CENTRO STORICO EST

Associazione di volontariato

 

S T A T U T O

Art.1
Costituzione

1, E' costituita con sede in Genova Via dei. Giustiniani, 5 r l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Centro Storico Est — ASSEST di seguito detta organizzazione.

 

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art.2
Finalità e attività

1.    L'organizzazione ha lo scopo di affrontare con mezzi leciti quei problemi che nel centro storico impediscono il benessere collettivo e dei suoi abitanti intervenendo là dove la vita quotidiana non sia mantenuta nei rispetto e nella difesa della residenzialità e di attività produttive regolate e compatibili mantenute e recuperate in quanto patrimonio sociale da non disperdere. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro né diretto né indiretto. Tutte le prestazioni dell'associazione sono gratuite.

 

2.    L'organizzazione propone di raggiungere i suoi fini di solidarietà attraverso le seguenti attività principali:

·        recupero e rispetto della residenzialità;

·        promozione di attività culturali, sportive e ricreative con particolare riguardo ai giovani del quartiere

·        intervento presso gli organi competenti per garantire il rispetto della legalità con particolare attenzione alla sicurezza personale e alla libertà di movimento degli abitanti;

·        tutela e valorizzazione delle attività socio culturali;

·        vigilanza sugli abusivismi edilizi e miglioramento dell'arredo urbano;

·        promozione di una seria politica di destinazione d'uso dei locali scongiurando il loro impiego come dormitori collettivi, alcove, luoghi di disturbo della quiete pubblica;

·        intervento presso gli organi competenti per una seria programmazione dei servizi di pulizia, viabilità, sosta e di manutenzione stradale nonché dei servizi annonari di concessione e controllo delle attività produttive.

Art.3

Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che ne fanno richiesta accettando senza riserve il presente statuto e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

 

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

-        dimissioni volontarie da rassegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;

-        radiazione pronunciata dal Comitato Direttivo per mancato pagamento della quota annuale;

-        indegnità deliberata dal comitato; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei termini di legge.

-        morte.

3. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

 

Art.4
Diritti e obblighi degli aderenti

1.      Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, essere eletti alle cariche sociali a svolgere attività volontaria in modo personale, spontanea e gratuita preventivamente concordata, a recedere dall'appartenenza all'organizzazione nelle forme previste dal precedente art. 2

 

2.         Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e contributi nell' ammontare fissato dall'assemblea e a prestare attività volontaria in modo personale, spontanea e gratuita preventivamente concordata.

Art.5 Organi

l. Sono organi dell'organizzazione;

-     l'Assemblea;

-     il Comitato Direttivo;

-     il Presidente;

-     il Collegio dei Probiviri /Revisori dei Conti.

Art.6
Assemblea

1., L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

 

2.      Essa è presieduta dal presidente cd è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessarie, con almeno 15 giorni di preavviso dalla data di convocazione ai sensi di legge anche mediante pubblici avvisi.

 

3.      La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato Direttivo o dei Soci iscritti sempre su specifico ordine del giorno, l'assemblea deve essere tenuta entra trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

 

4.      In prima convocazione l'assemblea e regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega conferita ad altro aderente. In seconda convocazione, entro 24 ore: dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

 

5.      Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

 

6.      Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

 

7.      L'assemblea ha i seguenti compiti:

-     eleggere i membri del comitato direttivo;

-     eleggere i componenti del collegio dei probiviri dei revisori dei conti;

-     approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;

-     approvare il bilancio preventivo;

-     approvare il bilancio consuntivo;

-     approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.7
Comitato Direttivo

1.      il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

 

2.      Il comitato si riunisce su convocazione del presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

3. Il comitato ha i seguenti compiti:

-        fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

-        sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-        determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-        eleggere il presidente;

-        nominare il segretario;

-        accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

-        ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8
Presidente

1.    Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

 

2.    Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3' e 7, comma 2..

 

3.    Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

 

4.    In caso dì necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

 

5. In caso di assenza, di impedimento, di dimissioni o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato direttiva nominato in sua sostituzione.

Art.9
Segretario

1.       Il segretarie coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-     provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

-     provvede al disbrigo della corrispondenza;

-     é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato difettivo, collegio dei probiviri revisori dei conti;

-     predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al comitato entro il mese

di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al comitato entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione

della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-     provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

Art.10
Collegio dei probiviri i dei revisori dei conti

1           collegio dei Probiviri / Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

 

2.           collegio dei Probiviri / Revisori ha il compito di esaminare tutte lc controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.  Delibera entro 30 giorni dal ricevimento dei ricorsi. Giudica ex bono ct aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

 

3.  Il collegio dei Probiviri / Revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata

 

4. Il collegio dei Probiviri / Revisori riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti e ha completa iniziativa di autoconvocazione.

Art.12
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art..13
Risorse economiche

-        1_  L' organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-        quote associative e contributi degli aderenti;

-        contributi di privati;

-        contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

-        contributi di organismi internazionali;

-        donazioni e lasciti testamentari;

-        rimborsi derivanti da convenzioni;

-        entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-        rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

 

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.

 

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.14
Quota sociale

I. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea Essa è annuale, non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Le quote sociali non sono mai rimborsabili e trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa.

 

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art.15
Bilancio

1.           Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottopone all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

 

2.         Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con Aanno solare,

Art.16
Modifiche allo statuto

1.   Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Alt 17
Scioglimento

.           Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea con una maggioranza dei due terzi degli aderenti aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad una organizzazione di volontariato operante in analogo settore.

Art.18
Norma di rinvio

1.    Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.

Casella di testo: