata dal Comitato Direttivo per mancato
pagamento della quota annuale;
-
indegnità deliberata dal comitato; in quest'ultimo caso è
ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva
salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei termini di legge.
-
morte.
3. Tutte le
prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
Art.4
Diritti e obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti
hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega,
essere eletti alle cariche sociali a svolgere attività volontaria in modo
personale, spontanea e gratuita preventivamente concordata, a
recedere dall'appartenenza all'organizzazione nelle forme previste dal precedente art. 2
2.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del
presente statuto, a pagare le quote sociali e contributi nell' ammontare
fissato dall'assemblea e a prestare attività volontaria in modo personale, spontanea e
gratuita preventivamente concordata.
Art.5 Organi
l.
Sono organi dell'organizzazione;
-
l'Assemblea;
-
il
Comitato Direttivo;
-
il
Presidente;
- il Collegio
dei Probiviri /Revisori dei Conti.
Art.6
Assemblea
1.,
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2.
Essa è presieduta
dal presidente cd è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta
all'anno
e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessarie, con
almeno 15 giorni di
preavviso dalla data di convocazione ai sensi di legge anche mediante
pubblici avvisi.
3.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo dei componenti il Comitato Direttivo o dei Soci iscritti sempre
su specifico ordine del giorno, l'assemblea deve essere tenuta entra trenta
giorni dalla richiesta di convocazione.
4.
In prima convocazione l'assemblea e regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in
proprio o per delega conferita ad altro aderente. In seconda convocazione,
entro 24 ore: dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli aderenti
presenti, in proprio o per delega.
5.
Ciascun
aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le
deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,
fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7. L'assemblea
ha i seguenti compiti:
- eleggere i
membri del comitato direttivo;
- eleggere i
componenti del collegio dei probiviri dei revisori dei conti;
- approvare il
programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il
bilancio preventivo;
- approvare il
bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le
richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; stabilire l'ammontare delle quote associative e
dei contributi a carico degli aderenti.
Art.7
Comitato Direttivo
1. il comitato è eletto
dall'assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti.
Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente e
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda
ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta.
3. Il comitato ha i seguenti
compiti:
-
fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
-
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuali;
-
determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea,
promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
-
eleggere il presidente;
-
nominare il segretario;
-
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti;
-
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e
di urgenza.
Art.8
Presidente
1. Il presidente,
che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo
nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa
dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non
ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3' e 7,
comma 2..
3. Il
presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in
giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso dì
necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva
5.
In caso di assenza, di impedimento, di dimissioni o
di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato
direttiva nominato in sua sostituzione.
Art.9
Segretario
1. Il segretarie
coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede
alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al
disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile
della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali:
assemblea, comitato difettivo, collegio dei probiviri revisori dei conti;
- predispone lo
schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al comitato entro il
mese
di ottobre e
del bilancio consuntivo che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri
e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione
della
documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
-
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
Art.10
Collegio dei probiviri i dei revisori dei conti
1 collegio
dei Probiviri / Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e
da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2.
collegio dei Probiviri / Revisori ha il compito di
esaminare tutte lc controversie tra gli aderenti, tra questi e
l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi
stessi. Delibera entro 30 giorni dal
ricevimento dei ricorsi. Giudica ex bono ct aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
3. Il collegio
dei Probiviri / Revisori esercita i poteri e le funzioni
previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su
richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente
fatta per iscritto e firmata
4. Il collegio dei Probiviri / Revisori riferisce annualmente
all'assemblea con relazione scritta, firmata
e distribuita a tutti gli aderenti e ha completa iniziativa di
autoconvocazione.
Art.12
Gratuità e durata delle cariche
1.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e
possono essere riconfermate.
Art..13
Risorse economiche
-
1_ L' organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
-
quote associative e contributi degli aderenti;
-
contributi di privati;
-
contributi dello stato, di enti e di istituzioni
pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
-
rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi
sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme
congiunte del presidente e del segretario.
Art.14
Quota sociale
I. La quota associativa a carico degli aderenti è
fissata dall'assemblea Essa è annuale, non è frazionabile
nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Le
quote sociali non sono mai rimborsabili e trasmissibili per atto
tra vivi o mortis causa.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle
quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non
sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.15
Bilancio
1.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato
direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottopone all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio
deve coincidere con Aanno solare,
Art.16
Modifiche allo statuto
1. Le
proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da
uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni
sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza
assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Alt 17
Scioglimento
. Lo
scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea con una
maggioranza dei due terzi degli aderenti aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad una
organizzazione di volontariato operante in analogo
settore.
Art.18
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente
statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni
legislative
in materia.